Cassazione Penale, Ordinanza n. 34895/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Ritiene che la motivazione della sentenza impugnata sia adeguata e immune dai vizi denunciabili in cassazione, avendo la Corte territoriale spiegato la sussistenza dell'artificio, del profitto ingiusto, del danno per l'ente erogatore e del dolo. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Con un unico atto di ricorso proposto nell'interesse di due imputati, la difesa ha censurato la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato la responsabilità per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p. Il ricorso contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, ma la Corte di cassazione rileva che le doglianze ripropongono questioni già dedotte in appello e attengono in sostanza alla ricostruzione del fatto, alla valutazione dell'attendibilità delle prove e alla lettura alternativa del compendio probatorio, senza denunciare un effettivo vizio di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica nei termini consentiti dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norme richiamate
Il delitto è ritenuto integrato, in fatto, da false dichiarazioni sulla qualifica di imprenditore agricolo e sul possesso di titoli legittimanti, utilizzate per ottenere finanziamenti pubblici; l'artificio, l'ingiusto profitto e il danno all'ente pagatore sono gli elementi valorizzati dalla decisione di merito.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
In cassazione è deducibile solo un vizio di motivazione nei limiti della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità; non è consentita una mera rilettura del fatto o delle prove per ottenere una diversa ricostruzione della vicenda.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile un ricorso che, sotto l'apparente deduzione di vizi motivazionali, miri a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
- Quando la sentenza di merito abbia specificamente individuato artifici, profitto ingiusto, danno e dolo, la censura che si limiti a contrapporre una lettura alternativa degli elementi fattuali non integra un vizio di motivazione rilevante in cassazione.
- La riproposizione in sede di legittimità di questioni già esaminate e disattese in appello, senza una critica puntuale a un effettivo vizio logico-giuridico della motivazione, conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- Nella truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, le false dichiarazioni circa requisiti soggettivi o titoli abilitanti possono costituire l'artificio idoneo a indurre in errore l'ente erogatore, se collegate all'ottenimento indebito del finanziamento.
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