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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 375/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio delegato eseguito il 13/03/2021 su dispositivi informatici e documentazione bancaria. Il ricorrente denunciava: 1) carenza di motivazione specifica nel decreto autorizzativo del P.M. (uso di formule di stile, mancata indicazione di tempo, luogo, persona offesa e finalità concrete); 2) motivazione apparente del Tribunale del Riesame, che non avrebbe adeguatamente esaminato le critiche difensive sul fumus pertinenziale; 3) omessa motivazione in ordine a pertinenza, adeguatezza e proporzionalità del sequestro, con contestazione della modalità "onnivora" del sequestro di massa di dispositivi senza criteri di selezione e senza limitazioni temporali, in violazione della giurisprudenza consolidata sul sequestro di materiale informatico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto solo il terzo motivo di ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame non abbia adeguatamente motivato sulla pertinenza, adeguatezza e proporzionalità del sequestro (apprensione indiscriminata di tutti gli strumenti informatici senza specificare il perimetro investigativo, i criteri di selezione e la durata). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame, demandando a quest'ultimo di motivare in modo puntuale il nesso di pertinenza, le ragioni della modulazione estensiva del sequestro e i limiti temporali; i primi due motivi (mancanza di descrizione del fatto e motivazione formale) sono stati invece ritenuti infondati perché l'ordinanza del Tribunale del Riesame aveva in parte sanato le carenze argomentative del decreto del P.M. richiamando atti e finalità probatorie.

Norme richiamate

  • art. 615-bis c.p.

    Interferenze illecite nella vita privata

    reato per cui si procede; la Corte valuta la necessità di dimostrare il nesso tra il contenuto dei dispositivi sequestrati e l'accertamento di questo specifico reato

  • art. 247 cod. proc. pen. (u.co.)

    richiamato con riferimento all'onere motivazionale del provvedimento autorizzativo e alla necessità di motivazione specifica del sequestro

  • art. 253 cod. proc. pen. (co. 1)

    disciplinante il sequestro probatorio delegato: implica che la misura sia adeguatamente motivata rispetto all'obiettivo probatorio

  • art. 42 Cost.

    richiamato come limite costituzionale alla compressione del diritto di proprietà, da bilanciare con le esigenze investigative

  • art. 1, Primo Protocollo addizionale CEDU

    fonte convenzionale che impone il bilanciamento e il principio di proporzionalità nelle ingerenze sul diritto di proprietà

  • Sez. Un. n. 36072/2018 (Botticelli)

    afferma l'onere motivazionale circa la strumentalità della res rispetto all'accertamento penale e l'importanza del test di proporzione

  • Sez. 6 n. 34265/2020

    stabilisce che il sequestro esteso di materiale informatico è ammissibile solo se il P.M. motiva l'esigenza dell'approccio onnicomprensivo e fissa criteri per la selezione e la durata

  • Sez. 6 n. 13156/2020 (Scagliarini)

    richiama i limiti operativi del sequestro di materiale informatico, sottolineando il divieto di finalità meramente esplorative e l'esigenza di proporzionalità

  • Giurisprudenza Corte EDU (es. Agosi c. Regno Unito)

    richiama il principio di proporzionalità nel bilanciamento tra ingerenze e tutela dei diritti di proprietà e riservatezza

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio di dispositivi informatici può essere esteso ma solo se il P.M. e il giudice motivano puntualmente perché un approccio "onnivoro" è necessario rispetto all'ipotesi investigativa; la motivazione deve indicare il perimetro investigativo e le ragioni della scelta.
  • È indispensabile che il provvedimento specifichi il nesso di pertinenza tra ciascun bene sequestrato (o categoria di beni) e la fattispecie contestata; la mera indicazione del titolo di reato o del luogo non è sufficiente quando si colpisce una massa di dati.
  • Principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità impongono limiti qualitativi, quantitativi e temporali al sequestro: occorre prevedere criteri di selezione dei dati, tempi strettamente necessari per l'analisi e misure per la rapida restituzione del materiale non pertinente.
  • Il giudice del riesame deve rispondere in modo specifico alle censure difensive sulla pertinenza e proporzionalità; l'omessa replica su tali profili può determinare l'annullamento del provvedimento.
  • L'estrazione di una copia integrale dei dati è una misura tecnica che non legittima il trattenimento indefinito della totalità delle informazioni: la copia integrale può essere trattenuta solo per il tempo necessario alla selezione e con idonee garanzie organizzative.
  • Se il sequestro assume carattere esplorativo (caccia a notizie di reato diverse o ulteriori), la misura è illegittima: le indagini devono essere orientate e giustificate in relazione all'ipotesi accusatoria conosciuta.

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