Sentenza del 07/08/2025 n. 22862 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
AA Spa ha dedotto un unico motivo, lamentando la violazione degli artt. 14 e 26 del D.Lgs. n. 504/1995 (TUA). Sosteneva che il termine per chiedere il rimborso del credito da eccedenze di accisa dovesse decorrere da ciascuna annualità successiva in cui il credito si rigenera, anziché dalla dichiarazione dell’anno in cui il credito era originariamente sorto. La controversia riguardava il disconoscimento del credito per accisa sul gas naturale, pari a 424.333,89 euro dal marzo 2010 e 70.722,32 euro dal marzo 2011, e il conseguente avviso di pagamento per gli anni 2011-2013 e l’atto sanzionatorio. L’Agenzia aveva contestato la mancata presentazione delle dichiarazioni di consumo per il 2009 e il 2010 e la mancata richiesta di rimborso entro il termine previsto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’esito sfavorevole alla contribuente già pronunciato dalla CTP e dalla CTR. Ha stabilito che il credito da eccedenze può essere riportato alle annualità successive, o trasferito contabilmente ad altra posizione dello stesso contribuente, solo se sono rispettati gli obblighi dichiarativi. La dichiarazione omessa, o presentata «a zero» e quindi non utile al riporto, impedisce la rigenerazione annuale del credito: questo resta riferito al momento originario e il termine per chiederne il rimborso decorre da allora. Il credito non viene per ciò solo meno, ma non può essere utilizzato come se fosse stato validamente riportato. L’indicazione del credito in dichiarazione non equivale, da sola, a un’istanza di rimborso; il rimborso e il trasferimento contabile sono richieste distinte, ciascuna soggetta ai propri presupposti. AA Spa è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.200 euro oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Decisione assunta il 10 giugno 2025 e depositata il 7 agosto 2025.
Norme richiamate
Art. 14 del D.Lgs. n. 504/1995 (Testo unico delle accise)
La disposizione di cui all'art. 14 TUA delinea invero un sistema in cui la rinnovazione del credito come di pertinenza della annualità successiva a quella in cui è originariamente insorto è vincolata al puntuale e corretto adempimento degli obblighi di dichiarazione, in mancanza dei quali il credito finisce per cristallizzarsi.
Il riporto del credito alle annualità successive presuppone l’adempimento regolare degli obblighi dichiarativi. Se manca una dichiarazione utile, il credito non si rinnova e l’eventuale rimborso va richiesto entro il termine decorrente dalla sua originaria insorgenza.
Art. 26 del D.Lgs. n. 504/1995 (Testo unico delle accise)
Ne deriva che la richiesta di trasferimento contabile del credito assume lo stesso rilievo - e resta soggetta alle medesime condizioni e disciplina - del riporto dell'eccedenza alla dichiarazione successiva per lo scomputo dalle rate successive.
Il trasferimento contabile del credito a un’altra posizione gestita dallo stesso contribuente è una modalità del meccanismo di riporto, non una compensazione liberamente effettuabile. È quindi soggetto alle condizioni previste per il riporto, compreso il rispetto degli adempimenti dichiarativi e la necessità di una specifica istanza.
Art. 55, comma 5, e art. 53, comma 8, del D.Lgs. n. 504/1995
Premesso che la dichiarazione, "oltre alle indicazioni occorrenti per l'individuazione della ditta (denominazione, sede, ubicazione dell'officina, codice fiscale e numero della partita I.V.A.), deve contenere tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta"
La dichiarazione di consumo deve contenere gli elementi necessari per accertare il debito d’imposta: non è un adempimento meramente formale e la sua omissione o inutilità incide sul diritto di riportare il credito.
Art. 56, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995
questa Corte ha già avuto modo di chiarire (v. Cass., Sez. Trib., 19/04/2023, n. 10418), che, in materia di pagamento dell'accisa, la scadenza dei termini previsti per i versamenti e per il conguaglio è fissata, dall'art. 56, comma 1, TUA, disposizione che regola altresì la compensazione stabilendo, per le accise relative al gas naturale (art. 26, comma 13, del citato TUA), che le somme eventualmente versate oltre il dovuto sono detratte dai successivi versamenti in acconto, senza che possa essere utilmente invocato dal contribuente un generale diritto potestativo alla compensazione, la cui erronea applicazione, con modalità difforme rispetto al meccanismo prescritto, non integra una violazione meramente formale.
La compensazione delle eccedenze di accisa opera secondo il meccanismo legale di detrazione dai successivi versamenti. Non è riconosciuto un potere generale del contribuente di compensare autonomamente somme con modalità diverse da quelle prescritte.
Art. 26, comma 13, del D.Lgs. n. 504/1995
la scadenza dei termini previsti per i versamenti e per il conguaglio è fissata, dall'art. 56, comma 1, TUA, disposizione che regola altresì la compensazione stabilendo, per le accise relative al gas naturale (art. 26, comma 13, del citato TUA), che le somme eventualmente versate oltre il dovuto sono detratte dai successivi versamenti in acconto, senza che possa essere utilmente invocato dal contribuente un generale diritto potestativo alla compensazione, la cui erronea applicazione, con modalità difforme rispetto al meccanismo prescritto, non integra una violazione meramente formale.
Per l’accisa sul gas naturale, l’eccedenza versata va detratta dai successivi acconti secondo il procedimento stabilito dalla legge; non può essere sostituito da una compensazione unilaterale difforme.
Art. 6, comma 3, del D.M. 12 dicembre 1996, n. 689
Orbene, si deve ritenere che il trasferimento contabile del credito, che riguarda pur sempre il medesimo soggetto e il rapporto complessivo tra esso e l'erario, non sia impedito dall'esser il rapporto ancora in corso poiché realizza una modalità solo integrativa (quale forma autorizzata di "compensazione esterna" ma pur sempre in una prospettiva di "riporto" dell'eccedenza) del meccanismo operativo previsto dall'art. 26 cit.
Il trasferimento contabile del credito fra posizioni del medesimo contribuente può avvenire anche durante il rapporto, quale modalità autorizzata e integrativa del riporto, ma non equivale a una compensazione autonoma.
Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973
La prima opzione comporta una sostanziale rimessione a nuovo del credito e, quindi, in caso di incapienza dell'imposta rispetto al credito, una nuova alternativa tra riporto all'anno ancora successivo e istanza di rimborso, i cui termini ex art. 38 D.P.R. n. 602 del 1973 decorrono, in questo caso, non dall'originario versamento ma dal nuovo saldo.
Quando il credito è validamente riportato all’annualità successiva, il termine per l’istanza di rimborso decorre dal nuovo saldo; in mancanza degli adempimenti che consentono il riporto, resta invece rilevante l’insorgenza originaria del credito.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, e art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall' art. 1 , comma 17 della L. n. 228 del 2012 , si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Il rigetto del ricorso comporta l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per le accise, un credito da eccedenze può essere riportato e rinnovato nelle annualità successive solo attraverso il rispetto degli obblighi dichiarativi previsti dalla disciplina; una dichiarazione omessa o non utile può far perdere il beneficio del riporto, pur senza cancellare automaticamente il credito originario.
- Se il credito non è stato validamente riportato, il termine per chiederne il rimborso decorre dalla sua originaria insorgenza; il contribuente non può farlo ripartire dalle annualità successive invocando una rigenerazione contabile non avvenuta secondo le regole.
- La detrazione dell’eccedenza dai versamenti successivi e il trasferimento contabile verso un’altra posizione sono modalità regolate dalla legge. Non è consentito sostituirle con una compensazione unilaterale estranea al procedimento previsto.
- La semplice esposizione di un credito nella dichiarazione non costituisce automaticamente una richiesta di rimborso. Il contribuente deve distinguere e attivare la specifica procedura di rimborso o quella di trasferimento contabile, secondo i rispettivi presupposti.
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