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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03072/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

Una società, quale mandataria di un veicolo di cartolarizzazione, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento di una società debitrice. La pretesa riguardava l’ammissione al passivo di un credito derivante dal saldo negativo di due conti correnti intrattenuti dalla fallita con un istituto bancario originario. In primo grado l’opponente chiedeva l’ammissione per un importo complessivo di euro 979.309,36, o in subordine per euro 766.211,73, ma il Tribunale aveva rigettato l’opposizione rilevando che la parte aveva prodotto solo estratti conto certificati e scalari, senza i contratti di conto corrente e senza un’adeguata documentazione completa del rapporto. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c., oltre a omessa valutazione della consulenza tecnica d’ufficio e del supplemento, sostenendo che il Tribunale non avesse considerato la rideterminazione analitica dei saldi debitori operata dal c.t.u. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione all’art. 116 c.p.c., deducendo che il giudice di merito avesse trascurato gli esiti della consulenza tecnica e del relativo supplemento. Il curatore ha resistito eccependo anche il difetto di legittimazione della ricorrente, perché non era stata documentata la riferibilità dei crediti azionati alla mandante attuale tramite la cessione in blocco.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto fondata l’eccezione del controricorrente sul difetto di prova della legittimazione sostanziale della ricorrente, la quale si era qualificata mandataria di un diverso soggetto rispetto a quello che aveva promosso l’opposizione allo stato passivo, senza fornire documentazione idonea a dimostrare la trasmissione del credito controverso. Inoltre, la Corte ha osservato che i motivi di ricorso non censuravano specificamente la ratio decidendi del decreto impugnato, fondato sulla carenza documentale relativa al rapporto di conto corrente, e che il giudice di merito non era vincolato alle conclusioni del c.t.u., dovendo decidere sulla base del materiale probatorio acquisito. Sono state quindi poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 93 l.fall.

    norma posta a base della domanda di insinuazione al passivo formulata dal creditore

  • art. 98 l.fall.

    norma richiamata per l’opposizione allo stato passivo

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione della prova, ma la doglianza è stata ritenuta inidonea

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove e degli esiti della consulenza tecnica

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per affermare l’onere del creditore di dare piena prova del credito

  • art. 2729 c.c.

    invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulle presunzioni, ma senza specifica incidenza sulla ratio decidendi

  • art. 1832 c.c.

    richiamato per escludere che, nei confronti del curatore-terzo, possano valere gli effetti dell’approvazione tacita del conto fra banca e correntista

  • art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993

    richiamato per affermare che chi agisce quale successore a titolo particolare in una cessione in blocco deve provare l’inclusione del credito nell’operazione

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato come possibilità di produzione documentale anche in sede di legittimità, non esercitata dalla ricorrente

  • art. 375, n. 5), c.p.c.

    richiamato per la proposta di manifesta infondatezza

Massime di principio

  • Chi agisce in giudizio quale successore a titolo particolare del creditore originario, anche nell’ambito di cessioni in blocco ex art. 58 TUB, deve fornire prova documentale dell’inclusione del credito controverso nell’operazione traslativa; in difetto, la propria legittimazione sostanziale può essere contestata ed esclusa.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore che intenda insinuare un credito derivante da rapporto di conto corrente deve provare integralmente il rapporto e la pretesa creditoria con idonea documentazione contabile e contrattuale; non è sufficiente la sola produzione di estratti conto o di elaborazioni peritali se manca la base documentale del rapporto.
  • Gli effetti dell’approvazione del conto tra banca e correntista e le relative preclusioni non sono opponibili automaticamente al curatore fallimentare, che è terzo rispetto al rapporto contrattuale.
  • Il giudice di merito non è vincolato alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio: deve valutare autonomamente il materiale probatorio e trarne le conseguenze giuridiche, potendo anche discostarsi dalle conclusioni peritali.
  • In cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della decisione impugnata, limitandosi a censure generiche o meramente assertive.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniConto correnteInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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