Cassazione Penale, Ordinanza n. 35253/2026 del 02/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna, in seguito all’accordo sulla pena formulato ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena inflitta all’imputato per il reato di tentato omicidio in otto anni di reclusione e 1.000 euro di multa. Il ricorrente ha dedotto che la sentenza impugnata, salvo il richiamo alla corretta qualificazione giuridica, fosse priva di una motivazione convincente. Non risultano indicati ulteriori motivi di ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato il principio secondo cui, nell’applicazione del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., l’accordo comporta la rinuncia a censurare in cassazione le questioni comprese nei punti concordati, anche se rilevabili d’ufficio; l’unica eccezione indicata è l’irrogazione di una pena illegale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Decisione del 24 settembre 2026.
Norme richiamate
il potere dispositivo riconosciuto alla parte dalla citata disposizione non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione
L’accordo sulla pena in appello delimita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude la proposizione in cassazione di doglianze relative alle questioni concordate.
che si è pertanto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
Anche la censura relativa alla sussistenza di cause di non punibilità è preclusa quando riguarda una questione rinunciata nell’ambito dell’accordo sulla pena in appello.
in ordine al reato di cui all’art. 56, 575 cod. pen.
La disposizione è richiamata per identificare il reato contestato, qualificato come tentato omicidio.
in ordine al reato di cui all’art. 56, 575 cod. pen.
La disposizione individua il delitto di omicidio richiamato, nella forma tentata, quale reato per cui è stata rideterminata la pena.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., l’accordo sulla pena comporta la rinuncia a dedurre in cassazione doglianze relative ai punti concordati e produce effetti preclusivi sull’intero successivo svolgimento processuale.
- La preclusione derivante dall’accordo in appello riguarda anche questioni rilevabili d’ufficio, comprese quelle concernenti le cause di non punibilità e la qualificazione giuridica del fatto; resta salva l’eccezione dell’irrogazione di una pena illegale.
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