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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33391/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli, in accoglimento di un concordato processuale ex art. 599-bis c.p.p. e in parziale riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato, aveva confermato la penale responsabilità di due imputati per concorso in tentata estorsione e ricettazione aggravata, limitandosi a rideterminare il trattamento sanzionatorio. I reati risultavano contestati come commessi tra il 3 e il 5 aprile 2025. Un imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 133 c.p., sostenendo che la pena non fosse stata contenuta nei minimi edittali. L’altro imputato deduceva vizio di motivazione per omessa motivazione sull’affermazione della propria responsabilità, lamentando il mero richiamo per relationem alla sentenza di primo grado. La Corte di cassazione ha rilevato che il concordato in appello non può essere unilateralmente abbandonato mediante la riproposizione di questioni rinunciate con il concordato, comprese quelle relative all’affermazione della responsabilità e, salvo il caso di pena illegale, quelle concernenti la determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili con procedura de plano. Ha ritenuto che le doglianze riguardassero questioni precluse dal concordato processuale: per un imputato, la contestazione della motivazione sulla responsabilità; per l’altro, la determinazione della pena, non essendo stata dedotta l’illegalità della sanzione. Gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato processuale preclude la riproposizione in cassazione delle questioni oggetto di rinuncia, salvo le doglianze relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della decisione e alla pena illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con la procedura prevista dalla norma.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Sono richiamati quali parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 133 c.p.

    La doglianza relativa alla commisurazione della pena è stata ritenuta preclusa dal concordato, non essendo stata dedotta l’illegalità della sanzione.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione dopo il concordato, secondo il principio richiamato dalla Corte.

  • art. 616 c.p.p.

    È stato applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • artt. 81, comma 2, 110 e 629 c.p.

    Norme relative al concorso e alla continuazione nella contestazione di tentata estorsione in concorso.

  • art. 648 c.p.

    Norma relativa alla ricettazione contestata agli imputati.

  • art. 61, n. 2, c.p.

    Circostanza aggravante contestata in relazione al reato di ricettazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, non sono proponibili questioni che l’imputato abbia rinunciato a far valere mediante il concordato, comprese quelle relative all’affermazione della responsabilità penale.
  • Dopo il concordato in appello, sono ammissibili soltanto le doglianze riguardanti la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero, il contenuto difforme della decisione del giudice oppure l’illegalità della pena inflitta.
  • La contestazione della determinazione della pena non è ammissibile dopo il concordato in appello quando non deduca che la sanzione sia estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • La riproposizione in cassazione di motivi rinunciati con il concordato processuale determina l’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneEstorsioneRicettazioneImpugnazioniRiti alternativi
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeContinuazione

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