Cassazione Penale, Sentenza n. 15596/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva presentato istanza di revisione della sentenza n. 679/2024 (condanna per i reati ex artt. 110, 628 c.p.) assumendo l'inconciliabilità tra la propria sentenza e una sentenza emessa a carico del coimputato. La Corte d'appello di Brescia dichiarò l'istanza inammissibile de plano, ritenendo omessa l'allegazione delle copie autentiche della sentenza della Corte d'appello di Milano del 7/11/2024 e della sentenza della Corte di cassazione del 15/04/2025 che confermavano la condanna. La difesa ha invece sostenuto di aver allegato copie autentiche della propria sentenza di primo grado e della sentenza ritenuta inconciliabile, con attestazioni di irrevocabilità, e che l'ultima pagina della copia autentica della sentenza di primo grado riporta le attestazioni relative alle decisioni successive; inoltre invocava la revisione per sopravvenienza di nuove prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la giurisprudenza citata dalla Corte d'appello si riferiva a ipotesi in cui il richiedente aveva effettivamente omesso di allegare la sentenza ritenuta inconciliabile, impedendo così ogni verifica della inconciliabilità. Nel caso in esame la difesa aveva allegato copie autentiche della sentenza di condanna e della sentenza del coimputato con attestazioni di irrevocabilità; inoltre la copia della sentenza di primo grado riportava attestazioni concernenti le decisioni di appello e di cassazione, le quali risultavano meramente confermative. Pertanto mancavano le condizioni per una declaratoria di inammissibilità de plano. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Brescia per un nuovo esame, invitando la valuta zione dell'inconciliabilità dei giudicati e la verifica delle allegazioni relative a sopravvenienza di nuove prove.
Norme richiamate
art. 633, comma 2, lettera a), cod. proc. pen.
art. 633, comma 2, lettera a), cod. proc. pen.
La norma richiede l'allegazione degli elementi necessari per valutare l'istanza di revisione; la Corte ha interpretato che se sono state allegate copie autentiche e attestazioni di irrevocabilità tali da consentire la verifica dell'inconciliabilità, non è ammessa una declaratoria di inammissibilità de plano fondata su mero formalismo
artt. 110, 628, commi primo, secondo e terzo, cod. pen.
Indicano i reati per cui il ricorrente era stato condannato; la decisione di cassazione non entra nel merito di tali norme ma tratta la regolarità procedurale dell'istanza di revisione
Massime di principio
- Per un'istanza di revisione è cruciale allegare copie autentiche sia della sentenza oggetto di revisione sia della sentenza ritenuta inconciliabile, unitamente a certificazioni di irrevocabilità; l'assenza di tali documenti può giustificare l'inammissibilità, ma solo se realmente impedisce la verifica dell'inconciliabilità
- Se le decisioni di appello o di legittimità sono meramente confermative, la valutazione dell'inconciliabilità può essere effettuata leggendo le sentenze di primo grado allegate; la presenza di decisioni successive confermative non esclude automaticamente la fondatezza della istanza di revisione
- La declaratoria di inammissibilità de plano non deve fondarsi su mere formalità quando i documenti prodotti consentono comunque di valutare la questione: il giudice deve accertare se la documentazione consente un esame di merito prima di rigettare l'istanza per formalità
- Le allegazioni relative alla sopravvenienza di nuove prove devono essere valutate nel merito se la documentazione di base è regolare; mancata valutazione di tali allegazioni può costituire vizio suscettibile di annullamento
- Prassi consigliata per chi propone istanza di revisione: allegare le copie autentiche di tutte le sentenze ritenute rilevanti, esibire attestazioni di irrevocabilità o certificazioni, indicare esplicitamente i punti di inconciliabilità tra i giudicati e documentare chiaramente eventuali nuove prove e la loro rilevanza rispetto alla decisione impugnata
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