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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33462/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con recupero a tassazione di maggior reddito d'impresa e maggiore IVA. Con il primo motivo ha dedotto violazioni costituzionali e di legge, lamentando che l'Amministrazione finanziaria non avesse consentito per il 2005 la definizione della pretesa mediante accertamento con adesione alle stesse condizioni raggiunte per l'annualità 2004, sostenendo in sostanza un vincolo dell'Ufficio all'accordo precedente. Con il secondo motivo ha contestato la condanna alle spese dei giudizi di merito, assumendo che in materia tributaria le spese non sarebbero dovute quando l'Agenzia si difende tramite propri funzionari.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che l'istanza/proposta di accertamento con adesione non comporta rinuncia alla pretesa tributaria né impedisce l'emissione dell'avviso di accertamento in caso di mancata adesione, e che comunque l'Ufficio non è vincolato dall'accordo eventualmente raggiunto per una diversa annualità, potendo la nuova pretesa fondarsi su differenti circostanze e presupposti. Ha inoltre confermato la legittimità della liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione finanziaria anche quando questa sia assistita da propri funzionari, richiamando l'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di un'ulteriore somma alla cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La parte lo invoca per denunciare un errore in procedendo e la nullità della sentenza/procedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La parte lo invoca per dedurre omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 132 c.p.c.

    La parte lo invoca a sostegno della dedotta nullità della sentenza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte richiama il procedimento camerale e la proposta di manifesta infondatezza; in caso di decisione conforme alla proposta applica le conseguenze previste dalla norma, inclusa la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 96 c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di definizione del giudizio conforme alla proposta del Presidente, la Corte applica la valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna a una somma equitativa in favore della controparte e a un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 3 Cost.

    La parte lo invoca a sostegno della doglianza sull'asserita disparità di trattamento tra annualità diverse nell'accertamento con adesione.

  • art. 97 Cost.

    La parte lo invoca a sostegno della doglianza sull'asserita violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.

  • art. 1, comma 2, L. 241/1990

    La parte lo invoca a sostegno della censura sull'operato dell'Amministrazione finanziaria.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    La Corte afferma che la norma prevede la ripetibilità delle spese processuali anche quando l'attività difensiva dell'Amministrazione finanziaria sia svolta da funzionari o dipendenti delegati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La formulazione di una proposta o istanza di accertamento con adesione non determina rinuncia alla pretesa tributaria né preclude, in caso di mancata adesione, l'emissione dell'avviso di accertamento, purché l'atto tenga conto degli eventuali chiarimenti e prove forniti dal contribuente.
  • L'Amministrazione finanziaria non è vincolata, per annualità diverse, all'accordo eventualmente raggiunto in sede di accertamento con adesione relativo a un precedente periodo d'imposta, potendo la nuova pretesa fondarsi su circostanze e presupposti differenti.
  • Nel processo tributario le spese sono ripetibili anche quando l'ente impositore sia difeso da propri funzionari o dipendenti delegati, poiché l'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede comunque il riconoscimento del compenso/spese in favore della parte vittoriosa.
  • Quando il ricorso per cassazione è definito in conformità alla proposta di manifesta infondatezza formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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