Cassazione Penale, Ordinanza n. 04900/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse logica e congrua sia quanto all'affermazione di responsabilità sia quanto al giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e recidiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per esercizio abusivo di organizzazione di scommesse. Con il primo motivo ha censurato la conferma del giudizio di colpevolezza, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove e contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio, lamentando che il giudice di appello avesse mantenuto il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e recidiva reiterata, invece di riconoscere la prevalenza delle attenuanti. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati perché miravano a sollecitare una rivalutazione del merito e non contenevano critiche specifiche alla motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 4, commi 1 e 4-bis, L. n. 401 del 1989
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per esercizio abusivo dell'organizzazione di scommesse in assenza di concessione e autorizzazione di pubblica sicurezza
richiamato quale parametro per la commisurazione della pena; il giudizio di dosimetria è riservato al giudice di merito e non richiede un'analitica esposizione di tutti i criteri, se la motivazione è congrua
in caso di inammissibilità del ricorso comporta il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 1, comma 64, L. n. 103 del 2017
consente di aumentare oltre il massimo edittale la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
richiamato solo in relazione alla recidiva reiterata e al bilanciamento con le attenuanti generiche
richiamato solo in relazione alla recidiva reiterata
richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche riconosciute dal giudice di merito
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente profilo del vizio di motivazione o della violazione di legge, si risolvano nella mera proposta di una ricostruzione alternativa del compendio probatorio rispetto a quella logicamente e congruamente adottata dal giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando risulti sorretta da argomentazioni razionali e da una puntuale disamina delle prove, non essendo necessario che il giudice esamini in modo analitico tutti i parametri di valutazione se individua almeno alcuni elementi significativi ex art. 133 c.p.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non impone automaticamente la prevalenza sulle aggravanti o sulla recidiva; il giudizio di comparazione è autonomo e rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, purché adeguatamente motivata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che può essere aumentata nei limiti previsti dalla legge quando ricorrano le condizioni normative.
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