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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11816/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Messina che, annullando la sentenza di condanna emessa dal Tribunale (25/07/2020) per il reato di tentativo di concussione (artt. 56 e 317 c.p.), aveva rimesso gli atti al Tribunale. L'impugnazione in Cassazione si fonda principalmente su: 1) violazione dell'art. 11 c.p.p. (eccezione di incompetenza territoriale), con l'argomentazione che il luogo del reato fosse Enna e che non sussistessero ragioni per chiamare in causa Caltanissetta o Catania; critica poi il collegamento tra vicende del 2009 e del 2016 e la relativa competenza; 2) violazione dell'art. 604, comma 5, c.p.p., sostenendo che la Corte di legittimità avrebbe dovuto decidere nel merito perché sussistevano condizioni per l'assoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Rigetta i motivi come manifestamente infondati: sul primo, conferma l'applicazione dell'art. 11 c.p.p. svolta dalla Corte di appello, che ha considerato correttamente i vari uffici presso i quali la ricorrente ha esercitato funzioni e la conseguente competenza territoriale; sul secondo, osserva che l'art. 604, comma 5, c.p.p. non è applicabile perché la questione non concerne la nullità di atti che non pregiudichino gli elementi necessari per il giudizio, bensì la violazione del contraddittorio (processo proseguito in assenza di parte legittimamente impedita), situazione che richiede l'annullamento e la rimessione al giudice di merito. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 11 cod. proc. pen.

    La competenza territoriale è stata valutata considerando i luoghi dell'attività svolta dall'imputata (uffici giudiziari dove era in servizio). La Corte ha ritenuto corretta la decisione di trattare il procedimento nel distretto di Messina escludendo i distretti di Caltanissetta e Catania ove l'imputata aveva svolto attività, applicando l'art. 11 in modo da definire la competenza territoriale in relazione alla 'radicazione' del procedimento e ai luoghi rilevanti.

  • artt. 56 e 317 cod. pen.

    Art. 56 (tentativo) e art. 317 (concussione): la fattispecie contestata è tentativo di concussione commesso abusando della qualità di giudice per costringere funzionari dell'ente riscossione ad annullare procedure esecutive. La Corte di merito aveva ritenuto sussistenti gli elementi del tentativo di concussione, poi affrontati in sede d'appello.

  • art. 604, comma 5, cod. proc. pen.

    La norma consente al giudice di Cassazione di decidere nel merito anche in presenza di atti viziati, se tali vizi non eliminano gli 'elementi necessari al giudizio'. La Corte ha ritenuto la norma inapplicabile nel caso concreto perché qui il problema era la violazione del contraddittorio per la prosecuzione del processo in assenza della parte legittimamente impedita: un vizio che comporta nullità e non consente la decisione di merito in Cassazione.

Massime di principio

  • La competenza territoriale ex art. 11 c.p.p. va determinata considerando non solo il luogo del fatto ma anche i luoghi dove l'imputato ha svolto l'attività rilevante; la valutazione deve essere fatta sulla base degli uffici e della 'radicazione' del procedimento.
  • La Cassazione non può rielaborare i fatti per ricostruire diversamente la vicenda: questioni di merito e valutazioni probatorie devono essere sirette dai giudici di merito e non riprese in sede di legittimità.
  • L'art. 604, comma 5, c.p.p. consente di decidere nel merito solo se le nullità formali non privano il giudice degli elementi essenziali per il giudizio; non è applicabile quando è stata lesa la garanzia del contraddittorio (presenza legittimamente impedita) e sussiste nullità che impone l'annullamento e la rimessione.
  • L'impedimento legittimo della parti (anche per motivi sanitari e regolamentazioni di accesso dovute a epidemie) deve essere valutato con attenzione: la prosecuzione del processo in assenza può comportare nullità per violazione del diritto di partecipazione e del contraddittorio.
  • Un ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione e comportare condanna alle spese e sanzioni (es. ammenda) a carico del ricorrente.

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