Cassazione Penale, Sentenza n. 25623/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000). Lamentati tre vizi: 1) motivazione insufficiente/illogica sul profilo del dolo, per aver ritenuto il ricorrente responsabile pur essendo subentrato quale amministratore poco prima della scadenza e senza aver valutato adeguatamente lo stato di decozione della società; 2) mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante il lieve superamento della soglia di punibilità; 3) mancata concessione della sospensione condizionale della pena per via di precedenti penali ormai estinti e risalenti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondate le censure: ha confermato che l'assunzione della carica comporta doveri di vigilanza e l'obbligo di verificare lo stato economico-finanziario della società, così che la mancata verifica e l'omesso versamento possono integrare dolo (almeno eventuale); ha escluso che semplici difficoltà economiche o un breve periodo di carica giustifichino l'oggettiva impossibilità di adempiere senza prova di forza maggiore; ha ritenuto legittima la valutazione negativa sulle attenuanti alla luce dell'entità dell'omesso versamento (circa €79.000,00, ovvero circa il 30% oltre la soglia) e ha ritenuto ostativa la presenza di precedenti (anche se estinti) alla concessione della sospensione condizionale. Il ricorrente è stato altresì condannato alle spese del procedimento e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La Corte interpreta che chi subentra nella carica di amministratore dopo la presentazione della dichiarazione e prima della scadenza del versamento, omettendo il pagamento senza aver compiuto il preventivo controllo contabile, può rispondere del reato di omesso versamento IVA quantomeno a titolo di dolo eventuale.
Richiama il principio che la valutazione delle attenuanti generiche richiede l'esame della gravità del fatto e del danno/potenziale pericolo cagionato; il mero lieve superamento della soglia non è automaticamente idoneo a determinare le attenuanti se l'ammontare e la gravità complessiva del fatto sono rilevanti.
Applicato per ripartire le spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 460, comma 5, cod. proc. pen.
La Corte segnala che precedenti condanne poi estinte possono comunque essere valutati dal giudice come elementi ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena.
Massime di principio
- Chi assume la carica di amministratore o liquidatore dopo la presentazione della dichiarazione e prima della scadenza del versamento ha l'obbligo di effettuare un controllo contabile preventivo: la mancata verifica può integrare responsabilità penale, anche a titolo di dolo eventuale.
- La mera difficoltà economica o il breve arco temporale di svolgimento dell'incarico non esonerano automaticamente dalla responsabilità: per invocare l'impossibilità di adempiere occorre provare la forza maggiore e che siano state adottate tutte le misure possibili, compreso il sacrificio di risorse personali, senza riuscirvi per cause non imputabili.
- Nella valutazione delle attenuanti generiche il giudice guarda alla gravità complessiva del fatto (anche in relazione all'ammontare dell'omissione) e non solo al fatto che l'eccedenza rispetto alla soglia sia 'lieve'.
- Precedenti penali, anche se estinti, possono influire negativamente sulla prognosi di non recidiva e ostare alla concessione della sospensione condizionale della pena.
- In sede di cassazione, l'inammissibilità può essere pronunciata quando le censure risultano manifestamente infondate o non superano l'esame di fattibilità giuridica; in casi di doppia conforme la motivazione complessiva di primo e secondo grado rafforza la valutazione della legittimità della decisione impugnata.
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