Cassazione Penale, Sentenza n. 3751/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 02/02/2023 che aveva confermato la condanna per cinque reati di truffa aggravata. I motivi principali di ricorso denunciavano: (a) vizi nella valutazione della prova e travisamento della stessa (in particolare la valutazione delle dichiarazioni del testimone maresciallo Panico e la qualificazione probatoria delle videoriprese e dei movimenti sulla carta Postepay intestata al Pagano); (b) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e un'errata determinazione della pena; (c) motivi nuovi connessi a una sentenza passata in giudicato in altro procedimento (RGNR 3532/2018) che avrebbe assolto per fatti analoghi e dichiarato la disponibilità della carta Postepay ad un terzo (Lorenzo Improta), circostanza idonea, secondo il ricorrente, a smentire la sua responsabilità.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per difetto del "specifico mandato ad impugnare" rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, come previsto dal comma 1‑quater dell'art. 581 c.p.p., norma applicabile alle sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022 (ai sensi dell'art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/2022). Poiché la Corte d'appello aveva proceduto in assenza dell'imputato, il ricorrente avrebbe dovuto depositare il mandato specifico a pena d'inammissibilità; tale mandato non risulta agli atti. Perciò non si è nemmeno pronunciato sul merito dei motivi, inclusi i motivi nuovi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. L'inammissibilità si estende ai motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, secondo periodo, c.p.p.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p., comma 1‑quater
«Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza».
La Corte interpreta la norma come causa di inammissibilità dell'impugnazione se manca il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza quando l'imputato è stato giudicato in sua assenza; la regola è applicata anche al ricorso per cassazione per le sentenze successive al 30/12/2022.
art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/2022
La disposizione stabilisce l'ambito temporale di applicazione della modifica; la Corte la usa per affermare che l'obbligo del mandato si applica alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (30/12/2022).
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
art. 585 c.p.p., comma 4, secondo periodo
Stabilisce che l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi; la Corte la applica dichiarando inammissibili anche i motivi nuovi depositati.
Norma invocata dal ricorrente come riferimento per i motivi di cassazione (violazione di norme procedurali e travisamento della prova); la Corte non ha esaminato il merito perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto formale.
Richiamata dal ricorrente in tema di regole di valutazione della prova testimoniale; non esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale.
Richiamato dal ricorrente relativamente al principio del "di là di ogni ragionevole dubbio"; non valutato dalla Corte per la causa di inammissibilità.
Norma sostanziale (truffa) richiamata nell'imputazione; la Corte non è entrata nel merito sostanziale a seguito dell'inammissibilità procedurale.
Norme invocate dal ricorrente in relazione alle attenuanti e alla determinazione della pena; la Corte non le ha esaminate per l'inammissibilità formale del ricorso.
Massime di principio
- Se il procedimento di merito è stato celebrato in assenza dell'imputato, per proporre impugnazioni (incl. ricorso per Cassazione) è obbligatorio depositare il "mandato specifico ad impugnare" rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; la sua mancanza rende il ricorso inammissibile.
- La modifica normativa contenuta nel d.lgs. n.150/2022 si applica alle sentenze pronunciate dopo il 30/12/2022: occorre sempre verificare la data della sentenza impugnata per sapere se l'obbligo del mandato è operativo.
- L'inammissibilità per difetto formale è un vizio procedurale che impedisce alla Corte di esaminare il merito dei motivi (compresi i motivi nuovi) anche se contengono elementi di fatto o prove che potrebbero incidere sulla responsabilità.
- L'assenza del mandato può comportare non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende; pertanto il difensore deve porre massima attenzione agli adempimenti formali.
- Prove o sentenze successive (es. assoluzioni in altri procedimenti) non sanano un difetto formale dell'impugnazione: tali elementi dovranno essere fatti valere in un ricorso ammissibile o in altri rimedi idonei.
- Prima di depositare un ricorso per cassazione verificare sempre: a) data della sentenza impugnata; b) se il processo si è svolto in assenza dell'imputato; c) che sia effettivamente prodotto e allegato il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza, quando richiesto.
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