Cassazione Penale, Sentenza n. 35678/2026 del 08/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Termini Imerese, con sentenza del 20 giugno 2024 confermata dalla Corte d’appello di Palermo, alla pena di quattro mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda per la contravvenzione prevista dall’art. 260 r.d. n. 1265/1934. Essendo risultato positivo al Covid-19, era sottoposto a quarantena domiciliare obbligatoria dal 16 al 23 novembre 2020; il 18 novembre si era allontanato senza autorizzazione dall’abitazione e aveva circolato in auto per le strade di Campo Felice di Roccella. Con il primo motivo ha dedotto l’abolitio criminis conseguente all’abrogazione dell’art. 10-ter d.l. n. 52/2021, sostenendo che, venuto meno il divieto di mobilità integratore della norma penale in bianco, la condotta non fosse più punibile. Con il secondo ha contestato la prova della conoscenza dell’ordine di isolamento, censurando la comunicazione tramite e-mail ordinaria, la valutazione delle dichiarazioni rese ai carabinieri e il mancato esame della documentazione, nonché lamentando travisamento della prova. Con il terzo ha denunciato violazione del principio di offensività in concreto, richiamando l’assenza di contatti con terzi, l’uso della mascherina e il tampone negativo effettuato il giorno successivo. Con il quarto ha censurato il diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, lamentando motivazione generica e mancata considerazione delle circostanze favorevoli dedotte. Con il quinto ha denunciato omessa pronuncia e carenza di motivazione sul beneficio della non menzione, nonché la mancata informazione sulla possibilità di pene sostitutive. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico, perché ripetitivo delle deduzioni d’appello e non confrontato con la motivazione impugnata, oltre che manifestamente infondato: l’abrogazione del divieto di mobilità non ha abrogato l’art. 260 r.d. n. 1265/1934 né ha eliminato la punibilità delle violazioni commesse quando il divieto era vigente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove; inoltre, il documento invocato a sostegno del travisamento non era stato allegato al ricorso, in violazione dell’onere di specifica indicazione e produzione. La censura sull’idoneità della comunicazione via e-mail ordinaria non era stata proposta in appello ed era comunque aspecifica; la Corte ha inoltre escluso che l’obbligo sanitario di non uscire di casa equivalga a una misura coercitiva restrittiva della libertà personale. La doglianza sull’offensività in concreto è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non devoluta in appello; la Corte ha comunque rilevato che si tratta di reato di pericolo astratto e che l’assolutezza del divieto sanitario rende irrilevanti i presidi eventualmente adottati. Il motivo relativo all’art. 131-bis c.p. è stato respinto come manifestamente infondato: il diniego della particolare tenuità era motivato con l’intensità del dolo, le modalità della condotta e il grave pericolo per la salute pubblica. È stato ritenuto adeguato anche il diniego delle attenuanti generiche, fondato sulla gravità oggettiva del fatto e sugli elementi negativi valorizzati dai giudici di merito. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché le questioni sul beneficio della non menzione e sulle pene sostitutive non erano state specificamente devolute in appello. Quanto alle pene sostitutive, la richiesta era stata formulata tardivamente e il processo era stato definito in primo grado dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia; il giudice d’appello non poteva procedere d’ufficio alla sostituzione in assenza di una richiesta specifica e motivata. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 260 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265
La contravvenzione sanzionante l'inosservanza di un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo, per la natura di norma penale in bianco del disposto di cui all'art. 260 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, rimane vigente anche a seguito della soppressione del divieto di mobilità funzionale al contrasto della pandemia da Covid-19, introdotto dall'art. 10-ter d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e successivamente abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. a), d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137.
L’art. 260 è una norma penale in bianco che resta vigente anche dopo l’abrogazione dello specifico divieto di mobilità: l’abrogazione non elimina la punibilità delle violazioni commesse durante la vigenza del divieto, mentre la contravvenzione non si applica alle condotte successive alla sua abrogazione.
art. 10-ter d.l. 22 aprile 2021, n. 52
La norma incriminatrice, come tutte le altre norme penali in bianco, è scissa rispetto al divieto la cui inosservanza punisce; le due previsioni, quella incriminatrice dell'art. 260 cit., e quella del divieto di mobilità dell'art. 10-ter d.l. 22 aprile 2021, n. 52 (ovvero dell’art. 1 co. 6 del d.l. 16 maggio 2020, n. 33, conv. L. 14 luglio 2020, n. 74, applicabile ratione temporis) poi abrogato, restano scisse e la previsione contravvenzionale rimane in vigore anche dopo l'abrogazione dello specifico divieto dell'art. 10- ter d.l. 22 aprile 2021, n. 52, per tutte le violazioni agli ordini legalmente dati per i casi indicati.
La disposizione sul divieto di mobilità costituisce il precetto integratore, distinto dalla norma incriminatrice. La sua abrogazione opera per i fatti successivi, ma non determina abolitio criminis per le violazioni commesse mentre il divieto era vigente.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione verifica la presenza di ragioni giuridicamente apprezzabili, l’assenza di manifesta illogicità e la coerenza argomentativa; non consente una nuova valutazione degli elementi fattuali o la scelta della ricostruzione ritenuta preferibile.
La regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame
Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni non devolute con l’appello, salvo quelle rilevabili d’ufficio o non deducibili prima; la preclusione evita di censurare la motivazione d’appello su punti che non erano stati sottoposti al suo esame.
Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa).
La particolare tenuità dell’offesa richiede la valutazione congiunta delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell’art. 133 c.p.; il riconoscimento presuppone inoltre la non abitualità del comportamento.
La ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base alla gravità del fatto o ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di particolare gravità della condotta e di disvalore sulla personalità dell'imputato.
Il diniego delle attenuanti generiche non richiede una risposta a ogni deduzione difensiva: è sufficiente indicare gli elementi prevalenti ostativi, potendo la gravità del fatto o i precedenti penali costituire, anche da soli, motivazione adeguata.
di tal che, in un processo - quale quello in discorso concluso in primo grado con sentenza del 20 giugno 2024 - definito, in primo grado, dopo l'entrata in vigore della riforma, da una parte, è immune da censure la decisione assunta in grado di appello senza motivare esplicitamente sulla richiesta di pena sostitutiva avanzata per la prima volta in quella sede, dall’altra, a seguito della modifica normativa dell'art. 545-bis cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. u), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, l'imputato non può neanche dolersi del mancato esercizio del potere discrezionale del giudice di proporre l'applicazione di pene sostitutive, trattandosi di disposizione non più operativa.
Per un processo definito in primo grado dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia, la richiesta di pena sostitutiva formulata per la prima volta in appello non impone una specifica motivazione; inoltre, dopo la modifica normativa, non è censurabile il mancato esercizio d’ufficio del potere di proposta previsto dalla disciplina previgente.
Né il giudice d'appello, contrariamente alla tesi difensiva, può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello.
Il potere del giudice d’appello di concedere d’ufficio i benefici elencati dall’art. 597, comma 5, è eccezionale e non comprende la sostituzione della pena detentiva; questa richiede una specifica e motivata richiesta nell’atto di gravame.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
La dichiarazione d’inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; nel caso concreto è stata inoltre disposta la somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L’abrogazione del precetto integratore di una norma penale in bianco non determina abolitio criminis per le condotte commesse durante la vigenza di quel precetto, quando la norma incriminatrice resta in vigore; la condotta successiva all’abrogazione del divieto non è invece punibile sulla base del precetto abrogato.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito; il sindacato sulla motivazione riguarda la sua tenuta logica e giuridica nei limiti previsti dalla legge.
- Chi deduce in cassazione un travisamento documentale deve indicare specificamente gli atti rilevanti e curarne l’allegazione o la produzione, secondo il principio di autosufficienza del ricorso.
- Le questioni non proposte con i motivi d’appello non sono deducibili per la prima volta in cassazione, salvo che siano rilevabili d’ufficio o non fosse possibile dedurle in appello.
- La contravvenzione di cui all’art. 260 r.d. n. 1265/1934, quando riguarda la violazione del divieto sanitario di allontanamento per positività al Covid-19, integra un reato di pericolo astratto: l’offensività è valutata ex ante e l’assolutezza del divieto rende irrilevanti i presidi individuali adottati durante l’allontanamento.
- La particolare tenuità del fatto richiede la valutazione congiunta della modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo secondo i criteri dell’art. 133 c.p., oltre alla non abitualità del comportamento.
- Per negare le attenuanti generiche non è necessaria una risposta analitica a ogni argomento difensivo, purché siano indicati gli elementi ritenuti prevalenti; la gravità del fatto o i precedenti penali possono, anche da soli, sorreggere il diniego.
- La sostituzione della pena detentiva non rientra tra i benefici concedibili d’ufficio ai sensi dell’art. 597, comma 5, c.p.p.; in appello occorre una richiesta specifica e motivata. Per i processi definiti in primo grado dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia, la richiesta formulata per la prima volta in appello è tardiva e non opera più il precedente potere del giudice di proporre d’ufficio la sostituzione.
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