Cassazione Penale, Sentenza n. 23603/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolato in due motivi: 1) censura di violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p., con particolare riguardo alla affermazione di responsabilità per tentata appropriazione indebita e alla mancata rinnovazione istruttoria per l'audizione dei testimoni Esposito, Pagano e Garofano; si contestava inoltre il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per presunta particolar tenuità del fatto (sostenendo che Hertz aveva riacquistato rapidamente il possesso e non si era costituita parte civile). 2) censura sul trattamento sanzionatorio: si chiedeva la rideterminazione della pena nel minimo edittale alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 46/2024 e delle circostanze attenuanti (minima lesività, collaboratività, incensuratezza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e meramente reiterativi, confermando la condanna per il reato di tentata appropriazione indebita. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem della Corte d'appello, ha condiviso la valutazione di merito che ha ritenuto non necessaria la rinnovazione istruttoria (sottolineando elementi documentali quali le date dei contratti di noleggio, il subentro del terzo Braho e la mancata risposta alla richiesta di riconsegna), ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis a motivo del valore della vettura nuova e delle modalità della condotta e ha confermato la discrezionalità della Corte di merito nel non applicare il minimo edittale nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale, ritenendo congrue le motivazioni relative al valore del veicolo, alle modalità e all'intensità del dolo. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Cittadino invoca le fattispecie di vizio di legge e vizio di motivazione come basi del ricorso in Cassazione; la Corte ricorda i limiti dei motivi ammissibili e ritiene le censure reiterative e manifestamente infondate.
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è subordinata alla verifica della incompletezza del dibattimento e all'idoneità decisiva delle deposizioni richieste; la valutazione è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo per manifesta illogicità.
La qualificazione del fatto come particolarmente tenue è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; nel caso concreto è stata esclusa a motivo dell'elevato valore della vettura e delle modalità della condotta.
Richiamato come criterio generale per la determinazione della pena e per la valutazione della particolare tenuità del fatto e degli elementi attenuanti/agggravanti.
Sentenza Corte Cost. n. 46/2024
La pronuncia costituzionale ha inciso sui minimi edittali applicabili; tuttavia la Corte d'appello ha comunque esercitato la propria discrezionalità motivando il mantenimento della pena sopra il minimo sulla base delle circostanze del caso.
art. 646 cod. pen. (richiamato nel contesto del minimo edittale)
Richiamato nel quadro delle osservazioni sul regime sanzionatorio e sulla pronuncia costituzionale che ha modificato l'ambito del minimo edittale; la Corte territoriale ha comunque motivato il discostamento discrezionale.
Massime di principio
- In appello la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (nuove escussioni/testimonianze) deve essere sorretta dall'indicazione che le prove richieste sono decisive e che senza di esse il giudice non può decidere; il rifiuto del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità.
- La motivazione per relationem della Corte d'appello è legittima se recepisce in modo critico e valutativo la motivazione di primo grado e spiega le ragioni del diverso convincimento su punti rilevanti; la Cassazione non richiede un riesame completo delle stesse risultanze.
- Le censure in Cassazione che si limitano a reiterare argumenta già esaminati in appello senza un confronto critico con la motivazione della sentenza sono spesso dichiarate inammissibili.
- La configurabilità dell'esimente della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è valutazione discrezionale del giudice di merito basata sui criteri dell'art. 133 c.p.; valore dell'oggetto, modalità della condotta e intensità del dolo possono escluderla.
- Anche dopo pronunce costituzionali che incidono sui minimi edittali, il giudice di merito conserva ampia discrezionalità nella determinazione della pena: l'adeguamento al nuovo parametro non è automatico se sussistono elementi che giustificano una pena superiore.
- Se il ricorso alla Corte di Cassazione non introduce nuovi profili critici ma chiede una diversa valutazione delle stesse prove, la Corte tende a rigettarlo per carenza di motivi nuovi e per il limite del sindacato di merito in sede di legittimità.
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