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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37137/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società Picano aveva pignorato un credito vantato dal Consorzio presso il Comune di Sperlonga; il giudice dell'esecuzione emise ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c. Il Comune, in qualità di terzo pignorato, propose opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), rigettata dal Tribunale di Latina. Il Comune ha impugnato in Cassazione articolando nove motivi, tra cui quello principale che denunciava violazione del diritto di difesa e del contraddittorio (anche in relazione agli artt. 24, 101, 111 e 117 Cost. e all'art. 6 CEDU) per la modalità di svolgimento dell'udienza di trattazione (15 giugno 2020) disciplinata in regime di emergenza Covid: fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e disposizioni emergenziali (art. 83 d.l. 18/2020 conv. L. 24/4/2020 n.37) che avrebbero consentito solo deposito di note scritte fino a tre giorni prima e non la comparizione personale dei difensori o ulteriori termini per precisazioni o repliche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza del requisito dell'"esposizione sommaria dei fatti" previsto dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.: il ricorso non forniva una indicazione minima e autonoma dei fatti sostanziali e processuali, delle pretese, del titolo del credito pignorato, del contenuto dell'opposizione proposta davanti al giudice dell'esecuzione e delle ragioni concrete dedotte. Tale carenza ha reso impossibile alla Corte comprendere l'oggetto e la specificità delle censure (violazione anche dell'art. 366, comma 1, n. 6). Sulla questione processuale centrale relativa al contraddittorio in udienza disciplinata dalle norme emergenziali, la Corte ha ritenuto infondata la censura: le modalità adottate rientravano nelle misure previste dalla normativa emergenziale e non legittimavano nullità della sentenza. Sono state respinte anche le richieste accessorie: non è stata liquidata la spesa del procedimento incidentale di sospensione perché non è stata prodotta la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 372 c.p.c. Il Comune è stato condannato alle spese di Cassazione in favore di Picano S.r.l. per complessivi €8.000,00 oltre €200,00; inoltre è richiamata la sussistenza degli obblighi di versamento previsti dall'art.13 co.1 quater del D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiede che il ricorso per cassazione contenga una esposizione sommaria dei fatti che consenta alla Corte di avere chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale; la sua violazione comporta inammissibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Esige che i motivi di ricorso siano specifici; la Corte ha rilevato che per assenza della necessaria esposizione dei fatti le censure risultavano prive di specificità.

  • art. 553 c.p.c.

    Norma che disciplina l'assegnazione delle somme pignorate; nel caso, l'ordinanza di assegnazione resa ai sensi di tale articolo è stato il provvedimento impugnato tramite opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 617 c.p.c.

    Consente al terzo pignorato di proporre opposizione agli atti esecutivi; il Comune ha utilizzato questa rimedio nel giudizio di merito poi impugnato.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    Regola la trattazione orale in alcuni procedimenti; l'udienza di trattazione è stata fissata ai sensi di questa disposizione e la Corte ha valutato la regolarità delle modalità di svolgimento connesse al periodo emergenziale.

  • art. 83, comma 7, lett. h, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (conv. L. 24/4/2020 n.37)

    Norma emergenziale che ha autorizzato i capi degli uffici giudiziari ad adottare misure organizzative per contenere la pandemia, tra cui la disciplina delle modalità di udienza e di deposito degli atti; la Corte ha ritenuto legittime le misure applicate nel caso concreto.

  • art. 372 c.p.c.

    Regola la produzione dei documenti per l'udienza di discussione in Cassazione; la mancata produzione/regolare deposito ha impedito la liquidazione delle spese relative al procedimento incidentale di sospensione.

  • art. 373 c.p.c.

    Norma che disciplina la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata; la Corte ha rilevato l'assenza della documentazione necessaria per procedere alla liquidazione delle spese connesse.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Prevede l'obbligo di versamento a seguito di sentenze di rigetto o inammissibilità e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale disposizione.

  • Costituzione (artt. 24, 101, 111, 117) e art. 6 CEDU

    Richiamate nella censura del Comune quale quadro costituzionale e convenzionale a tutela del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte ha valutato che le modalità emergenziali contestate non integravano violazione di tali principi nel caso concreto.

Massime di principio

  • In Cassazione occorre sempre fornire l'esposizione sommaria dei fatti prevista dall'art. 366 c.p.c.: indicare le pretese delle parti, il titolo e l'oggetto del credito pignorato, il contenuto degli atti introduttivi in sede esecutiva e le ragioni specifiche dell'opposizione; la carenza di tali elementi rende il ricorso inammissibile.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e distinti dall'esposizione dei fatti: non è ammessa una integrazione dei fatti attraverso i soli motivi; la Corte richiede una autonoma sezione espositiva.
  • In periodi di emergenza, le disposizioni speciali (es. art. 83 d.l. 18/2020) che attribuiscono ai capi degli uffici valutazioni organizzative possono legittimare modalità non ordinarie di trattazione delle udienze; le censure contro tali modalità richiedono dimostrazione concreta della lesione del contraddittorio.
  • Per ottenere la liquidazione delle spese relative a procedimenti incidentali è necessario provare regolarmente lo svolgimento del relativo procedimento e depositare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 372 c.p.c.; in mancanza la Corte non procede alla liquidazione.
  • La mancata o insufficiente esposizione dei fatti non solo pregiudica l'ammissibilità del ricorso ma rende difficilmente valutabili le questioni di merito e può comportare condanna alle spese in favore della controricorrente.

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