Cassazione Penale, Sentenza n. 36357/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il ricorrente, detenuto al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., aveva impugnato l’ordinanza del Tribunale di Messina del 16 marzo 2026, pronunciata sul reclamo ex art. 18-ter, comma 6, ord. pen. contro il blocco disposto dalla Corte d’appello di Messina di una missiva inviatagli da una conoscente. Il Tribunale aveva parzialmente accolto il reclamo, ordinando l’inoltro della lettera dopo l’oscuramento della parte indicata dall’Ufficio censura della Casa circondariale di Spoleto. Nella missiva si prospettava la vendita di un’autovettura per ricavare 25-26.000 euro da destinare alla costruzione o ristrutturazione di un’abitazione su un terreno di proprietà; si chiedeva il parere del detenuto, si menzionava che l’auto era stata mostrata a una familiare e comparivano una planimetria con nomi dei locali e numeri e la parola “ORO” in stampatello. L’Ufficio censura aveva segnalato il possibile uso di messaggi criptici; il Tribunale aveva ritenuto che, pur essendo plausibile la spiegazione letterale, non si potesse escludere la veicolazione di comunicazioni relative ad attività illecite, valorizzando la parola anomala, i riferimenti numerici e grafici e le enfasi sui valori monetari. Con quattro motivi, il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 18-ter ord. pen. e dei diritti costituzionali e convenzionali, nonché omessa valutazione della documentazione e motivazione apparente, sostenendo che planimetria e misure erano coerenti con la descrizione dell’immobile; 2) violazione degli artt. 18-ter e 41-bis ord. pen. e del principio di proporzionalità, perché la censura sarebbe stata fondata su mera equivocità, sospetti e presunzioni, senza adeguato confronto con le spiegazioni difensive; 3) lesione del contraddittorio e del giusto processo e omessa valutazione delle deduzioni, richiamando la planimetria allegata, la precedente corrispondenza sulla vendita e sui lavori, già consegnata senza rilievi, e l’interesse della figlia all’acquisto del veicolo; 4) violazione del principio di proporzionalità, per non avere verificato se l’oscuramento preservasse il nucleo essenziale del diritto alla corrispondenza. Il Procuratore generale aveva chiesto l’annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616, comma 1, c.p.p. Ha esaminato congiuntamente i quattro motivi, ritenendoli infondati e, in parte, diretti a ottenere una diversa valutazione di merito. Ha affermato che il trattenimento o la limitazione dell’inoltro della corrispondenza di un detenuto al 41-bis deve poggiare su elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo coincida con quello apparente, e che la motivazione può essere sintetica ma deve riferirsi alle peculiarità della singola missiva. Nel caso concreto il Tribunale aveva preso in considerazione le spiegazioni difensive, giudicandole non idonee a chiarire tutti gli elementi: in particolare, la parola “ORO” rimaneva eccentrica rispetto alla spiegazione proposta e non era giustificata l’enfasi sui valori e sulle somme. I dubbi sulla genuinità della comunicazione erano quindi motivati. La misura era inoltre limitata all’oscuramento di una parte della missiva, con autorizzazione all’inoltro del resto, e non risultava né immotivata né sproporzionata.
Norme richiamate
la decisione di non inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo
La limitazione dell’inoltro della corrispondenza deve essere motivata con riferimento a elementi concreti della singola missiva, idonei a far sorgere un ragionevole dubbio sulla corrispondenza tra significato apparente e contenuto effettivo; la motivazione può essere sintetica e deve contemperare le ragioni ostensibili con gli aspetti non divulgabili per esigenze investigative.
la decisione di non inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo
Nel controllo della corrispondenza di persone sottoposte al regime speciale, la pericolosità astratta connessa al regime non basta: occorrono elementi specifici del testo che giustifichino il dubbio di comunicazioni criptiche. Il controllo può riguardare la presenza nella singola missiva di elementi grafici o indicazioni anomale che ne alterino l’apparente significato.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel controllo della corrispondenza di un detenuto sottoposto al regime dell’art. 41-bis ord. pen., la decisione di non inoltrare o di limitare l’inoltro è legittima solo se fondata su elementi concreti riferibili alla singola missiva, che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo sia diverso da quello risultante dalla lettura apparente.
- La pericolosità del detenuto o le esigenze preventive astrattamente associate al regime speciale non sono, da sole, sufficienti a giustificare il trattenimento della corrispondenza; rilevano anomalie testuali o grafiche specifiche che possano indicare la veicolazione di messaggi criptici.
- La motivazione del provvedimento limitativo può essere sintetica, ma deve confrontarsi con gli elementi della comunicazione e con le spiegazioni difensive pertinenti, dando conto delle ragioni per cui esse non superano i dubbi concreti emersi.
- Una limitazione circoscritta, che oscura soltanto la parte sospetta e consente l’inoltro del resto della missiva, può risultare proporzionata quando è sorretta da una motivazione concreta e adeguata.
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