Sentenza n. 423/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia di contenuto interdittivo e prospettata annotazione nel Casellario ANAC
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Trapani, nonché il provvedimento di annotazione nel Casellario ANAC, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 89-bis e 91 del d.lgs. 159/2011 e dell’art. 1-septies del d.l. 629/1982, eccesso di potere per sviamento, travisamento, insussistenza dei presupposti, illogicità manifesta, difetto ed erroneità della motivazione e carenza di istruttoria, nonché violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e proporzionalità, degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990 e degli artt. 41 e 97 Cost. Con il primo motivo è stata contestata la rilevanza attribuita ai rapporti familiari e agli elementi investigativi, ritenuti insufficienti a dimostrare il pericolo di infiltrazione mafiosa. Con il secondo motivo è stata censurata la mancata applicazione della prevenzione collaborativa, quale misura meno invasiva rispetto all’interdittiva antimafia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima la valutazione prefettizia del pericolo di infiltrazione mafiosa, rilevando la presenza di una pluralità di elementi convergenti: il rapporto di parentela tra il titolare dell’impresa ricorrente e un soggetto indicato come elemento di spicco di una consorteria mafiosa; la titolarità, da parte del familiare, di altra impresa destinataria di interdittiva; la coincidenza delle sedi di più imprese riferibili ai componenti del nucleo familiare, anch’esse colpite da interdittive; la cessione di un ramo d’azienda tra l’impresa del familiare e quella ricorrente; il ruolo del familiare quale dipendente dell’impresa ricorrente; le risultanze di un’ordinanza di custodia cautelare relative a reati di associazione mafiosa, delitti-fine economici e cointeressenze tra padre e figlio; nonché il coinvolgimento del titolare dell’impresa ricorrente nel procedimento penale. Il Collegio ha affermato che i legami parentali assumono rilievo quando siano accompagnati da cointeressenze economiche, da una conduzione familiare, anche di fatto, dell’impresa o da elementi indicativi di possibile influenza mafiosa. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso che il Prefetto sia obbligato ad applicare la prevenzione collaborativa. Tale misura costituisce uno strumento alternativo e graduato rispetto all’interdittiva, la cui applicazione dipende da una valutazione prefettizia sull’intensità e sulla non occasionalità del pericolo di condizionamento. Poiché l’amministrazione aveva esaminato la praticabilità della misura meno invasiva e l’aveva esclusa sulla base di una motivazione ritenuta logica e coerente con gli elementi informativi acquisiti, il giudice ha escluso di poter sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’autorità prefettizia. Ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. 159/2011
Le disposizioni sono state applicate come base normativa del potere prefettizio di valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa e di adozione dell’informazione antimafia interdittiva.
art. 1-septies d.l. 629/1982, aggiunto dall’art. 2 l. 486/1988
La disposizione è stata richiamata quale fondamento del sistema di prevenzione antimafia e della valutazione degli elementi sintomatici del pericolo di condizionamento mafioso.
È stato richiamato in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità e proporzionalità dell’azione amministrativa.
È stato richiamato in relazione all’obbligo di motivazione del provvedimento prefettizio.
artt. 41 e 97 Cost.
Sono stati richiamati dalla ricorrente a tutela della libertà di iniziativa economica e dei principi di buon andamento e imparzialità; il TAR non ha ravvisato una loro violazione.
Massime di principio
- I legami parentali possono concorrere a fondare un’informazione antimafia interdittiva quando siano accompagnati da cointeressenze economiche, da una conduzione familiare anche di fatto dell’impresa o da ulteriori elementi indicativi della possibile influenza mafiosa; il rapporto familiare isolato non è invece sufficiente.
- Nel valutare il pericolo di infiltrazione mafiosa, il Prefetto può valorizzare complessivamente la coincidenza delle sedi aziendali, i trasferimenti o le cessioni di rami d’azienda, i rapporti lavorativi tra familiari, la titolarità di imprese già interdette e le risultanze investigative relative a cointeressenze economiche e a procedimenti per associazione mafiosa.
- La prevenzione collaborativa costituisce una misura alternativa e graduata rispetto all’interdittiva antimafia, ma la sua applicazione non è obbligatoria per il Prefetto; essa presuppone una valutazione sull’intensità e sulla non occasionalità del fenomeno di agevolazione mafiosa.
- Quando il Prefetto abbia esaminato la possibilità di applicare la prevenzione collaborativa e l’abbia esclusa con motivazione logica e coerente con gli elementi informativi raccolti, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’autorità prefettizia, dovendo limitarsi a verificare la logicità della valutazione sulla non occasionalità del fenomeno agevolativo.
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