Cassazione Penale, Sentenza n. 15928/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 10/04/2024 che aveva disposto nei confronti del Cirulli la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 1 anno e 6 mesi, cauzione di €1.000 e prescrizioni. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 1, 4, 6, 10 del d.lgs. n.159/2011 e vizio di motivazione in relazione al presupposto applicativo della misura, alla sua durata e all'ammontare della cauzione, sostenendo che il quadro indiziario è stato ampiamente ridimensionato dall'attività istruttoria in appello (assenza di coinvolgimento in associazione per delinquere, rapine e reati gravi), che le condotte residue sono sporadiche e datate, che manca l'attualità della pericolosità sociale e che la misura e la cauzione sono sproporzionate e incidono sul divieto di reformatio in peius.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non consentiti, costituiti essenzialmente da una contestazione di fatto e da una lettura parcellizzata degli elementi valutati dal giudice di merito. Ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha considerato condanne e procedimenti pendenti per reati contro il patrimonio (tra cui ricettazione, tentato riciclaggio, detenzione e porto illegale di armi, rapine) e l'intensificazione delle condotte nel periodo 2019-2021 come segni di dedizione e specializzazione. La Corte ha inoltre confermato la legittimità della valutazione sull'attualità della pericolosità ancorata anche all'esperienza cautelare e ha escluso la violazione del divieto di reformatio in peius. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, a titolo equitativo, di €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (codice delle misure di prevenzione)
art. 1 (lett. b) e artt. 4, 6, 10
La Corte ha applicato i criteri del d.lgs. n.159/2011 per definire la categoria dei "pericolosi generici": è richiesto che il giudice accerti, sulla base di circostanze specifiche, la commessione abituale di delitti in un arco temporale significativo e l'eventuale incidenza di tali profitti sul reddito del soggetto. Tale quadro è stato ritenuto soddisfatto con riferimento a condanne e procedimenti rilevanti.
In base all'art. 616 c.p.p. la Corte ha disposto la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Cassazione, Sez. 2, n. 37849 del 30/05/2024 (Vurruso)
Principio per cui, ai fini della prevenzione, il giudice può valutare non solo condanne passate ma anche elementi emergenti da procedimenti pendenti se significativi e con pronostici non esclusivi di responsabilità.
Cassazione, Sez. 2, n. 41157 del 28/09/2023 (Rabita)
Ribadito il requisito dell'abitualità e dell'incidenza del profitto illecito nel reddito del soggetto per l'applicazione delle misure di prevenzione ex lett. b) art.1 d.lgs. 159/2011.
Cassazione, Sez. 2, n. 12001 del 15/01/2020 (Leuzzi)
Conferma dei criteri interpretativi circa la necessità di specifiche circostanze di fatto per qualificare la dedizione abituale all'attività delittuosa.
Cassazione, Sez. 6, n. 21964 del 12/05/2016 (Giacchetti)
Principio sul divieto di reformatio in peius: l'appello non può portare a un trattamento peggiorativo del destinatario in assenza di impugnazione della pubblica accusa; ma non è violato se il contenuto precettivo resta identico e l'appello contiene una più sfavorevole valutazione di elementi di fatto non direttamente incidenti sul contenuto finale della decisione.
Cassazione, Sez. 1, n. 25907 del 15/01/2021 (Gaeta)
Ulteriore conferma dei limiti dell'applicabilità del divieto di reformatio in peius nell'ambito dei giudizi di merito su misure di prevenzione.
Massime di principio
- Per impugnare con successo misure di prevenzione è necessario non limitarsi a una mera riconsiderazione dei fatti: l'appello deve evidenziare vizi di diritto o carenze motivazionali effettive, non solo discordare sulla valutazione probatoria del giudice di merito.
- Il giudice della misura può fondarsi sia su condanne definitive sia su procedimenti pendenti che contengano elementi significativi e giudizi non esclusivi di responsabilità; la presenza di processi pendenti può contribuire a definire la dedizione del soggetto ad attività delittuose.
- Per escludere la sussistenza della categoria di "pericoloso generico" ai sensi dell'art.1 lett. b) d.lgs. 159/2011, è utile documentare l'assenza di abitualità delinquenziale, l'insufficienza dei proventi illeciti rispetto al reddito complessivo e la rapidità/attenuazione delle misure cautelari pregresse.
- Il requisito di attualità della pericolosità va valutato in relazione all'evoluzione del percorso criminale e alle misure cautelari subite: la semplice revoca o attenuazione cautelare non esclude automaticamente la valutazione negativa del giudice di prevenzione se permangono elementi indiziari significativi.
- La contestazione della durata della misura e dell'importo della cauzione richiede una valutazione comparata della proporzionalità rispetto alla pericolosità accertata; le censure meramente prospettiche o di tipo ricognitivo sono frequentemente inammissibili se non supportate da errori giuridici evidenti.
- Il divieto di reformatio in peius opera in appello ma non impedisce al giudice di appello di effettuare una diversa valutazione degli elementi di fatto, purché il contenuto precettivo della decisione non risulti peggiorativo rispetto al primo grado in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa.
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