Cassazione Penale, Sentenza n. 41799/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di gravame che aveva confermato la responsabilità penale in concorso per rapina aggravata di entrambi e, per uno dei due (XXXXXXXXX), anche per violenza sessuale. Le censure principali erano: mancata prova del concorso nel reato di rapina (assenza di contributo causale concreto di XXXXXXXX), erronea applicazione dell'art. 609-bis (mancanza dell'elemento soggettivo e dell'offensività della condotta consistente in una "manata" sui glutei), mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n.4 cod. pen.) e vizio nella determinazione della pena; per l'altro imputato (XXXXXXXXXXXXX) anche la mancata pronuncia sul beneficio della non menzione nel casellario (art. 175 cod. pen.). Sono stati dedotti vizi di legge e di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati la maggior parte dei motivi dedotti. In particolare: ha confermato la ricostruzione del concorso nella rapina, ritenendo congrua la motivazione che ha evidenziato la sinergia fra i tre autori (i due imputati e un minorenne) anche se solo uno materialmente si è impossessato del telefono; ha ritenuto fondata la qualificazione della manata sui glutei come violenza sessuale, richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui atti idonei a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo integrano l'art. 609-bis anche se compiuti in modo repentino; ha rigettato le doglianze relative al mancato riconoscimento della tenuità del danno, osservando che va valutato il danno complessivo e non solo il valore della cosa sottratta; ha inoltre ritenuto legittima la determinazione della pena, richiamando la discrezionalità del giudice di merito. Tuttavia, ha accolto il ricorso relativo alla mancata pronuncia sul beneficio della non menzione formulato in appello dall'imputato XXXXXXXXXXXX: la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a tale punto e ha applicato direttamente il beneficio della non menzione. Per l'altro ricorrente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese e a una somma a titolo di riparazione in favore della Cassa delle Ammende. Infine, sono disposte le omissioni dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
Richiamato nel contesto del concorso di persone nel reato; usato congiuntamente agli altri artt. sul concorso e sul reato di rapina per definire la responsabilità solidale degli autori
Richiesto per affermare il concorso materiale o morale tra più soggetti nella commissione del reato
Richiamato nella formulazione della aggravante relativa all'uso di violenza o minaccia in concorso con altri
art. 628, commi 1 e 3 cod. pen. (rapina aggravata)
Norma sostanziale contestata per il reato di rapina aggravata; la Corte ha confermato l'applicazione in riferimento al concorso e alle modalità dell'azione predatoria
art. 609-bis cod. pen. (violenza sessuale)
Interpretata in senso estensivo: anche un atto repentino come una manata sui glutei può integrare il reato se l'atto è oggettivamente e soggettivamente di natura sessuale e limita la libertà sessuale della vittima
art. 62 n. 4 cod. pen. (circostanza attenuante del danno di speciale tenuità)
Applicazione esclusa per mancato riconoscimento: la Corte ha ricordato che la valutazione è complessiva e deve considerare non solo il valore materiale della cosa sottratta ma anche il danno complessivo subito dalla persona offesa
art. 132 cod. pen. (determinazione della pena)
Richiamato nel ragionamento sulla congruità della pena e sui criteri usati dal giudice per la sua determinazione
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
Usato per spiegare che il giudice di merito deve indicare i criteri adottati e che la valutazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice
art. 129 e 531 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai profili processuali e alla motivazione connessa alle circostanze attenuanti e alla determinazione della pena
art. 175 cod. pen. (non menzione)
Il beneficio della non menzione, richiesto in appello e non deciso dalla Corte territoriale, è stato ritenuto applicabile dalla Cassazione senza rinvio quando i presupposti sono desumibili dagli atti e non richiedono ulteriori accertamenti
art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso in cassazione)
Norma processuale richiamata per inammissibilità o manifesta infondatezza dei motivi di ricorso per genericità o per vizi di motivazione
Applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso
Norma sulla protezione dei dati personali: previsto l'omissis delle generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Il concorso nel reato di rapina può essere riconosciuto anche se non tutti gli agenti compiono materialmente l'azione di sottrazione: rileva la sinergia e il contributo alla riuscita del fatto.
- Atti quali palpeggiamenti o una 'manata' sui glutei possono integrare il reato di violenza sessuale ai sensi dell'art. 609-bis quando siano oggettivamente idonei a soddisfare o suscitare stimoli sessuali e siano compiuti volontariamente, anche se rapidi e senza congiunzione carnale.
- La circostanza attenuante della tenuità del danno (art. 62 n.4) va valutata in termini oggettivi considerando non solo il valore materiale dell'oggetto sottratto ma il complessivo pregiudizio subito dalla vittima; un basso valore del bene non rende automatica l'applicazione.
- La determinazione della pena è in larga parte rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; è sufficiente una motivazione che dia conto dei criteri dell'art. 133 cod. pen., mentre è richiesta motivazione più dettagliata solo per pene straordinariamente elevate rispetto alla media edittale.
- Se il giudice di merito omette di decidere una specifica istanza formulata con motivazione sufficiente in appello (es. non menzione), la Cassazione può annullare senza rinvio e talora applicare direttamente il beneficio se ciò non richiede nuovi accertamenti di fatto.
- Motivi di ricorso generici o non adeguatamente argomentati possono essere dichiarati inammissibili; la formulazione del motivo di gravame in appello deve contenere argomentazioni e non mere enunciazioni formali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41820/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41643/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41644/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41645/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41646/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41647/2025 del 30/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →