Cassazione Penale, Sentenza n. 18072/2023 del 02/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessa in qualità di amministratore della Vasto Group srl. L'imputato articolava cinque motivi: 1) omissione di valutazione dei motivi nuovi trasmessi via PEC e non menzionati in motivazione; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati e sulla valutazione delle prove; 3) vizio in punto di elemento soggettivo con la tesi di assenza di dolo e di non volere impedire la ricostruzione patrimoniale; 4) nullità per riconoscimento di aggravanti non contestate ai sensi dell'art. 219 legge fallimentare e violazione dell'art. 518 cod. proc. pen. per la pluralità di fatti di bancarotta; 5) eccessività della pena e violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. in relazione alla commisurazione della pena e alla unicità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi nuovi in quanto non devoluti al giudice di appello o estensivi del thema decidendum iniziale; molti motivi erano inediti o riformulazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità. Il primo motivo è stato giudicato manifestamente infondato; la Corte ha richiamato il principio per cui il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo e non richiede nesso causale tra distrazione e successivo fallimento. La Corte ha inoltre affermato che non risultano riconosciute aggravanti non contestate ai sensi dell'art. 219 comma primo legge fall.; è stata applicata la disciplina del comma secondo n.1 di tale articolo in relazione alla pluralità di fatti di bancarotta consentendo il cumulo giuridico. Sull'entità della pena la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito (pena base al minimo edittale di 3 anni aumentata a 4 anni per la pluralità dei fatti). Per effetto della declaratoria di inammissibilita e del rigetto, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione a quelli previsti; richiamata in relazione alla censura sull'omessa valutazione di motivi nuovi
art. 581, lett. a) cod. proc. pen.
Disciplina il contenuto dellatto di impugnazione principale; richiamata per il principio che i motivi nuovi devono ricollegarsi ai capi di gravame originari
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Consente alla Cassazione di rilevare inammissibilità dei motivi nuovi e di valutare in sede di legittimità l'ammissibilità di tali motivi
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso principale si riverbera sui motivi nuovi; richiamata per escludere i motivi aggiunti
Norma sul regime di contestazione degli illeciti plurimi; evocata dall'imputato ma ritenuta non pertinente rispetto alla pluralità di fatti di bancarotta disciplinata dall'art. 219 legge fallimentare
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Riferimento al potere del giudice di appello di valutare d'ufficio le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il diniego non poteva essere censurato in cassazione se non dedotto in appello
Disciplinando le aggravanti per bancarotta, la Corte ha escluso l'applicazione dell'aggravante del comma primo non contestata e ha confermato l'applicazione del comma secondo n.1 per la pluralità di fatti, con conseguente cumulo giuridico delle pene
Criteri di determinazione della pena; citato in relazione alla contestazione di eccessivita della pena, ma la Corte ha ritenuto legittima la discrezionalità del giudice di merito
Richiamata dal ricorrente in relazione alla commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto che la valutazione delle circostanze rientri nel merito e non sia sindacabile in cassazione se non dedotta anteriormente
art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020
Norma procedurale richiamata per il rito di trattazione del ricorso senza intervento delle parti
Massime di principio
- Motivi nuovi in appello sono ammissibili solo se collegati ai capi di gravame originari; non possono ampliare il thema decidendum
- In Cassazione non è possibile rimettere in discussione la valutazione di merito sui fatti e sulla prova salvo vizi di legge o grave illogicità motivazionale
- I reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale sono reati di pericolo: non è necessario dimostrare un nesso causale tra distrazione di beni e l'evento fallimentare
- La qualifica di mero prestanome va valutata in base all'effettivo svolgimento di poteri gestori; la semplice affermazione non esclude responsabilità se il giudice di merito accerta la gestione
- L'applicazione di aggravanti richiede che esse siano contestate in giudizio; l'uso della disciplina della pluralità di reati in materia di bancarotta (art. 219 comma secondo) può comportare cumulo giuridico invece che cumulo materiale
- La commisurazione della pena resta in larga misura discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se motivata adeguatamente; le contestazioni su questo punto devono essere tempestivamente dedotte in appello
- La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente, incluse spese e somme a favore della Cassa delle ammende
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