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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07392/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il giudizio di legittimità nasceva da un ricorso per cassazione avverso un'ordinanza della Corte d'appello di Roma. Dal testo della pronuncia non emergono i fatti sostanziali originari della lite né i motivi specifici di ricorso, perché la Corte decide esclusivamente sulla sopravvenuta rinuncia al ricorso. In particolare, alcuni ricorrenti hanno depositato rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c., dando atto di una transazione intervenuta tra tutte le parti originarie in data 18.5.2018 e dell'impegno reciproco a rinunciare al ricorso per cassazione e al controricorso. Successivamente la società controricorrente ha aderito alla rinuncia chiedendo la compensazione integrale delle spese. Nel frattempo risultavano deceduti due dei ricorrenti. La Corte ha preso atto della rinuncia e dell'adesione della controricorrente, ritenendo che non vi fossero ostacoli alla declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso, prendendo atto della ritualità della rinuncia ex art. 390 c.p.c. e dell'adesione della controricorrente. Ha altresì disposto che non vi fosse statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, in ragione dell'accordo transattivo e della compensazione richiesta. Infine ha escluso i presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia rituale al ricorso determina l'estinzione del processo quando sia intervenuta senza ostacoli e, se del caso, con adesione della controparte.
  • La transazione intervenuta tra le parti e l'impegno reciproco alla rinuncia possono fondare la chiusura del giudizio di legittimità con declaratoria di estinzione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può non provvedere sulle spese se le parti abbiano regolato diversamente il relativo profilo.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 presuppone i requisiti processuali previsti dalla norma; se tali presupposti mancano, la relativa statuizione va esclusa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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