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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16930/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della nomina di Marco Ciacci a Comandante della Polizia Locale di Milano mediante procedura di mobilità volontaria (art. 30 d.lgs. n.165/2001). Il ricorrente deduceva: 1) inesistenza dei requisiti di partecipazione di Ciacci, in particolare la mancanza dell'esperienza dirigenziale richiesta (3 anni negli ultimi 5 o quinquennio dirigenziale pregresso) e l'asserita invalidità della nomina/"comando" svolto da Ciacci nel 2017; 2) erronea valutazione comparativa nella selezione (punteggi attribuiti nei colloqui e nella valutazione dei curricula). Inoltre sosteneva che il requisito alternativo della "particolare specializzazione" (formazione universitaria/post-universitaria, pubblicazioni, esperienze qualificate) non fosse sussistente nel caso di Ciacci.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazione principale: anche assumendo l'illegittimità della nomina del 2017, risulta incontestato che Ciacci abbia effettivamente svolto le funzioni richieste per il periodo necessario (almeno 3 anni negli ultimi 5), pertanto il requisito di partecipazione alla selezione 2021/2022 risultava soddisfatto. Inoltre la contestazione postuma dell'inesistenza dei requisiti della nomina pregressa doveva essere tempestivamente e specificamente allegata in primo grado; non è ammesso introdurre in appello nuovi profili di fatto o di diritto che costituiscano la sostanza della domanda. La Corte ha altresì ritenuto non manifestamente irragionevole la valutazione comparativa svolta dagli organi di selezione e ha ritenuto adeguata la motivazione della corte d'appello. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.165 del 2001, art. 30

    Norma di riferimento per la mobilità volontaria usata come procedura di reclutamento; disciplina la possibilità di partecipare a procedure di mobilità tra pubbliche amministrazioni

  • d.lgs. n.165 del 2001, art. 19, co. 6 (e co. 6-ter)

    Prevede che per la nomina di dirigenti esterni sia richiesto lo svolgimento di funzioni dirigenziali per un quinquennio in altra P.A. o, in alternativa, la comprovata "particolare specializzazione professionale, culturale e/o scientifica" desumibile da formazione, pubblicazioni ed esperienze professionali

  • Regolamento sull'ordinamento degli uffici del Comune di Milano (Del. Giunta Comunale n.883/19.5.2017), art. 42

    l’Amministrazione può conferire, fornendone esplicita motivazione, incarichi dirigenziali e di alta specializzazione con contratto a tempo determinato a soggetti esterni all’Amministrazione Comunale di particolare e comprovata qualificazione, non rinvenibile nell’Amministrazione, che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e\o scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete e qualificate esperienza di lavoro, o provenienti dalle aree della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato

    Riprende e specifica il principio normativo dell'art.19 d.lgs.165/2001: consente nomine di "esterni" anche sulla base della particolare specializzazione come alternativa al quinquennio dirigenziale, e richiede motivazione esplicita

  • d.lgs. n. 267 del 2000, art. 110, co. 1 e 2

    Attribuisce a statuto e regolamento degli enti locali la disciplina sui criteri/limiti/modalità di nomina di esterni a posti dirigenziali, rinviando a norme regolamentari interne

  • c.p.c. art. 360 nn. 3 e 5

    Motivi di cassazione richiamati: violazione di norme di legge e motivazione illogica o contraddittoria

  • c.p.c. art. 132, co. 2, n. 4

    Richiamato in relazione alla censura per "motivazione apparente"; la Corte ha ritenuto la motivazione della corte d'appello sufficiente e non apparente

  • c.p.c. art. 112

    Richiamato con riguardo all'omessa pronuncia: la Corte ha ritenuto che non vi sia mancata pronuncia, avendo la corte d'appello valutato la riconducibilità delle esperienze al contesto rilevante

  • c.p.c. art. 366

    Riferimento al principio di specificità delle deduzioni processuali: non è ammessa l'introduzione in cassazione di nuovi temi non tempestivamente dedotti nei precedenti gradi

  • c.p.c. art. 112 disp. att.

    Richiamato in relazione alle censure di omessa pronuncia/mancata trattazione di questioni; la Corte ha ritenuto invece che la pronuncia vi fosse stata

Massime di principio

  • La sussistenza formale di una precedente nomina o comando rileva come fatto storico che, se non tempestivamente e specificamente contestato, legittima la verifica di partecipazione a procedure successive; chi contesta deve allegare e provare l'illegittimità della nomina pregressa.
  • Le discipline primarie (art.19 d.lgs.165/2001) e regolamentari possono prevedere requisiti alternativi (quinquennio dirigenziale vs. particolare specializzazione): la presenza di un requisito alternativo idoneo impedisce di considerare automaticamente illegittima una nomina.
  • In sede di impugnazione delle valutazioni comparate di selezione pubblica il sindacato giurisdizionale è limitato: le valutazioni tecniche/di merito sono sindacabili in cassazione solo per vizi di violazione del bando o per manifesta irragionevolezza/contraddittorietà della motivazione.
  • Non è ammesso introdurre in appello o in cassazione nuovi profili fattuali che costituiscono il nucleo della domanda non dedotti tempestivamente nel primo grado; ciò vale in particolare per la contestazione di titoli o qualifiche preesistenti al rapporto impugnato.
  • L'onere di allegazione e prova dell'inadempimento o dell'illegittimità gravano sul soggetto che agisce per ottenere l'annullamento o il risarcimento: il semplice dubbio sulla legittimità di atti amministrativi pregresse non è sufficiente senza specifiche allegazioni e prove.
  • La motivazione della scelta comparativa deve essere congrua ma non è necessario un livello di dettaglio tali da consentire al giudice di merito solo spiegazioni ragionevoli: giudizi discrezionali fondati su elementi del curriculum e del contesto territoriale sono legittimi se non manifestamente irragionevoli.

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