Cassazione Civile, Sentenza n. 16930/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della nomina di Marco Ciacci a Comandante della Polizia Locale di Milano mediante procedura di mobilità volontaria (art. 30 d.lgs. n.165/2001). Il ricorrente deduceva: 1) inesistenza dei requisiti di partecipazione di Ciacci, in particolare la mancanza dell'esperienza dirigenziale richiesta (3 anni negli ultimi 5 o quinquennio dirigenziale pregresso) e l'asserita invalidità della nomina/"comando" svolto da Ciacci nel 2017; 2) erronea valutazione comparativa nella selezione (punteggi attribuiti nei colloqui e nella valutazione dei curricula). Inoltre sosteneva che il requisito alternativo della "particolare specializzazione" (formazione universitaria/post-universitaria, pubblicazioni, esperienze qualificate) non fosse sussistente nel caso di Ciacci.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazione principale: anche assumendo l'illegittimità della nomina del 2017, risulta incontestato che Ciacci abbia effettivamente svolto le funzioni richieste per il periodo necessario (almeno 3 anni negli ultimi 5), pertanto il requisito di partecipazione alla selezione 2021/2022 risultava soddisfatto. Inoltre la contestazione postuma dell'inesistenza dei requisiti della nomina pregressa doveva essere tempestivamente e specificamente allegata in primo grado; non è ammesso introdurre in appello nuovi profili di fatto o di diritto che costituiscano la sostanza della domanda. La Corte ha altresì ritenuto non manifestamente irragionevole la valutazione comparativa svolta dagli organi di selezione e ha ritenuto adeguata la motivazione della corte d'appello. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. n.165 del 2001, art. 30
Norma di riferimento per la mobilità volontaria usata come procedura di reclutamento; disciplina la possibilità di partecipare a procedure di mobilità tra pubbliche amministrazioni
d.lgs. n.165 del 2001, art. 19, co. 6 (e co. 6-ter)
Prevede che per la nomina di dirigenti esterni sia richiesto lo svolgimento di funzioni dirigenziali per un quinquennio in altra P.A. o, in alternativa, la comprovata "particolare specializzazione professionale, culturale e/o scientifica" desumibile da formazione, pubblicazioni ed esperienze professionali
Regolamento sull'ordinamento degli uffici del Comune di Milano (Del. Giunta Comunale n.883/19.5.2017), art. 42
l’Amministrazione può conferire, fornendone esplicita motivazione, incarichi dirigenziali e di alta specializzazione con contratto a tempo determinato a soggetti esterni all’Amministrazione Comunale di particolare e comprovata qualificazione, non rinvenibile nell’Amministrazione, che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e\o scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete e qualificate esperienza di lavoro, o provenienti dalle aree della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato
Riprende e specifica il principio normativo dell'art.19 d.lgs.165/2001: consente nomine di "esterni" anche sulla base della particolare specializzazione come alternativa al quinquennio dirigenziale, e richiede motivazione esplicita
d.lgs. n. 267 del 2000, art. 110, co. 1 e 2
Attribuisce a statuto e regolamento degli enti locali la disciplina sui criteri/limiti/modalità di nomina di esterni a posti dirigenziali, rinviando a norme regolamentari interne
Motivi di cassazione richiamati: violazione di norme di legge e motivazione illogica o contraddittoria
Richiamato in relazione alla censura per "motivazione apparente"; la Corte ha ritenuto la motivazione della corte d'appello sufficiente e non apparente
Richiamato con riguardo all'omessa pronuncia: la Corte ha ritenuto che non vi sia mancata pronuncia, avendo la corte d'appello valutato la riconducibilità delle esperienze al contesto rilevante
Riferimento al principio di specificità delle deduzioni processuali: non è ammessa l'introduzione in cassazione di nuovi temi non tempestivamente dedotti nei precedenti gradi
Richiamato in relazione alle censure di omessa pronuncia/mancata trattazione di questioni; la Corte ha ritenuto invece che la pronuncia vi fosse stata
Massime di principio
- La sussistenza formale di una precedente nomina o comando rileva come fatto storico che, se non tempestivamente e specificamente contestato, legittima la verifica di partecipazione a procedure successive; chi contesta deve allegare e provare l'illegittimità della nomina pregressa.
- Le discipline primarie (art.19 d.lgs.165/2001) e regolamentari possono prevedere requisiti alternativi (quinquennio dirigenziale vs. particolare specializzazione): la presenza di un requisito alternativo idoneo impedisce di considerare automaticamente illegittima una nomina.
- In sede di impugnazione delle valutazioni comparate di selezione pubblica il sindacato giurisdizionale è limitato: le valutazioni tecniche/di merito sono sindacabili in cassazione solo per vizi di violazione del bando o per manifesta irragionevolezza/contraddittorietà della motivazione.
- Non è ammesso introdurre in appello o in cassazione nuovi profili fattuali che costituiscono il nucleo della domanda non dedotti tempestivamente nel primo grado; ciò vale in particolare per la contestazione di titoli o qualifiche preesistenti al rapporto impugnato.
- L'onere di allegazione e prova dell'inadempimento o dell'illegittimità gravano sul soggetto che agisce per ottenere l'annullamento o il risarcimento: il semplice dubbio sulla legittimità di atti amministrativi pregresse non è sufficiente senza specifiche allegazioni e prove.
- La motivazione della scelta comparativa deve essere congrua ma non è necessario un livello di dettaglio tali da consentire al giudice di merito solo spiegazioni ragionevoli: giudizi discrezionali fondati su elementi del curriculum e del contesto territoriale sono legittimi se non manifestamente irragionevoli.
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