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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16927/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, lavoratori del CO.T.IR. già in situazione di esubero, avevano chiesto l'accertamento della natura di ente pubblico non economico del CO.T.IR., con conseguente applicazione del CCNL Enti Locali e delle regole di mobilità ex d.lgs. 165/2001, nonché il divieto di adottare provvedimenti gestionali incompatibili con tale inquadramento. In primo grado il Tribunale di Vasto aveva accolto la domanda cautelare; la Regione, la Presidenza del Consiglio e l'ARAN avevano impugnato ottenendo in appello la riforma e la dichiarazione che il CO.T.IR. non è ente pubblico ma consorzio/società privata a partecipazione pubblica, con applicazione della disciplina delle società a controllo pubblico (d.lgs. 175/2016). I ricorrenti hanno quindi impugnato la sentenza d'appello in Cassazione sollevando questioni sia di diritto sostanziale (natura pubblica dell'ente) sia di diritto processuale (legittimazione dell'Avvocatura dello Stato, termini di notifica dell'appello, omesso esame di atti regionali e richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla nozione di "organismo di diritto pubblico").

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione della Corte d'Appello secondo cui il CO.T.IR. è una società consortile a responsabilità limitata a partecipazione pubblica (art. 2615-ter c.c. / società a partecipazione pubblica), costituita con atto pubblico (29/7/1988) e non con legge statale o regionale, mancando dunque la base legislativa richiesta dall'art. 4 legge n. 70/1975 per qualificare un soggetto come ente pubblico. La Cassazione ha ritenuto che gli indici sintomatici (soggetti pubblici soci, attività di interesse pubblico, assunzioni con procedure concorsuali) non siano decisivi senza il conferimento formale di qualifica pubblicistica da parte del legislatore. Ha inoltre respinto i rilievi processuali: (i) l'Avvocatura dello Stato può rappresentare l'ente senza mandato specifico nei casi considerati, con presunzione iuris et de iure di valido consenso; (ii) il termine di 10 giorni previsto dall'art. 435 c.p.c. per notificare l'appello con il decreto di fissazione dell'udienza nel rito del lavoro non ha carattere perentorio, quindi non ha infic iato la procedibilità; (iii) non è necessario il rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla nozione europe a di "organismo di diritto pubblico" perché, anche considerando la disciplina UE, essa è rilevante in chiave settoriale (appalti) e non sovverte la conclusione sulla natura privatistica dell'ente ai fini del rapporto di lavoro; (iv) i motivi relativi a presunti fatti decisivi (delibere regionali, perizia) sono inammissibili o già valutati e non integrano vizio ai sensi dell'art. 360 c.p.c. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • legge n. 70/1975, art. 4

    Stabilisce la riserva di legge per l'istituzione/riconoscimento di nuovi enti pubblici; la Corte l'ha interpretata come principio decisivo: senza espressa attribuzione legislativa non può riconoscersi la qualità di ente pubblico.

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 1 co. 2

    Definizione di pubbliche amministrazioni ai fini del pubblico impiego; la Corte ha ritenuto che il CO.T.IR. non rientri nella nozione di P.A. di cui a tale norma.

  • d.lgs. n. 175/2016, art. 19 co. 1

    Disciplina dei rapporti di lavoro nelle società a controllo pubblico; la Corte ha ritenuto applicabile tale normativa ai rapporti di lavoro del CO.T.IR., con conseguente prevalenza delle regole privatistiche.

  • codice civile, art. 2615-ter

    Norma sulle società e consorzi a partecipazione pubblica; il CO.T.IR. è stato qualificato come consorzio/società a partecipazione pubblica ai sensi di tale disciplina.

  • art. 435 c.p.c.

    Prevede la comunicazione del decreto presidenziale e il termine per notificare il ricorso unitamente al decreto; la Corte ha confermato la giurisprudenza secondo cui nel rito del lavoro il termine di 10 giorni non ha carattere perentorio.

  • art. 360 c.p.c. nn. 1 e 5

    Motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati alcuni mezzi (in particolare il n.1 e le doglianze ai sensi del n.5) per carenza dei presupposti o perché le questioni erano già valutate.

  • art. 700 c.p.c.

    Procedura cautelare utilizzata dai lavoratori in primo grado per ottenere l'accertamento della natura pubblicistica dell'ente; le amministrazioni costituite nel merito hanno assunto di conseguenza legittimazione ad agire.

  • legge n. 103/1979, art. 12

    Richiamata in relazione alla rappresentanza processuale degli enti pubblici; la Corte ha confermato che eventuali divergenze interne sono discipline interne e non invalidano l'azione dell'Avvocatura dello Stato.

  • R.D. n. 1611/1933, artt. 1 e 45

    Norme storiche sulla materia della rappresentanza; la Corte ha escluso la necessità di un mandato formale per l'Avvocatura dello Stato nei singoli procedimenti, richiamando giurisprudenza consolidata.

  • L.R. Regione Abruzzo n. 9/2000, art. 1, commi 2-3

    Prevede la regola di norma dell'affidamento della rappresentanza all'Avvocatura dello Stato e competenze dell'Avvocatura regionale in caso di conflitto; la Corte ha ritenuto che tale disciplina non valga a impedire l'intervento dell'Avvocatura dello Stato né a incidere sulla validità dell'azione processuale.

  • Direttiva 2014/24/UE e Regolamento UE n. 549/2013

    Riferimenti alla nozione europea di 'organismo di diritto pubblico' rilevante in materia di appalti; la Corte ha ritenuto che la nozione europea sia settoriale e non sufficiente a riconvertire la natura privatistica dell'ente ai fini del diritto del lavoro nazionale.

Massime di principio

  • La qualificazione di un ente come 'pubblico' richiede, di regola, una base legislativa espressa (art. 4 legge 70/1975): la presenza di soci pubblici o di attività di interesse pubblico sono indici ma non sono decisivi senza una norma istitutiva.
  • La forma statutaria e la modalità costitutiva (es. costituzione per atto pubblico come SRL) e lo statuto che ammette partecipazione privata e possibili attività commerciali orientano verso la natura privatistica.
  • La nozione europea di 'organismo di diritto pubblico' è funzionale e settoriale (soprattutto per appalti) e non equivale automaticamente alla qualifica pubblicistica ai fini del diritto del lavoro nazionale.
  • Le società a partecipazione pubblica sono disciplinate dal d.lgs. 175/2016: i rapporti di lavoro in tali società sono, di norma, regolati secondo le norme privatistiche e specifiche disposizioni che disciplinano le società a controllo pubblico.
  • L'Avvocatura dello Stato può intervenire in giudizio in rappresentanza di enti pubblici senza che sia prodotto un mandato specifico per ogni singolo procedimento; la sua iniziativa processuale presuppone una presunzione di validità del consenso interno all'ente.
  • Nel rito del lavoro il termine di dieci giorni per la notifica del decreto di fissazione dell'udienza ai fini della comunicazione dell'appello (art. 435 c.p.c.) è interpretato dalla giurisprudenza come non perentorio; la sua inosservanza non invalida automaticamente l'impugnazione se sono rispettati i termini essenziali per la celebrazione dell'udienza.
  • In sede di impugnazione per cassazione l'omesso esame di fatti è rilevante solo se si tratta di fatti indicati nella sentenza o negli atti, discussi dalle parti e decisivi; critiche generiche o omissioni valutate dal giudice di merito possono essere dichiarate inammissibili.

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