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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16922/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della revoca dell'incarico di direttore generale e del recesso anticipato dal contratto di lavoro a tempo determinato (scadenza naturale 5.12.2016). Richieste accessorie: pagamento della retribuzione variabile incentivante per gli anni 2013-2014 e compensi per incarichi aggiuntivi. Il ricorrente contestava la legittimità della cessazione ante tempus e la corretta interpretazione e applicazione della normativa regionale sul conferimento e decadenza dell'incarico di direttore generale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha confermato i principi di diritto secondo cui la nomina e la revoca del direttore generale nelle ATER costituiscono esercizio di potestà autoritativa (atto amministrativo) riconducibile al regime di diritto pubblico e, pertanto, soggetta al sindacato del giudice amministrativo. Ha ritenuto legittima la revoca disposta dal commissario straordinario in applicazione dell'art. 11, comma 2, della L.R. Lazio n. 30/2002 (l'incarico ha termine con la costituzione del nuovo consiglio di amministrazione), e ha respinto le pretese sul pagamento della retribuzione variabile e degli incarichi aggiuntivi per carenze istruttorie e di specificità delle censure; alcune doglianze sono state dichiarate inammissibili per carenza di specificità o perché nuove in appello.

Norme richiamate

  • L.R. Lazio 3/9/2002 n. 30, art. 11 comma 2

    l'incarico di direttore generale e' conferito a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile, ed ha comunque termine con la costituzione del nuovo consiglio di amministrazione dell'Azienda

    La Corte ha ritenuto che la norma legittima la cessazione dell'incarico al verificarsi della costituzione del nuovo consiglio e che la revoca posta in essere dal commissario straordinario, nel quadro del commissariamento, rientrava nei poteri organizzativi dell'ente.

  • Art. 97 Cost.

    La Corte ha escluso il contrasto costituzionale della normativa regionale con l'art. 97: la figura del direttore generale è ricondotta alla funzione organizzativa e gestionale e la disciplina regionale non viola il principio di buon andamento/ imparzialità se interpretata alla luce della natura pubblicistica dell'atto di nomina/revoca.

  • Art. 2119 c.c.

    Il ricorrente richiamava la disciplina del recesso del datore; la Corte ha invece confermato che la cessazione dell'incarico, essendo collegata all'atto amministrativo di nomina/revoca, non va ricondotta semplicemente al recesso datoriale ex art. 2119 ma al regime amministrativo dell'atto.

  • Art. 21-novies Legge 7/8/1990 n. 241

    Riferimento giurisprudenziale: la nomina del direttore generale qualifica come provvedimento amministrativo impugnabile davanti al giudice amministrativo e suscettibile di annullamento d'ufficio.

  • D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, artt. 1 e 24

    La Corte ha rilevato l'errata applicazione di talune disposizioni del d.lgs. 165/2001 alla fattispecie delle ATER - essendo queste enti pubblici economici soggetti a specificità - e ha indicato l'inapplicabilità diretta di alcune norme del pubblico impiego statale.

  • Art. 14 Preleggi c.c. (divieto di analogia)

    Richiamato dal ricorrente per contestare applicazioni analogiche della disciplina: la Corte ha posto limiti all'uso analogico e ha ribadito il principio di interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sullo spoils system.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (precedenti richiamati)

    La Corte si è attenuta a precedenti (tra cui Cass. Sez. L 03/02/2021 n. 2485 e Cass. Sez. L n. 18248/2024) che qualificano la nomina/revoca nei pubblici enti economici come esercizio di potestà pubblicistica e provvedimento amministrativo.

Massime di principio

  • La nomina e la revoca del direttore generale in un ente pubblico economico (es. ATER) sono atti di natura pubblicistica e costituiscono provvedimenti amministrativi: per impugnarli occorre rivolgersi al giudice amministrativo.
  • La cessazione dell'incarico del direttore generale per effetto della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione è conforme all'art. 11 co. 2 L.R. Lazio n.30/2002 e può essere legittimamente attuata anche dal commissario straordinario che eserciti i poteri del consiglio.
  • Le pretese risarcitorie basate su retribuzioni variabili richiedono che gli obiettivi siano stati effettivamente fissati e comunicati; domande nuove (es. danno da perdita di chance) non possono essere introdotte per la prima volta in appello e devono essere provate secondo criteri di probabilità elevata.
  • Se il contratto individuale prevede un assegno ad personam che compensa funzioni e responsabilità, il giudice può ritenere esaurita ogni ulteriore pretesa per incarichi aggiuntivi, salvo diversa prova contrattuale.
  • In presenza di una sentenza fondata su più ragioni idonee a sorreggere il decisum, il ricorrente deve censurare specificamente ciascuna di esse; altrimenti la censura sarà inammissibile o inefficace.
  • Il commissariamento e le misure di razionalizzazione della spesa, purché previste dalla normativa, possono giustificare la cessazione degli incarichi dirigenziali se coerenti con i poteri autoritativi attribuiti agli organi sostitutivi.

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