Cassazione Civile, Ordinanza n. 12525/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte della società datrice di lavoro, dei compensi e delle spese professionali maturati da un avvocato che aveva svolto l'incarico di arbitro di parte in due collegi di conciliazione e arbitrato attivati per l'impugnazione di sanzioni disciplinari inflitte a un lavoratore, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 300/1970 e delle previsioni del CCNL di categoria. Il professionista ha agito in giudizio chiedendo il pagamento in via solidale nei confronti del datore di lavoro, sostenendo che si applicasse la regola generale della solidarietà passiva tra le parti committenti ex art. 814, comma 1, c.p.c., e che non potesse invece operare il regime speciale dell'art. 412-quater c.p.c. richiamato dalla Corte d'appello. Con il primo motivo ha denunciato violazione di numerose norme sostanziali e processuali, assumendo che l'art. 412-quater c.p.c. non fosse applicabile alla procedura ex art. 7 Statuto dei lavoratori; con il secondo motivo ha invocato anche le convenzioni professionali sottoscritte con il lavoratore e l'art. 2233 c.c.; con il terzo motivo ha dedotto omessa pronuncia sulla domanda fondata su tali convenzioni e sui parametri forensi. La società resistente ha chiesto il rigetto e, in via subordinata, ha richiamato le proprie difese sulla quantificazione dei compensi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, anche nell'arbitrato irrituale in materia disciplinare ex art. 7 L. n. 300/1970, il diritto al compenso dell'arbitro di parte resta soggetto alla regola generale della solidarietà passiva prevista dall'art. 814, comma 1, c.p.c., salvo rinuncia espressa e univoca. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 7 L. 20 maggio 1970, n. 300
consente al lavoratore di scegliere tra più percorsi per l'impugnazione della sanzione disciplinare, inclusi il ricorso al collegio arbitrale presso l'Ispettorato del lavoro, l'autorità giudiziaria e le eventuali procedure previste dal contratto collettivo.
disciplina un microsistema speciale per il collegio di conciliazione e arbitrato in materia di lavoro, prevedendo nel suo ambito la ripartizione interna delle spese e il compenso del presidente e dell'arbitro di parte; tale disciplina non esclude però, fuori dal suo perimetro applicativo, la regola generale della solidarietà ex art. 814 c.p.c.
stabilisce una regola di generale applicazione: quale che sia la natura dell'arbitrato, rituale o irrituale, le parti sono tenute in solido al pagamento dei compensi degli arbitri, salvo rinuncia esplicita e univoca; i commi successivi riguardano invece le modalità di liquidazione del compenso.
richiamato a fondamento della solidarietà passiva tra i committenti del mandato collettivo conferito agli arbitri di parte.
evoca il criterio della prevalenza dell'accordo tra le parti nella determinazione del compenso del prestatore d'opera intellettuale; in mancanza, operano i parametri o la liquidazione giudiziale.
richiamato per qualificare il rapporto sostanziale tra le parti e gli arbitri come mandato oneroso collettivo, dal quale deriva l'obbligo di compenso.
richiamato per affermare che nel lodo o nel provvedimento definitorio devono essere liquidate le spese secondo il principio di soccombenza.
richiamato in combinazione con l'art. 91 c.p.c. per la liquidazione delle spese di lite.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
invocato nel terzo motivo per omessa pronuncia, ma il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo.
Massime di principio
- Nel compenso dovuto agli arbitri opera, in via generale, la solidarietà passiva delle parti che hanno conferito l'incarico, ai sensi dell'art. 814, comma 1, c.p.c.; la deroga a tale principio richiede una rinuncia espressa e univoca del professionista o una previsione speciale effettivamente applicabile.
- La disciplina speciale del collegio di conciliazione e arbitrato in materia di lavoro non esclude, al di fuori del suo specifico meccanismo di liquidazione interna delle spese, la possibilità per l'arbitro di agire in via ordinaria per il pagamento del compenso nei confronti di entrambe le parti del rapporto sostanziale.
- La qualificazione di un procedimento come arbitrato irrituale in materia di lavoro non comporta, di per sé, l'esclusione della regola generale sulla solidarietà del pagamento dei compensi degli arbitri; occorre distinguere il regime delle impugnazioni dal diverso profilo del diritto al compenso.
- Nei rapporti di prestazione d'opera intellettuale, l'accordo tra professionista e cliente mantiene priorità nella determinazione del compenso; in mancanza, possono intervenire parametri legali e, da ultimo, la liquidazione giudiziale.
- Quando il giudice d'appello fonda la decisione su una norma speciale ritenuta applicabile in modo improprio, il vizio sulla regola di diritto assorbente comporta la cassazione con rinvio e rende assorbite le ulteriori censure non esaminate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12419/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_civile · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12421/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_civile · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12425/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_civile · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12428/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_civile · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12432/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_civile · 4 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12436/2026 del 04/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →