Cassazione Penale, Sentenza n. 9292/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso conferma di condanna a 10 mesi di arresto per violazione dell'art. 73 D.Lgs. n. 159/2011 (guida senza patente mentre sottoposto a misura di prevenzione). Tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 73 perché il veicolo sarebbe un ciclomotore e quindi non rientrante nell'art. 73; 2) erronea esclusione dello stato di necessità (art. 54 c.p.) invocato per tutelare conigli/animali considerati senzienti; 3) errato diniego della sostituzione della pena detentiva con sanzione pecuniaria ai sensi degli artt. 53-56 L. 689/1981, per aver rigettato la conversione sulla base del solo precedente specifico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto i primi due motivi: 1) è stata confermata la qualificazione del veicolo come motoveicolo (300 cc, con marce), quindi l'art. 73 è applicabile; 2) lo stato di necessità (art. 54 c.p.) è limitato alla tutela della persona e non opera per giustificare condotte poste in essere esclusivamente per tutelare animali, e comunque il ricorrente non ha provato l'assenza di soluzioni alternative. Il terzo motivo è stato ritenuto fondato: il giudice di merito ha negato la sostituzione della pena con la sola considerazione del precedente specifico, senza una motivazione prognostica adeguata sul perché la pena pecuniaria non sarebbe idonea a fini rieducativi e di prevenzione. Perciò la Cassazione ha annullato la decisione limitatamente al diniego della pena pecuniaria sostitutiva e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto, rigettando il ricorso per il resto.
Norme richiamate
Applicabile alla guida di motoveicoli da parte di soggetti sottoposti a misure di prevenzione; non si applica ai ciclomotori, ma nel caso concreto il veicolo (300 cc e con marce) è qualificato come motoveicolo.
La scriminante dello stato di necessità opera solo per la necessità di salvare se stessi o altri dal pericolo di un danno grave alla persona; non giustifica normalmente atti compiuti per tutelare animali e richiede peraltro prova dell'assenza di mezzi alternativi.
L. 24 novembre 1981, n. 689 - artt. 53-56
Regolano le sanzioni pecuniarie e le conversioni; il giudice può operare la sostituzione della pena detentiva con sanzione sostitutiva ma deve valutare e motivare la congruità e l'idoneità di tale misura.
L. 24 novembre 1981, n. 689 - art. 58
Stabilisce le condizioni e i limiti per la sostituzione della pena detentiva; richiede una valutazione prognostica circa la capacità della pena sostitutiva di assicurare prevenzione e rieducazione, non potendo il diniego fondarsi unicamente sulla presenza di precedenti.
D.Lgs. 24 settembre 2022, n. 150 - art. 71
Ha modificato/integrazione norme sulla materia delle pene sostitutive richiamando la necessità di un corretto esercizio della discrezionalità giudiziale in tema di sostituzioni.
Richiamato in correlazione all'art. 58 L. 689/81: i criteri di determinazione della pena non esauriscono le condizioni ostative alla sostituzione, che devono riguardare specifiche circostanze del reato e giudizi prognostici.
Massime di principio
- Guida senza patente: distinguere ciclomotore da motoveicolo (cilindrata, presenza di marce, caratteristiche tecniche). Se il mezzo è oltre i limiti del ciclomotore, si applicano le norme che vietano la guida a chi è sottoposto a misure di prevenzione o a restrizioni della patente (art. 73 D.Lgs. 159/2011).
- Stato di necessità (art. 54 c.p.): è una scriminante limitata alla tutela della persona. La mera tutela di animali, anche alla luce della loro qualificazione come esseri senzienti, difficilmente giustifica lo stato di necessità; occorre provare l'imminenza di un danno grave alla persona o, al massimo, argomentare adeguatamente l'eventuale putativa necessità e l'assenza di alternative lecite.
- Sostituzione della pena detentiva con sanzione pecuniaria: il diniego deve essere motivato in termini prognostici e non basato esclusivamente sulla presenza di precedenti. Il giudice deve spiegare perché la pena sostitutiva non sarebbe idonea a fini rieducativi o di prevenzione (valutazione della pericolosità qualificata e del rischio concreto di inosservanza delle prescrizioni).
- Motivazione obbligatoria: in sede di appello e di decisione sulla sostituzione della pena il giudice è tenuto a motivare in modo specifico e adeguato, collegando i precedenti e gli altri elementi di fatto a una valutazione prognostica; carenze motivazionali possono determinare annullamento e rinvio.
- Effetto del rinvio: la Cassazione può annullare limitatamente a questioni specifiche (qui il diniego della sostituzione) e disporre il rinvio ad altra sezione per valutare nuovamente il punto alla luce dei criteri di motivazione e prognosi richiesti.
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