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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9292/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso conferma di condanna a 10 mesi di arresto per violazione dell'art. 73 D.Lgs. n. 159/2011 (guida senza patente mentre sottoposto a misura di prevenzione). Tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 73 perché il veicolo sarebbe un ciclomotore e quindi non rientrante nell'art. 73; 2) erronea esclusione dello stato di necessità (art. 54 c.p.) invocato per tutelare conigli/animali considerati senzienti; 3) errato diniego della sostituzione della pena detentiva con sanzione pecuniaria ai sensi degli artt. 53-56 L. 689/1981, per aver rigettato la conversione sulla base del solo precedente specifico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto i primi due motivi: 1) è stata confermata la qualificazione del veicolo come motoveicolo (300 cc, con marce), quindi l'art. 73 è applicabile; 2) lo stato di necessità (art. 54 c.p.) è limitato alla tutela della persona e non opera per giustificare condotte poste in essere esclusivamente per tutelare animali, e comunque il ricorrente non ha provato l'assenza di soluzioni alternative. Il terzo motivo è stato ritenuto fondato: il giudice di merito ha negato la sostituzione della pena con la sola considerazione del precedente specifico, senza una motivazione prognostica adeguata sul perché la pena pecuniaria non sarebbe idonea a fini rieducativi e di prevenzione. Perciò la Cassazione ha annullato la decisione limitatamente al diniego della pena pecuniaria sostitutiva e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto, rigettando il ricorso per il resto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 159/2011 - art. 73

    Applicabile alla guida di motoveicoli da parte di soggetti sottoposti a misure di prevenzione; non si applica ai ciclomotori, ma nel caso concreto il veicolo (300 cc e con marce) è qualificato come motoveicolo.

  • Codice penale - art. 54

    La scriminante dello stato di necessità opera solo per la necessità di salvare se stessi o altri dal pericolo di un danno grave alla persona; non giustifica normalmente atti compiuti per tutelare animali e richiede peraltro prova dell'assenza di mezzi alternativi.

  • L. 24 novembre 1981, n. 689 - artt. 53-56

    Regolano le sanzioni pecuniarie e le conversioni; il giudice può operare la sostituzione della pena detentiva con sanzione sostitutiva ma deve valutare e motivare la congruità e l'idoneità di tale misura.

  • L. 24 novembre 1981, n. 689 - art. 58

    Stabilisce le condizioni e i limiti per la sostituzione della pena detentiva; richiede una valutazione prognostica circa la capacità della pena sostitutiva di assicurare prevenzione e rieducazione, non potendo il diniego fondarsi unicamente sulla presenza di precedenti.

  • D.Lgs. 24 settembre 2022, n. 150 - art. 71

    Ha modificato/integrazione norme sulla materia delle pene sostitutive richiamando la necessità di un corretto esercizio della discrezionalità giudiziale in tema di sostituzioni.

  • Codice penale - art. 133

    Richiamato in correlazione all'art. 58 L. 689/81: i criteri di determinazione della pena non esauriscono le condizioni ostative alla sostituzione, che devono riguardare specifiche circostanze del reato e giudizi prognostici.

Massime di principio

  • Guida senza patente: distinguere ciclomotore da motoveicolo (cilindrata, presenza di marce, caratteristiche tecniche). Se il mezzo è oltre i limiti del ciclomotore, si applicano le norme che vietano la guida a chi è sottoposto a misure di prevenzione o a restrizioni della patente (art. 73 D.Lgs. 159/2011).
  • Stato di necessità (art. 54 c.p.): è una scriminante limitata alla tutela della persona. La mera tutela di animali, anche alla luce della loro qualificazione come esseri senzienti, difficilmente giustifica lo stato di necessità; occorre provare l'imminenza di un danno grave alla persona o, al massimo, argomentare adeguatamente l'eventuale putativa necessità e l'assenza di alternative lecite.
  • Sostituzione della pena detentiva con sanzione pecuniaria: il diniego deve essere motivato in termini prognostici e non basato esclusivamente sulla presenza di precedenti. Il giudice deve spiegare perché la pena sostitutiva non sarebbe idonea a fini rieducativi o di prevenzione (valutazione della pericolosità qualificata e del rischio concreto di inosservanza delle prescrizioni).
  • Motivazione obbligatoria: in sede di appello e di decisione sulla sostituzione della pena il giudice è tenuto a motivare in modo specifico e adeguato, collegando i precedenti e gli altri elementi di fatto a una valutazione prognostica; carenze motivazionali possono determinare annullamento e rinvio.
  • Effetto del rinvio: la Cassazione può annullare limitatamente a questioni specifiche (qui il diniego della sostituzione) e disporre il rinvio ad altra sezione per valutare nuovamente il punto alla luce dei criteri di motivazione e prognosi richiesti.

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