Cassazione Penale, Ordinanza n. 20795/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per il reato di riciclaggio. Con il primo motivo si deducevano carenza e illogicità della motivazione della sentenza di merito sulla responsabilità penale, sostenendo che la ricostruzione accolta dalla Corte d'appello fosse insufficiente e non avesse correttamente valutato la versione alternativa offerta dalla difesa. Con un'ulteriore censura, contenuta nel medesimo motivo, si lamentava l'illegittimità del richiamo per relationem alla sentenza di primo grado. Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa depositava anche una memoria, ritenuta però tardiva e comunque non decisiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto aspecifica la doglianza sulla motivazione di responsabilità per mancato confronto con la sentenza impugnata; ha escluso l'illegittimità del richiamo per relationem, richiamando il principio della lettura unitaria delle motivazioni di primo e secondo grado quando siano omogenee e convergenti; ha considerato infondata la censura sul diniego delle attenuanti generiche, poiché la motivazione d'appello evidenziava l'assenza di elementi positivi e la totale mancanza di resipiscenza dell'imputato; ha infine escluso rilievo alla memoria tardiva ex art. 611, comma 1, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la memoria difensiva depositata oltre il termine è tardiva e, quindi, non può essere considerata
le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando non emergano elementi positivi a favore dell'imputato, come l'assenza di resipiscenza
norma incriminatrice del riciclaggio, oggetto della conferma di responsabilità nei giudizi di merito
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura la motivazione della sentenza impugnata senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni effettivamente svolte dal giudice di merito.
- Il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado è legittimo quando le decisioni di primo e secondo grado presentano criteri omogenei e un apparato logico convergente, potendo le due motivazioni essere lette unitariamente in sede di legittimità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, non essendo necessario confutare puntualmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
- In sede di legittimità non è consentito rivalutare nel merito una motivazione esente da evidenti illogicità, specie quando la doglianza si risolva in una richiesta di diversa lettura del materiale probatorio.
- Le memorie depositate oltre il termine previsto dall'art. 611, comma 1, c.p.p. sono tardive e non possono incidere sull'esito del ricorso, salvo che non contengano profili decisivi qui non ravvisati.
Come è indicizzato
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