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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37841/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella relativa a IRPEF, addizionali e IVA per il periodo d'imposta 2010, emessa a seguito di controllo automatizzato/formale, perché aveva versato con ritardo di cinque giorni la prima rata della rateizzazione prevista per il pagamento delle somme dovute. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva poi ritenuto che il ritardo fosse di lieve entità e che, in applicazione della buona fede, non determinasse decadenza dal beneficio della rateizzazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis, commi 3 e 4, d.lgs. n. 462/1997, sostenendo che il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta necessariamente la decadenza, indipendentemente dalla modesta entità del ritardo e dalla conoscenza effettiva del contribuente, poiché il termine decorre dalla consegna della comunicazione a mani del custode dello stabile ove egli risiede.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta l'interpretazione letterale dell'art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997: il mancato pagamento della prima rata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta la decadenza dalla rateazione, con iscrizione a ruolo dell'importo dovuto in misura piena, dedotto quanto versato. Ha quindi cassato la sentenza della CTR che aveva escluso la decadenza per il ritardo di cinque giorni fondandosi sulla buona fede e sulla lieve entità del ritardo, e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione per l'esame delle questioni assorbite e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    è il parametro processuale invocato per censurare l'erronea applicazione della disciplina sostanziale sulla rateazione

  • art. 3-bis, commi 3 e 4, d.lgs. n. 462/1997

    "l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione"; "il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3 (...) comporta la decadenza dalla rateazione"

    il mancato pagamento, anche della sola prima rata, entro il termine stabilito determina automaticamente la decadenza dal beneficio della rateazione

  • artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    disciplinano l'emissione della cartella conseguente al controllo automatizzato delle dichiarazioni

  • d.lgs. n. 159/2015, artt. 2 e 3

    le modifiche successive non hanno inciso nella sostanza sulla disciplina della decadenza, confermando l'interesse del legislatore all'esatto adempimento

Massime di principio

  • Nella rateazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato o formale, il mancato versamento della prima rata entro il termine previsto dalla legge comporta la decadenza dal beneficio, senza che il giudice possa neutralizzare la sanzione legale in base alla sola esiguità del ritardo.
  • Quando la norma collega espressamente la decadenza al mancato pagamento entro un termine determinato, la clausola di buona fede non consente di derogare al dato letterale in assenza di un appiglio normativo specifico.
  • Il termine per il pagamento della prima rata decorre dal ricevimento della comunicazione secondo la disciplina applicabile, e la verifica della decadenza va compiuta in base al rispetto formale del termine legale.
  • In tema di rateizzazione ex art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997, la decadenza produce l'iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto, al netto di quanto già versato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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