Cassazione Civile, Ordinanza n. 31107/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dal reclamo dell'amministrazione finanziaria avverso il decreto della corte d'appello che aveva confermato il rigetto, da parte del tribunale, delle opposizioni all'omologazione del concordato fallimentare del fallimento di una società in liquidazione, proposto da un terzo assuntore. La proposta di concordato prevedeva, in base all'art. 124, comma 4, l.fall., la limitazione dell'impegno dell'assuntore ai soli creditori già ammessi al passivo, a quelli che avessero proposto domanda di ammissione tardiva o opposizione allo stato passivo al momento della proposta. Le ricorrenti sostenevano che tale facoltà di limitazione non potesse estendersi ai crediti privilegiati, in particolare ai crediti tributari, e che la norma andasse letta in senso sostanziale e restrittivo, riferita solo ai chirografari; deducevano inoltre che la disciplina non consentisse di valorizzare la tardività dell'insinuazione, specie per i crediti erariali per i quali i tempi di formazione del titolo possono essere più lunghi, e che l'esclusione dei crediti privilegiati generasse un conflitto d'interessi con i creditori chirografari votanti. La società resistente ha chiesto il rigetto e ha proposto ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso principale. Ha interpretato l'art. 124, comma 4, l.fall. come norma di natura processuale che consente all'assuntore di limitare gli impegni assunti ai creditori che, al momento della proposta, risultino già ammessi al passivo, abbiano proposto domanda di ammissione tardiva o opposizione allo stato passivo, senza distinguere tra creditori chirografari e privilegiati. Ha precisato che tale limitazione opera solo a condizione che lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo e che non contrasta con il comma 3 dell'art. 124 l.fall., il quale regola invece il trattamento sostanziale dei privilegiati solo quando essi rientrino nel novero dei creditori vincolati dalla proposta. Ha inoltre richiamato la disciplina dei creditori tardivi e i precedenti giurisprudenziali che valorizzano l'esigenza di celerità della procedura e l'onere degli enti creditori di attivarsi tempestivamente. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti principali, con ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta
ha natura processuale e consente di escludere dall'ambito della proposta i creditori non ancora insinuati o non opponenti, senza distinguere tra chirografari e privilegiati, purché lo stato passivo sia esecutivo
soddisfazione dei creditori privilegiati in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione
opera solo se i creditori privilegiati rientrano tra quelli vincolati dalla proposta; non impedisce la loro esclusione quando la limitazione di responsabilità è legittimamente prevista ex comma 4
termine annuale previsto per l'insinuazione tardiva
l'amministrazione finanziaria e l'esattore devono attivarsi tempestivamente per insinuare il credito; i tempi interni di formazione del ruolo o della cartella non giustificano il ritardo
prima ripartizione successiva alla loro ammissione
i creditori tardivi partecipano alle ripartizioni solo da quelle successive alla loro ammissione, salvi gli effetti previsti per i privilegiati e per il ritardo non imputabile
le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni
richiamata per confermare la disciplina speciale della partecipazione dei tardivi alle ripartizioni
patrimonio del proprio debitore
richiamato per ribadire il principio di responsabilità patrimoniale generale e il bilanciamento con l'interesse alla rapida definizione della procedura
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
accertata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo da parte dei ricorrenti principali
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
testo introdotto dall'art. 1, comma 17
richiamato quale fonte della disciplina del contributo unificato aggiuntivo
art. 1, comma 6, n. 12, l. n. 80/2005
richiamato come criterio direttivo della riforma fallimentare orientata alla riduzione dei tempi della procedura
Massime di principio
- Nel concordato fallimentare con assunzione, la facoltà del proponente di limitare gli impegni ai creditori già ammessi al passivo, agli opponenti e ai richiedenti l'ammissione tardiva ha natura processuale e opera in modo indifferenziato rispetto alla natura chirografaria o privilegiata del credito.
- La disciplina del comma 3 dell'art. 124 l.fall. sul trattamento minimo dei privilegiati non impedisce l'esclusione di creditori privilegiati che non rientrino tra i soggetti vincolati dalla proposta ai sensi del comma 4.
- La limitazione della responsabilità dell'assuntore è coerente con la finalità di accelerazione e chiusura della procedura concorsuale e non determina, di per sé, una lesione giuridicamente rilevante dei creditori non ancora insinuati.
- I creditori pubblici devono presentare domanda di insinuazione tempestivamente: i tempi amministrativi interni per la formazione del titolo non giustificano automaticamente il ritardo ai fini concorsuali.
- La proposta di concordato va valutata nella sua concreta formulazione al momento del deposito; i creditori votanti non sono in conflitto d'interessi con i privilegiati esclusi se la limitazione dell'impegno è legittimamente prevista e operante.
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