Ordinanza n. 1791/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (studente universitario)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva rigettato la domanda cautelare proposta contro atti delle amministrazioni universitarie, chiedendone la riforma. Dal testo risultano controversie sostanziali non ulteriormente specificate, nonché esigenze cautelari collegate alle condizioni personali e di salute dell'appellante e alla sua posizione di studente universitario. È stato inoltre dedotto uno specifico motivo d'appello relativo alla condanna alle spese disposta dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le questioni controverse richiedessero un esame nel merito, come dimostrato dall'ampia motivazione dell'ordinanza appellata. Ha tuttavia riconosciuto particolarmente evidenti le esigenze cautelari connesse alle condizioni personali e di salute dell'appellante e alla sua posizione di studente universitario. Tali esigenze sono state ritenute soddisfacibili mediante la misura prevista dall'art. 55, comma 10, c.p.a., ossia la fissazione celere dell'udienza di merito in primo grado, senza anticipare una decisione sostanziale sulla fondatezza delle pretese. L'ordinanza cautelare di primo grado è stata pertanto riformata e l'istanza cautelare è stata accolta limitatamente alla sollecita fissazione del merito. Il motivo autonomo sulle spese è stato assorbito e le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Consente, in presenza di esigenze cautelari, di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito; nel caso concreto la misura è stata utilizzata senza una pronuncia anticipata sul merito della controversia.
Rilevante per la statuizione sulle spese adottata dal giudice di primo grado, il cui motivo d'appello è stato assorbito in ragione della compensazione delle spese del doppio grado cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando le questioni controverse richiedono un approfondito esame nel merito, ma sussistono esigenze cautelari particolarmente evidenti, il giudice può accogliere la tutela cautelare ai soli fini della celere fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza anticipare la decisione sulla fondatezza della domanda.
- Le condizioni personali e di salute della parte, considerate unitamente alla sua posizione di studente universitario, possono integrare esigenze cautelari idonee a giustificare la sollecita fissazione del merito.
- Nel giudizio cautelare d'appello, l'accoglimento limitato alla fissazione celere del merito può comportare l'assorbimento del motivo autonomo relativo alle spese di primo grado, qualora le spese del doppio grado cautelare siano compensate.
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