Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1791/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studente universitario)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva rigettato la domanda cautelare proposta contro atti delle amministrazioni universitarie, chiedendone la riforma. Dal testo risultano controversie sostanziali non ulteriormente specificate, nonché esigenze cautelari collegate alle condizioni personali e di salute dell'appellante e alla sua posizione di studente universitario. È stato inoltre dedotto uno specifico motivo d'appello relativo alla condanna alle spese disposta dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le questioni controverse richiedessero un esame nel merito, come dimostrato dall'ampia motivazione dell'ordinanza appellata. Ha tuttavia riconosciuto particolarmente evidenti le esigenze cautelari connesse alle condizioni personali e di salute dell'appellante e alla sua posizione di studente universitario. Tali esigenze sono state ritenute soddisfacibili mediante la misura prevista dall'art. 55, comma 10, c.p.a., ossia la fissazione celere dell'udienza di merito in primo grado, senza anticipare una decisione sostanziale sulla fondatezza delle pretese. L'ordinanza cautelare di primo grado è stata pertanto riformata e l'istanza cautelare è stata accolta limitatamente alla sollecita fissazione del merito. Il motivo autonomo sulle spese è stato assorbito e le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in presenza di esigenze cautelari, di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito; nel caso concreto la misura è stata utilizzata senza una pronuncia anticipata sul merito della controversia.

  • art. 91 c.p.c.

    Rilevante per la statuizione sulle spese adottata dal giudice di primo grado, il cui motivo d'appello è stato assorbito in ragione della compensazione delle spese del doppio grado cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando le questioni controverse richiedono un approfondito esame nel merito, ma sussistono esigenze cautelari particolarmente evidenti, il giudice può accogliere la tutela cautelare ai soli fini della celere fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza anticipare la decisione sulla fondatezza della domanda.
  • Le condizioni personali e di salute della parte, considerate unitamente alla sua posizione di studente universitario, possono integrare esigenze cautelari idonee a giustificare la sollecita fissazione del merito.
  • Nel giudizio cautelare d'appello, l'accoglimento limitato alla fissazione celere del merito può comportare l'assorbimento del motivo autonomo relativo alle spese di primo grado, qualora le spese del doppio grado cautelare siano compensate.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.