Cassazione Civile, Ordinanza n. 18273/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il saldo negativo di due conti correnti. La società poi fallita, insieme ai garanti, propose opposizione e formulò domanda riconvenzionale per ottenere un importo molto superiore, sostenendo che, mediante il ricalcolo di una pluralità di rapporti bancari collegati, emergesse un credito restitutorio a suo favore. Il tribunale revocò l'ingiunzione e condannò la banca a pagare una somma rilevante, facendo applicazione di un criterio di ricostruzione contabile che azzerava i saldi iniziali. In appello la banca ottenne una riduzione drastica della pretesa: la corte territoriale ritenne che l'onere di provare il credito oggetto di domanda riconvenzionale gravasse sulla parte correntista opponente, riconobbe la rilevanza di un conto anche se inizialmente indicato per errore dalla banca, ritenne errato l'azzeramento dei saldi iniziali e, tenuto conto della prescrizione di alcune rimesse e della compensazione tra crediti restitutori, accertò un debito residuo di importo molto inferiore. La curatela ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la corte d'appello addossato alla correntista l'onere di provare la corretta formazione dei saldi e dei rapporti collegati; violazione dell'art. 115 c.p.c. e omessa motivazione per avere la corte privilegiato un criterio contabile basato sulla verifica della prescrizione e sul c.d. saldo banca; violazione delle norme sulle spese per la compensazione disposta nonostante la pretesa soccombenza totale della banca. La banca ha resistito e ha proposto ricorso incidentale tardivo, deducendo omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato in relazione ai saldi finali e alla ricostruzione contabile del dare-avere tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi, perché, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda riconvenzionale proposta dalla parte correntista e dai garanti comportava che l'onere della prova del credito fatto valere gravasse sugli attori in riconvenzionale; il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché mirava a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e dei criteri contabili; il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non conteneva una critica autonoma e specifica alla regolazione delle spese. Conseguentemente è stato dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., il ricorso incidentale tardivo della banca, notificato oltre il termine lungo per impugnare. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel giudizio in cui la parte correntista propone una domanda riconvenzionale di accertamento di un credito restitutorio fondato su rapporti bancari, l'onere di provare il credito azionato grava sulla parte che lo deduce in via riconvenzionale.
Il motivo che mira solo a ottenere una diversa valutazione delle risultanze probatorie e dei criteri contabili è inammissibile in cassazione.
La doglianza sulle spese è inammissibile se non contiene una critica specifica e autonoma alla statuizione sulle spese, essendo questa correlata all'esito complessivo della lite.
La censura di omessa pronuncia è stata dedotta nel ricorso incidentale, ma quest'ultimo è rimasto inefficace per tardività a seguito dell'inammissibilità del ricorso principale.
Richiamato come fondamento dell'eccezione di giudicato sollevata in appello, ma non esaminata nel merito in cassazione per l'inefficacia del ricorso incidentale.
Il ricorso incidentale tardivo diventa inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
Richiamato ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione incidentale.
Il ricorso incidentale tardivo era stato proposto oltre il termine lungo di impugnazione, con conseguente inefficacia.
Il rispetto del termine per il ricorso incidentale rispetto alla notifica del ricorso principale non salva l'impugnazione tardiva quando il ricorso principale è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta conserva la posizione sostanziale di attrice; se però l'opponente propone una domanda riconvenzionale, l'onere di provare il credito azionato in riconvenzionale grava su chi lo propone.
- Il motivo di ricorso per cassazione che si limita a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio o la scelta tra criteri contabili alternativi è inammissibile, perché sollecita una nuova valutazione del merito.
- La censura sulle spese deve essere autonoma e specifica: non è sufficiente richiamare la pretesa soccombenza della controparte se la doglianza dipende integralmente dal diverso esito delle questioni di merito.
- Il ricorso incidentale tardivo è inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, anche se l'incidentale è stato proposto nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale.
- In presenza di domanda riconvenzionale fondata su rapporti bancari multipli, la prova dei saldi, delle rimesse e degli effetti della prescrizione va articolata dalla parte che pretende il ricalcolo favorevole.
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