Cassazione Penale, Sentenza n. 25038/2024 del 25/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione della fattispecie di cui al capo A) da tentato omicidio in lesioni personali aggravate. La difesa sosteneva che il giudice d'appello ha potere officioso di qualificare correttamente il fatto anche in assenza di specifica doglianza e che, nel caso concreto, mancerebbe l'elemento soggettivo richiesto per il tentato omicidio, imponendo la riqualificazione nella figura meno grave delle lesioni aggravate.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché non si confronta con la sentenza impugnata né con la giurisprudenza di questa Corte: la qualificazione giuridica del capo A) non era stata oggetto di annullamento con rinvio e, anzi, la Prima Sezione aveva già rigettato analogo motivo nel giudizio rescindente. Inoltre la Corte ha applicato il principio del giudicato parziale ex art. 624 c.p.p., ritenendo formatosi il giudicato sulle parti non annullate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Bottiglia Giordano, la cui misura sarà liquidata dalla Corte d'appello di Roma.
Norme richiamate
Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata
La Corte interpreta la norma nel senso che si forma un giudicato parziale sulle statuizioni non annullate; le parti della sentenza autonome sul piano giuridico-concettuale non sono più riesaminabili se non con specifico annullamento
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite entro cui il ricorso per cassazione può svolgersi; qui il motivo è stato esaminato nei limiti consentiti dall'articolo
Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; la Corte ha fissato tale somma in 3.000 euro per le ragioni di inammissibilità
Norme richiamate in relazione alla liquidazione e pagamento delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la misura sarà determinata con separato provvedimento dall'organo competente
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla solo alcune disposizioni di una sentenza, le parti non annullate possono formare un giudicato parziale (art. 624 c.p.p.) e non sono più riesaminabili in sede di nuovo giudizio di cassazione, salvo espressa impugnazione/annullamento
- Non è possibile ottenere in Cassazione la riqualificazione di una fattispecie già definitivamente risolta in precedenti provvedimenti della stessa Corte quando quella questione non sia stata annullata e rimessa in discussione
- Il potere officioso del giudice di qualificare il fatto non può essere invocato in modo da eludere il principio del giudicato parziale: la riqualificazione è preclusa se la qualificazione precedente non è stata annullata e ha ormai efficacia di cosa giudicata
- Presentare in Cassazione un motivo già esaminato e respinto dalla stessa Corte comporta elevato rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende
- In casi analoghi è strategico sollevare tempestivamente in sede di merito e, se necessario, in sede di legittimità, le questioni di qualificazione del reato, evitando di affidare la modifica della qualificazione a un potere officioso non esercitabile quando sussiste giudicato parziale
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