Cassazione Penale, Sentenza n. 46804/2023 del 21/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia in carcere applicata dal GIP per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (cessione di stupefacenti). I capi contestati erano G) cessione di 5 kg di marijuana e 10 kg di hashish al coindagato Alessandro Proietti Pannunzi; G.1) cessione di quantitativo imprecisato di hashish al medesimo; L.2) cessione di 98 grammi di cocaina a Vivenzio Luca; L.3) ulteriori cessioni di hashish e marijuana al Proietti Pannunzi. Il ricorrente denunciava vizi di motivazione (art. 125 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale si fosse semplicemente appiattito sull'ordinanza del GIP, avesse usato elementi indiziari generici e fumosi (scambi di messaggi criptici, assenza di riferimento ai pesi nelle conversazioni, mancanza di riscontri della polizia giudiziaria), e non avesse adeguatamente considerato le doglianze difensive
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente si sia limitato a reiterare le censure già mosse in sede di riesame senza confrontarsi con il percorso motivazionale del Tribunale, che la Corte ha giudicato congruo e non manifestamente illogico. Il Tribunale aveva motivato la gravità indiziaria con riferimento a concatenamento delle captazioni, al ruolo degli interlocutori, a sequestri e ad altre captazioni che permettevano di decifrare il linguaggio criptico, nonché alle modalità di consegna per le partite di notevole entità. Sui punti contestati (tipologia e peso della sostanza, mancato intervento degli investigatori, fumosità dei messaggi) la Corte ha ritenuto che la valutazione rientri nel sindacato di merito: l'interpretazione delle comunicazioni intercettate è questione di fatto e non sindacabile in cassazione salvo manifesta irragionevolezza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000; non sono state disposte le comunicazioni previste dall'art. 94 disp. att. c.p.p. per lo stato di latitanza
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma penale che sanziona il traffico e la cessione di sostanze stupefacenti; la misura cautelare è stata adottata in relazione a cessioni contestate ai sensi di questa disposizione
codice di procedura penale, art. 125
Principio di motivazione degli atti; il ricorso censurava carenze motivazionali, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale congrua e non manifestamente illogica
disposizioni attuative cod. proc. pen., art. 173
art. 173 disp. att. c.p.p.
Regola sulla schematizzazione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato presentato secondo tale disposizione
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8 (conv. L. 18 dicembre 2020 e succ. mod.)
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. L. 18/12/2020
Previsione della trattazione scritta del procedimento con facoltà di discussione orale su richiesta; qui la trattazione è avvenuta per iscritto e il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar, Rv. 263715)
Sez. U, n. 22471/2015, Sebbar, Rv. 263715
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce che l'interpretazione del linguaggio cifrato/intercettato è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo se manifestamente irragionevole; principio richiamato dalla Corte
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende
disposizioni attuative cod. proc. pen., art. 94 comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma sulle comunicazioni da inviare in caso di condanna o sentenze; la Corte ha rilevato lo stato di latitanza del ricorrente e perciò non ha provveduto alle comunicazioni
Massime di principio
- La valutazione delle intercettazioni criptiche e la loro traduzione in termini di oggetto e quantità di sostanza sono valutazioni di merito riservate al giudice di merito; in cassazione sono sindacabili solo se emerge manifesta illogicità o arbitrarietà
- Perché un ricorso per cassazione sia ammissibile e fruttuoso è necessario non limitarsi a reiterare le stesse censure già svolte in sede di merito, ma confrontarsi punto per punto con il percorso motivazionale dell'organo che ha emesso il provvedimento impugnato
- La presenza di elementi indiziari concatenati (captazioni, sequestri correlati, ruolo degli interlocutori, modalità di consegna) può giustificare la gravità indiziaria anche se singoli elementi appaiono non conclusivi isolatamente
- L'assenza di intervento immediato da parte della polizia giudiziaria non invalida automaticamente la valutazione indiziaria quando sia giustificata dalle esigenze investigative di natura più ampia
- Chi impugna deve indicare specifiche incongruenze, contraddizioni o lacune logiche nella motivazione per superare la soglia di sindacabilità in cassazione; contenziosi meramente ricostruttivi o generici sono spesso dichiarati inammissibili
- La presentazione di ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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