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Sentenza

Sentenza del 08/05/2024 n. 12569 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto ricorso per revocazione contro l’ordinanza della Cassazione n. 31951/2022, sostenendo che la Corte fosse incorsa in un errore di fatto nel ritenere che la sentenza della CTP di Genova n. 895/1/2018 non avesse deciso nel merito la categoria catastale delle aree scoperte. Secondo la ricorrente, quella sentenza avrebbe riconosciuto la necessaria classificazione delle aree in categoria E/1 e tale statuizione avrebbe formato giudicato esterno, rendendo illegittima la rettifica catastale da E/1 a D/8. La società chiedeva quindi la revocazione e, nella fase rescissoria, l’annullamento dell’avviso catastale.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. L’errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva, decisiva e immediatamente verificabile dal confronto tra sentenza e atti, e non può riguardare una valutazione giuridica. La censura della società contestava invece l’interpretazione della portata della sentenza della CTP e la conclusione sull’inesistenza del giudicato: si trattava dunque di un errore di diritto, non di fatto. La precedente ordinanza n. 31951/2022, che aveva rigettato il ricorso contro la decisione della CTR favorevole all’Ufficio, resta ferma; non è stata riesaminata nel merito la classificazione catastale. La ricorrente è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di revocazione, liquidate in 3.000 euro oltre spese prenotate a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio "non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi".

    La revocazione è ammessa solo per una falsa percezione immediatamente riconoscibile dagli atti, relativa a un fatto decisivo non controverso; non consente di correggere errori di diritto o valutazioni interpretative.

  • Artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.

    L'errore revocatorio deve dunque cadere - per regola generale, valevole anche nel caso di revocazione di sentenze di legittimità ex articoli 391 bis e ter cod. proc. civ., recettivi di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 17/1986 e 36/1991 - su un 'fatto', eventualmente anche di natura processuale, ed esso si concreta in una falsa percezione della realtà, a sua volta indotta da una 'svista' di natura percettiva e sensoriale.

    Anche la revocazione delle pronunce della Cassazione è circoscritta alla falsa percezione di un fatto, eventualmente processuale, e non permette di rimettere in discussione l’interpretazione giuridica della decisione.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Quando ricorrono i presupposti di legge per il rigetto o l’inammissibilità dell’impugnazione, può essere dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • La revocazione non è un ulteriore grado di giudizio: serve a correggere una svista percettiva oggettiva, decisiva e verificabile direttamente dagli atti, non a riformare una valutazione giuridica.
  • Se per dimostrare l’errore occorre interpretare il contenuto o gli effetti di una precedente sentenza, oppure ricostruire il significato delle statuizioni, la contestazione riguarda normalmente un errore di giudizio e non un errore revocatorio.
  • La deduzione di un giudicato esterno e la sua interpretazione costituiscono questioni giuridiche; l’eventuale dissenso sulla conclusione del giudice non basta, da solo, a fondare la revocazione.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la soccombenza sulle spese e può determinare l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

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