Sentenza del 08/05/2024 n. 350 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
IMU - bene di proprietà di un fondo comune di investimento - patrimonio separato - società di gestione del risparmio - fondo in liquidazione - soggettività passiva - spetta al liquidatore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2014 (omesso versamento) notificato nel 2019. Il ricorrente sosteneva difetto di legittimazione passiva poiché gli immobili soggetti a IMU facevano parte del patrimonio separato di un fondo comune di investimento, messo in liquidazione dal 24/02/2015, con conseguente cessazione del mandato della SGR; il liquidatore era dunque il soggetto esistente al momento della notificazione. Il Comune invece aveva accertato l'obbligazione nei confronti della SGR, ritenendola tenuta all'adempimento in quanto gestore dei fondi.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello della SGR riformando la sentenza di primo grado: ha affermato che la soggettivita' passiva per l'IMU deve essere attribuita al soggetto esistente al momento della notificazione dell'accertamento (nel caso, il liquidatore del fondo), e che la SGR non risponde con il proprio patrimonio sociale delle obbligazioni contratte per conto del fondo. La Corte ha richiamato l'art. 36, comma 4, del TUF e la giurisprudenza (Cass. n.29888/2020; CTR Friuli V.G. n.62/2021) secondo cui, se nel periodo tra anno d'imposta e notificazione intervengono vicende (cessazione del mandato, liquidazione, subentro di nuova SGR), la legittimazione passiva segue lo stato di fatto al momento della notificazione. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), art. 36, comma 4
Le obbligazioni contratte per conto del fondo sono a carico esclusivo del patrimonio del fondo; la SGR risponde soltanto con il patrimonio del fondo e non con il proprio patrimonio sociale.
Cassazione civile, sez. tributaria, n. 29888/2020 (giurisprudenza)
Conferma che la legittimazione passiva in materia IMU relativa a beni facenti parte di un fondo segue il soggetto esistente al momento dell'accertamento/ notificazione (es. nuovo gestore o liquidatore subentrato).
C.T.R. Friuli Venezia Giulia, sent. n. 62/2021 (giurisprudenza)
Ribadisce che la SGR ha la legittimazione processuale in rappresentanza del fondo ma che l'obbligazione tributaria grava sul patrimonio separato del fondo; pertanto la responsabilita' patrimoniale e' limitata al fondo stesso.
Massime di principio
- La soggettivita' passiva per tributi su immobili appartenenti a fondi comuni va attribuita al soggetto esistente al momento della notificazione dell'accertamento (es. liquidatore o nuova SGR), non automaticamente al gestore che era in carica nell'anno d'imposta.
- La SGR e' responsabile delle obbligazioni contratte per conto del fondo soltanto con il patrimonio del fondo; il patrimonio sociale della SGR e' separato e non aggredibile per debiti del fondo (art. 36(4) TUF).
- Se il fondo e' stato posto in liquidazione prima della notificazione, il liquidatore e il fondo in liquidazione sono i destinatari legittimi delle pretese tributarie; l'ente impositore deve far valere il credito nel procedimento di liquidazione (insinuazione al passivo).
- L'ente impositore non puo' soddisfare la propria pretesa aggredendo indistintamente il patrimonio sociale della SGR o i patrimoni di altri fondi gestiti dalla stessa; occorre rispettare la separazione patrimoniale dei singoli fondi.
- In contenzioso verificare scrupolosamente le date: anno d'imposta, cessazione del mandato della SGR, inizio della liquidazione, data di notificazione dell'atto. La legittimazione passiva puo' cambiare in base a tali eventi.
- Prassi consigliata per il creditore (ente locale): accertare lo stato giuridico del fondo prima di notificare l'atto (registro, PEC, comunicazioni del liquidatore) e, se il fondo e' in liquidazione, proporre insinuazione al passivo; per il contribuente/gestore: documentare tempestivamente il subentro o la liquidazione per tutelare la propria posizione.
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