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Sentenza

Sentenza del 08/05/2024 n. 12505 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'avviso di accertamento ICI emesso dal Comune di Genova per l'anno d'imposta 2011. La società aveva contestato l'imposizione, sostenendo che le aree scoperte del terminal fossero classificate in categoria catastale E/1 e invocando il giudicato formatosi sulla sentenza della C.T.R. Liguria n. 381/1/2015. La C.T.R., con sentenza n. 736/03/2019, aveva accolto l'appello della società e rigettato l'appello incidentale dell'Agenzia. L'Agenzia ha denunciato l'assenza di prova del giudicato e l'apparenza della motivazione; il Comune, con sei motivi, ha contestato tra l'altro l'assenza del giudicato, la mancata valutazione della classificazione catastale e la legittimità dell'inquadramento in categoria E anziché D. La società ha resistito, riproponendo le ulteriori eccezioni sull'avviso che la C.T.R. aveva ritenuto assorbite.

La decisione

La Cassazione ha riunito i ricorsi e ha accolto i motivi dell'Agenzia e del Comune relativi all'insussistenza del giudicato: la sentenza n. 381/1/2015 era ancora sub iudice, essendo stata impugnata in Cassazione, e non poteva quindi fondare la decisione impugnata. Il riferimento alla mancata notifica del cambiamento di categoria da E a D era un inciso, non un'autonoma ratio decidendi. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti, senza decisione definitiva sulla corretta categoria catastale o sulle ulteriori eccezioni della società. La sentenza della C.T.R. Liguria è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 335 c.p.c.

    Consente la riunione di impugnazioni proposte contro la medesima sentenza; la Corte ha riunito i due ricorsi per cassazione.

  • Art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato tra le parti, ma può essere invocato come fondamento della decisione solo se si è effettivamente formato; una pronuncia ancora impugnata e sub iudice non costituisce giudicato.

  • Art. 69 del d.lgs. 546/1992

    Richiamato dall'Agenzia in relazione agli effetti delle decisioni tributarie; la Corte ha accolto la censura per l'erroneo presupposto dell'esistenza di una pronuncia passata in giudicato.

  • Art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e art. 36 del d.lgs. 546/1992

    Sono stati invocati dall'Agenzia per denunciare una motivazione apparente. La Cassazione ha fondato la cassazione sull'insussistenza del giudicato e non ha deciso autonomamente tale censura, rimasta assorbita.

  • Art. 74 della legge 342/2000

    Il Comune lo ha richiamato contestando la tesi della necessaria notifica della variazione catastale; la relativa questione non è stata decisa nel merito, essendo assorbiti gli altri motivi.

  • Art. 11 del d.lgs. 504/1992

    Norma richiamata dal Comune in relazione alla disciplina dell'accertamento ICI e alla rilevanza della rendita catastale; la Corte non ne ha deciso l'applicazione, rinviando l'esame delle questioni al giudice di merito.

  • Art. 2967 c.c. e art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

    Il Comune li ha invocati per contestare la prova del passaggio in giudicato. La decisione afferma in concreto che la pronuncia richiamata non era passata in giudicato perché ancora pendente in Cassazione.

  • Art. 1 del d.lgs. 504/1992

    Richiamato dal Comune nella contestazione sull'assoggettabilità delle aree all'ICI; la Cassazione non ha definito nel merito l'imponibilità, rimettendo la questione al giudice di rinvio.

  • Art. 7, lettera b), del d.lgs. 504/1992

    Richiamato dal Comune nella discussione sull'imposizione ICI; la Corte non ha risolto la relativa questione, assorbita dall'accoglimento delle censure sull'inesistenza del giudicato.

  • Art. 5 del R.D.L. 652/1939

    Nel quadro dei principi catastali richiamati dalla Corte, rileva l'autonomia funzionale e reddituale dell'immobile: beni utili o idonei a produrre un reddito proprio non sono inclusi nelle categorie E solo perché destinati alle finalità istituzionali del titolare. La Corte richiama tale criterio generale, ma rinvia al giudice di merito l'esame concreto delle aree.

  • Art. 40 del d.P.R. 1142/1949

    Concorre, secondo il principio richiamato dalla Corte, a individuare le unità immobiliari autonome: conta che il bene sia per sé utile o capace di produrre reddito, anche se utilizzato per finalità istituzionali.

  • Art. 2, comma 40, del d.l. 262/2006, convertito dalla legge 286/2006

    La Corte richiama la regola secondo cui nelle categorie catastali E non possono essere comprese unità o porzioni destinate a usi commerciali, industriali o di ufficio privato, quando abbiano autonomia funzionale e reddituale.

Massime di principio

  • Una pronuncia non ancora passata in giudicato, perché pendente in impugnazione, non può essere trattata come giudicato esterno né costituire da sola il fondamento della decisione in un'altra controversia.
  • L'annotazione catastale conseguente a una pronuncia non dimostra, di per sé, che quella pronuncia sia passata in giudicato.
  • Per la classificazione catastale delle aree portuali scoperte occorre verificare in concreto autonomia funzionale e reddituale e capacità di produrre un reddito proprio. La destinazione dell'area all'attività commerciale o industriale del concessionario può escludere la categoria E e comportare l'inquadramento in categoria D.
  • La cassazione con rinvio per erronea applicazione del giudicato non decide automaticamente la classificazione catastale o l'imponibilità: tali questioni, insieme alle eccezioni assorbite, devono essere riesaminate dal giudice di rinvio.

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