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Sentenza

Sentenza del 08/05/2024 n. 12465 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto la revocazione dell’ordinanza della Cassazione n. 10287/2019 perché, pur avendo accolto i ricorsi dell’Agenzia e del Comune e respinto nel merito i ricorsi originari, la Corte aveva omesso per errore di percezione di esaminare i quattro motivi del ricorso incidentale condizionato di VTE. I motivi riguardavano soprattutto l’applicazione retroattiva, alle annualità ICI 2002-2006, della rendita proposta con DOCFA dall’Autorità portuale il 18 dicembre 2008 e validata il 9 dicembre 2009; la mancata prova della notifica a VTE della rendita e di una precedente richiesta comunale di accatastamento; inoltre, per il 2004-2006, l’inclusione di un fabbricato mai concesso alla società e di un capannone crollato e demolito nel 2001.

La decisione

La Cassazione ha accolto la revocazione limitatamente alla parte dell’ordinanza n. 10287/2019 che aveva omesso di decidere il ricorso incidentale, lasciando ferme le statuizioni autonome non impugnate, compresa quella sulla classificazione catastale delle aree scoperte. In sede rescissoria ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale: la retroattività della rendita non può essere affermata senza verificare se gli immobili fossero già iscritti in Catasto, se VTE fosse intestataria catastale e avesse ricevuto la notificazione della rendita, e se il Comune avesse notificato una richiesta di accatastamento rilevante ai sensi della legge n. 311/2004. Gli altri motivi sono stati assorbiti, ma potranno essere riproposti davanti al giudice di rinvio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. La Corte non ha definito in via finale l’imponibilità delle annualità 2002-2006.

Norme richiamate

  • Articoli 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.

    L'omessa pronuncia da parte della Corte di Cassazione può essere impugnata per revocazione quando si risolva, in una omessa lettura (con la consequenziale assenza di qualsivoglia scrutinio) di alcuni motivi del ricorso per cassazione, per essere il giudice di legittimità incorso in un errore di fatto nell'esame degli atti interni al suo stesso giudizio ed avere perciò ignorato tali motivi nella sua pronuncia.

    La revocazione è ammessa se la Cassazione ha ignorato, per un errore percettivo immediatamente riscontrabile negli atti, motivi di ricorso effettivamente proposti; non serve a correggere valutazioni giuridiche o interpretative.

  • Art. 5, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

    Per gli immobili già iscritti in Catasto, la base imponibile ICI va determinata usando la rendita vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposta. Di regola, una rendita modificata opera dall’anno successivo all’annotazione; le eccezioni indicate dalla Corte riguardano, tra l’altro, la correzione di errori materiali originari e le variazioni denunciate dal contribuente, efficaci dalla denuncia.

  • Art. 5, comma 3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    L'imposta dovuta in relazione ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D) e non iscritti in catasto, determinata ed autoliquidata dal contribuente secondo il metodo cd. "dei valori di libro", ex art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992, è ancorata a un parametro provvisorio, utilizzabile fino alla comunicazione di attribuzione di rendita da parte dell'Ufficio, che individua definitivamente la base imponibile ed è applicabile non solo per i periodi d'imposta successivi alla detta comunicazione, ma anche ai periodi pregressi ancora sottoposti ad accertamento.

    Per i fabbricati classificabili nel gruppo D ma non iscritti in Catasto, la rendita attribuita successivamente può determinare la base imponibile anche per annualità precedenti ancora accertabili, fermo il requisito della sua notificazione ai soggetti che ne hanno diritto.

  • Art. 74, comma 1, legge 21 novembre 2000, n. 342

    L'art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000 prevede, difatti, che "a decorrere dal 10 gennaio 2000 gli atti, comunque, attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita".

    La rendita catastale non può essere utilizzata ai fini ICI prima della notificazione. La notifica deve raggiungere anche il concessionario che sia soggetto passivo ICI e risulti intestatario catastale, benché non abbia presentato la DOCFA; la possibile rilevanza della rendita per annualità ancora accertabili non elimina questo requisito.

  • Art. 1, commi 336 e 337, legge 30 dicembre 2004, n. 311

    detta ultima disposizione è assolutamente chiara nel far retroagire gli effetti fiscali delle rendite catastali attribuite con le modalità di cui al precedente comma, con due diverse alternative decorrenze: la prima, dal gennaio dell'anno successivo alla data a cui, nella richiesta inviata al proprietario dell'immobile, il comune riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale; la seconda, al gennaio dell'anno di notifica della predetta richiesta che non contenga alcuna indicazione sulla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale.

    La retroattività prevista dal comma 337 opera solo per rendite attribuite secondo la procedura del comma 336 e decorre secondo una delle due alternative stabilite dalla norma. Occorre quindi accertare la richiesta comunale, la sua notificazione e il contenuto relativo alla data della mancata denuncia catastale; un generico riferimento a precedenti richieste non basta.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto può essere usata quando il giudice abbia ignorato un motivo di impugnazione effettivamente presente negli atti, purché l’errore sia percettivo, decisivo e verificabile senza rivalutazioni interpretative.
  • Per stabilire se una rendita catastale successiva incida su annualità ICI precedenti, occorre prima chiarire se l’immobile fosse già iscritto in Catasto: per gli iscritti rileva, in via generale, la rendita vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposta; per i fabbricati del gruppo D non iscritti può rilevare la rendita successiva anche per annualità pregresse ancora accertabili.
  • La possibilità di usare una rendita per annualità pregresse non sostituisce l’obbligo di notificarla ai soggetti intestatari catastali. Il concessionario demaniale che sia intestatario e soggetto passivo deve ricevere la notifica anche se la DOCFA è stata presentata dal proprietario o dall’Autorità portuale.
  • La retroattività speciale prevista dalla legge n. 311/2004 richiede prova della procedura di accatastamento attivata dal Comune e della notificazione della relativa richiesta; non è sufficiente una generica allegazione di solleciti precedenti.
  • Quando il giudice di rinvio deve verificare fatti decisivi — iscrizione catastale, intestazione e notifica della rendita, richiesta comunale di accatastamento — la cassazione non determina automaticamente l’annullamento definitivo dell’imposta: l’esito dipende dagli accertamenti demandati al giudice di merito.

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