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Sentenza

Sentenza del 08/05/2024 n. 356 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

DOGANE - origine non preferenziale delle merci - lavorazioni sufficienti - onere della prova - incombe all'importatore - valore probatorio OLAF

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sull'attribuzione dell'origine non preferenziale dei tubi/profilati importati: l'appellante affermava che le lavorazioni eseguite in India fossero trasformazioni sostanziali (consentendo il riconoscimento dell'origine indiana), mentre l'Agenzia sosteneva che i materiali fossero sostanzialmente di origine cinese e che le lavorazioni indiane (soprattutto a freddo) non fossero sufficienti a mutare l'origine doganale. La questione coinvolgeva anche la corretta classificazione tariffaria (sottovoci 7304.49 vs 7304.41) e la valutazione probatoria della Relazione OLAF.

La decisione

L'appello è stato respinto. La Corte ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che l'appellante non abbia fornito prova sufficiente che le lavorazioni in India costituissero la "fabbricazione di un prodotto nuovo" o una "fase importante della fabbricazione" ai sensi del Codice Doganale dell'Unione. La Corte ha riconosciuto pieno valore probatorio alla Relazione OLAF che ha accertato insufficienza delle lavorazioni indiane e ha rilevato mancanza di elementi essenziali quali: trasformazioni a caldo documentate, prova temporale degli acquisti/cessione e rilevanza economica della lavorazione rispetto al prezzo finale. La Camera di Commercio indiana o il certificato di origine non hanno ribaltato tale situazione probatoria. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese (€8.000).

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione)

    Stabilisce la regola primaria per l'origine non preferenziale: le merci sono originarie del paese in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata che abbia dato un prodotto nuovo o rappresentato una fase importante della fabbricazione. L'art.62 demanda alla Commissione le norme attuative.

  • Regolamento delegato (UE) n. 2446/2015

    Disciplina specifiche regole in materia di determinazione dell'origine per certe voci (tra cui il capitolo 73). L'Allegato 22-01 contiene la regola primaria relativa ai tubi/profilati (esigenza di cambio di voce tariffaria o altre condizioni) ma una parte della regola è stata poi censurata dalla Corte UE.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE C-210/22

    Ha dichiarato errore manifesto di valutazione di una regola della Commissione che escludeva a priori il conferimento dell'origine quando un tubolare veniva trasformato; ha chiarito la nozione di 'profilato cavo' e ha limitato l'esclusione automatica del cambio d'origine, ma non ha eliminato la necessità di valutazione fattuale della sostanzialità della lavorazione.

  • Regolamento (CE) n. 1073/1999 (attività OLAF)

    Norma quadro per le indagini dell'OLAF: le risultanze investigative OLAF, anche se svolte ex post, hanno pieno valore probatorio e possono sostenere gli accertamenti doganali.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. 26002/2019; Cass. 17495/2019

    Confermano il valore probatorio degli accertamenti OLAF e il principio secondo cui, una volta accertata la non veridicità dell'origine dichiarata, l'onere probatorio grava sull'importatore per dimostrare il contrario.

  • D.L. 34/2020

    Richiamato riguardo a sospensioni dei termini nel periodo emergenziale: la Corte ha rilevato che la sospensione prevista dipende da decisioni comunitarie, che non sono intervenute, quindi i termini decadenziali del Codice Doganale restano applicabili.

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/95

    Esemplifica il contesto antidumping applicato a tubi d'acciaio provenienti dalla Cina; evidenzia l'interesse unioneuropeo a non consentire elusioni dei dazi mediante semplici riassegnazioni di origine.

Massime di principio

  • L'onere della prova circa la sussistenza di una "lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata" grava sull'importatore che dichiara l'origine diversa dalla materia prima: è necessario fornire prove documentali e tecniche chiare e convincenti.
  • Lavorazioni marginali o meccaniche a freddo (saldatura, filettatura, piccole variazioni di diametro/spessore) di regola non configurano trasformazione sostanziale; va valutata la natura tecnica della trasformazione (es. lavorazione a caldo vs semplice deformazione) e se essa dia luogo a un prodotto nuovo.
  • Il cambio della voce tariffaria (mutamento di codice) è un criterio probatorio forte per la determinazione dell'origine, ma non è l'unico: anche in assenza di cambio di voce può essere riconosciuta l'origine se provata una fase importante della fabbricazione; viceversa il solo cambio di voce non basta senza prova fattuale della trasformazione.
  • Le risultanze investigative OLAF hanno pieno valore probatorio e possono legittimare gli avvisi di accertamento doganale; un certificato di origine estero non è determinante se contrastato da elementi probatori robusti.
  • La rilevanza economica della lavorazione (incidenza dei costi della lavorazione sul prezzo finale) e la prova temporale dell'acquisto/trasformazione/riesportazione sono elementi essenziali da documentare per dimostrare l'effettiva trasformazione sostanziale.
  • Anche dopo chiarimenti giurisprudenziali comunitari che limitano regole della Commissione, non esiste automatismo: ogni caso richiede valutazione fattuale e tecnica dettagliata per stabilire se l'operazione conferisce origine diversa.
  • Se l'ufficio doganale dimostra che l'origine dichiarata è non veritiera, l'importatore deve fornire la prova contraria; in contenzioso tributario le valutazioni tecnico-fattuali restano prerogativa del giudice di merito.

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