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Sentenza

Sentenza del 08/05/2024 n. 12491 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’IRPEF dovuta sulla plusvalenza di Euro 16.836,49 realizzata nel 1998 con la cessione di un’azienda, anno per il quale A.A. non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. Il contribuente non impugnò né l’avviso di accertamento notificato il 28 maggio 2003 né la cartella di pagamento, notificata il 1° giugno 2005, divenuti entrambi definitivi. Presentò invece dichiarazione integrativa e versò Euro 300, chiedendo poi lo sgravio in autotutela; l’Agenzia accolse la richiesta solo in parte, tenendo conto del versamento. Impugnando il diniego parziale, A.A. contestò l’applicazione della tassazione ordinaria anziché separata e, con memoria, la tardività della cartella. La CTP di Taranto accolse il ricorso, ritenendo fondata la censura sulla tassazione e rilevando la tardiva notifica della cartella; la CTR della Puglia, sezione staccata di Taranto, confermò. In cassazione l’Agenzia contestò, tra l’altro, che il giudice potesse riesaminare la pretesa ormai definitiva tramite l’impugnazione del diniego di autotutela e che la censura sulla cartella fosse stata proposta tardivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo dell’Agenzia: la CTR non poteva esaminare la fondatezza dell’accertamento definitivo nell’ambito dell’impugnazione del diniego parziale di autotutela, né ha chiarito se fossero state dedotte ragioni di rilevante interesse generale idonee a giustificare la rimozione dell’atto. Ha assorbito gli ulteriori motivi, compresi quelli relativi alla tassazione separata, alla tardività della censura sulla cartella e al termine di notifica della cartella. Ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita nel merito la questione della corretta tassazione né quella della tempestività della cartella.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 è suscettibile di una interpretazione estensiva, e deve essere riconosciuta al contribuente la possibilità di ricorrere, nei termini di legge, alla tutela assicurata dal giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'Ente impositore, e dunque anche in caso di provvedimenti di diniego, o comunque emessi in sede di autotutela

    Il diniego, anche parziale, di autotutela può essere impugnabile quando incide sul rapporto tributario; ciò non consente però di riaprire la contestazione dell’atto impositivo ormai definitivo.

  • Art. 2-quater del D.L. n. 564 del 1994, convertito, e D.M. n. 37 del 1997

    La decisione li richiama nel quadro della disciplina dell’autotutela, ma non formula una distinta interpretazione testuale. Il sindacato sul diniego resta circoscritto alla legittimità del rifiuto in relazione a ragioni di rilevante interesse generale, e non può diventare un nuovo giudizio sulla pretesa tributaria.

  • Art. 112 cod. proc. civ.

    La norma è invocata dall’Agenzia per la denunciata omessa pronuncia su una questione d’appello; i primi due motivi sono accolti, ma la Corte non sviluppa una distinta interpretazione dell’articolo, rinviando al giudice di merito.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.

    Costituisce il fondamento processuale dei motivi di ricorso per cassazione accolti: denuncia di violazione di legge e di nullità della decisione. Gli ulteriori motivi, pur prospettati ai sensi delle norme processuali richiamate, sono assorbiti.

Massime di principio

  • L’impugnazione del diniego, anche parziale, di autotutela può essere ammessa se il provvedimento incide sul rapporto tributario, ma non è una via per recuperare i termini scaduti per impugnare l’accertamento o altri atti ormai definitivi.
  • Il giudice, nel valutare il diniego di autotutela, può esaminare la legittimità del rifiuto rispetto a ragioni di rilevante interesse generale dell’Amministrazione, originarie o sopravvenute; non può invece decidere nuovamente se la pretesa tributaria fosse corretta nell’interesse esclusivo del contribuente.
  • Uno sgravio parziale non riapre la contestabilità della parte residua dell’imposta per vizi dell’atto originario: per contestare accertamento e cartella occorre impugnarli tempestivamente nei rispettivi termini.
  • La decisione di cassazione con rinvio non stabilisce che la cartella fosse tempestiva o che la tassazione ordinaria fosse corretta: tali questioni sono rimaste assorbite e dovranno essere trattate solo nei limiti dei principi indicati dalla Corte.

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