Cassazione Civile, Ordinanza n. 07697/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un decreto del Presidente della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, che, in sede di reclamo nel procedimento per il gratuito patrocinio, aveva rigettato l'impugnazione proposta dal contribuente. Quest'ultimo proponeva ricorso per cassazione, ma non provvedeva al deposito del ricorso presso la cancelleria; risultava invece iscritto a ruolo solo il controricorso dell'Amministrazione. La Corte è stata quindi chiamata a verificare la procedibilità del ricorso e, per effetto dell'improcedibilità, la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Il ricorrente, per come emerge dal testo, non si è costituito in cassazione; il controricorrente ha invece insistito nella difesa processuale mediante controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso perché non era stato depositato ai sensi dell'art. 369 c.p.c., pur essendo stato notificato e risultando iscritto a ruolo il solo controricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La decisione si fonda sull'orientamento già espresso dalle Sezioni Unite: la declaratoria di improcedibilità per mancato deposito del ricorso comporta l'attestazione del presupposto per il raddoppio del contributo unificato, anche quando sia stato il controricorrente a portare a conoscenza della Corte l'esistenza del ricorso mediante controricorso.
Norme richiamate
Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine e nelle forme previste rende il ricorso improcedibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione integra il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; l'obbligo ha natura di tributo giudiziario e non sanzionatoria.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, che disciplina il raddoppio del contributo unificato nelle ipotesi previste.
art. 11 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per precisare che il contributo può essere anche prenotato a debito nei casi previsti, senza escludere il presupposto del raddoppio.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è improcedibile quando non sia depositato in cancelleria ai sensi dell'art. 369 c.p.c., anche se sia stato notificato alla controparte.
- La Corte può rilevare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso anche se la parte resistente ne abbia comunque portato a conoscenza l'esistenza mediante controricorso.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione determina, nei casi previsti, l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- Il raddoppio del contributo unificato non ha natura sanzionatoria, ma di tributo giudiziario con funzione di finanziamento dell'attività giurisdizionale e di disincentivo delle impugnazioni inutilmente proposte.
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