Cassazione Penale, Sentenza n. 349/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Sono stati presentati due motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, lamentando l'omessa valutazione della memoria difensiva, la scarsa rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori (Dante Manollo e Domenico Iaquinta), la mancata valutazione critica delle intercettazioni e la non dimostrata partecipazione personale del Falcone ai fatti contestati (tra cui il controllo del 24/10/2013 e il possesso di denaro); (2) violazione di legge e insufficienza della motivazione circa le esigenze cautelari "di eccezionale rilevanza" richieste per la custodia in carcere di persona ultrasettantenne, con la censura che non sarebbe stato considerato il giudicato assolutorio intervenuto nel 2007 su fatti riferiti al periodo oggetto di indagine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato esponga in modo analitico e congruo le ragioni della sussistenza dei gravi indizi, valorizzando le dichiarazioni dei collaboratori (con motivazione sull'attendibilità) e gli elementi di riscontro tratti dalle intercettazioni e dall'episodio del 24/10/2013 (complessivi €23.000, con €11.000 in disponibilità del Falcone). Quanto alla richiesta di misura nonostante l'età, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del riesame: il giudicato assolutorio non è decisivo alla luce del coacervo di elementi probatori e della pregressa condanna e degli elementi recenti che inducano a ritenere sussistenti esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di €3.000 alla Cassa delle ammende; sono stati disposti gli adempimenti ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che gli elementi costituiscano gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa e dimostrino un ruolo di vertice/dirigenziale del ricorrente, anche attraverso contributi in denaro versati al sodalizio.
art. 309 cod. proc. pen. (riesame)
Richiamata la procedura di riesame che ha confermato la misura; la Corte ha valutato la motivazione del provvedimento del riesame senza sindacare i fatti svolti.
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b), c) e lett. e))
La Corte ha delineato i limiti del controllo di legittimità: è ammessa la verifica di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione, non una revisione dei fatti o una rivalutazione degli indizi.
art. 275 cod. proc. pen. (comma 4)
Per l'applicazione della custodia cautelare in carcere a persona ultrasettantenne è richiesta la prova di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; la Corte ha ritenuto tali esigenze dimostrate dal complesso degli elementi emersi.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposti gli adempimenti procedurali consequenziali previsti dalla norma in caso di decisione di questo tipo (comunicazioni alla cancelleria).
Massime di principio
- Il controllo della Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato a verificare la correttezza giuridica e l'assenza di manifesta illogicità della motivazione: non si procede a rinnovata valutazione degli elementi di fatto o del "peso" degli indizi.
- Le dichiarazioni di collaboratori, se adeguatamente motivate e corroborate da riscontri (intercettazioni, episodi fattuali), possono costituire gravi indizi per l'applicazione della misura cautelare per reati di tipo mafioso.
- Intercettazioni tra soggetti interni al sodalizio, che trattano questioni attinenti a interessi comuni della cosca, possono essere utilizzate direttamente come elemento indiziario in tema di 416-bis, quando risultino coerenti con il quadro probatorio.
- Per i soggetti ultrasettantenni la custodia cautelare in carcere richiede esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; tale requisito può risultare comunque soddisfatto dalla valutazione complessiva e convergente di precedenti condanne, comportamenti recenti e riscontri investigativi.
- La mera esistenza di un giudicato assolutorio non è automaticamente determinante a contrastare la misura cautelare se, alla luce di nuovi o diversi elementi, il giudice del riesame ritiene sussistenti esigenze cautelari fondate.
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