Cassazione Penale, Sentenza n. 12355/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del DASPO: (i) compressione del diritto di difesa per presunta impossibilità di consultare gli atti in tempo utile prima della convalida; (ii) illegittima estensione dell'obbligo di presentazione anche alle partite amichevoli; (iii) eccessiva misura consistente nell'obbligo di presentazione per tre volte per ogni partita in provincia; (iv) illegittima valorizzazione della recidiva amministrativa anteriore al triennio (precedente D.A.S.P.O. del 2011) per giustificare prescrizione quinquennale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo ha affermato che il termine di 48 ore tra notifica del provvedimento questorile e convalida del G.I.P. è stato rispettato e che la legge non prevede termini dilatori rigidi per l'accesso agli atti; la difesa avrebbe potuto esercitare l'accesso anche presso la Questura o la Procura e aveva l'onere di attivarsi tempestivamente. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto legittima l'estensione anche alle partite amichevoli purché preventivamente programmate e pubblicizzate in modo da essere conoscibili dal destinatario. Sul terzo motivo ha ritenuto adeguata la motivazione del G.I.P. circa la necessità di una triplice presentazione in relazione alle caratteristiche concrete del soggetto (comportamento violento recente, ruolo nella tifoseria) e ha sottolineato che la misura è limitata al territorio provinciale. Sul quarto motivo ha ritenuto correttamente valutata la pericolosità attuale alla luce dei fatti recenti del maggio 2022 e del precedente D.A.S.P.O., motivazione sufficiente a giustificare la durata della prescrizione di cinque anni.
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
Disciplina il divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive e l'obbligo di presentazione agli uffici di polizia; il comma 3 fissa il meccanismo dei termini per la richiesta di convalida e la cessazione delle prescrizioni (48 ore); il comma 6 prevede sanzioni per la violazione del divieto; il comma 8-bis introduce effetti riabilitativi relativi al decorso dei termini per la recidiva amministrativa
codice di procedura penale
art. 178, comma 1, lett. c); art. 606, comma 1, lett. c)
Rinvio alle norme processuali utilizzate come parametro di cassazione: art. 178 c.p.p. individua le parti interessate nei motivi di ricorso; art. 606 disciplina i motivi di impugnazione in cassazione in relazione alla violazione di norme sostanziali o di regole sul processo
Massime di principio
- Il termine di 48 ore tra notifica del provvedimento del Questore e la decisione del G.I.P. costituisce un limite essenziale a difesa: se rispettato, non sussiste automaticamente compressione del diritto di difesa anche se la consultazione degli atti presso la cancelleria è breve
- Il diritto di accesso agli atti nel procedimento di convalida non è disciplinato da termini dilatori rigidi: la difesa deve attivarsi tempestivamente e può esercitare l'accesso presso più sedi (Questura, Procura, cancelleria del G.I.P.) per garantire l'effettivo esercizio della difesa
- L'obbligo di presentazione e il divieto di accesso possono riguardare anche incontri 'amichevoli' purché siano stati previamente programmati e pubblicizzati in modo da essere conoscibili dal destinatario; la mancanza di pubblicizzazione esclude l'esigibilità della prescrizione
- La prescrizione di presentazione plurima (es. tre volte per partita) richiede motivazione specifica circa la pericolosità attuale del soggetto e la necessità di controlli ripetuti; la motivazione è particolarmente dovuta quando la misura riguarda manifestazioni "fuori casa" o all'estero
- La recidiva amministrativa antecedente oltre il triennio non è automaticamente impeditiva della misura, ma impone una valutazione dell'attualità e concretezza della pericolosità: fatti recenti gravi possono giustificare la misura anche in presenza di precedenti non recentissimi
- In contestazioni analoghe, difesa efficace richiede pronta richiesta di accesso agli atti e, se del caso, allegazioni precise sull'impossibilità di accedere presso le alternative disponibili (Questura/Procura) per far valere eventuali nullità o violazioni procedurali
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