Cassazione Penale, Ordinanza n. 19580/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risulta una modifica della decisione di merito, che resta ferma nei suoi effetti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 29/10/2024. Dal testo emerge che il ricorso articolava almeno due censure: un primo motivo relativo alla dedotta tardività della querela e a un asserito mutamento del fatto tra imputazione e sentenza, e un secondo motivo sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo perché superiore al minimo edittale. La Corte osserva che la questione della tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, perché richiede accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; inoltre esclude la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, rilevando che l'imputato era stato posto in condizione di difendersi sin dal capo di imputazione, nel quale era già indicato che l'immobile occupato era del Comune di Roma, quindi edificio pubblico. Quanto al trattamento sanzionatorio, la doglianza è ritenuta manifestamente infondata poiché la Corte territoriale ha motivato il discostamento dal minimo edittale con riferimento ai numerosi precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
Richiamato solo in via implicita attraverso il tema della querela; la Corte afferma che la tardività della querela è questione di fatto non deducibile per la prima volta in cassazione.
Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza è violato solo se vi è una trasformazione radicale del fatto storico tale da pregiudicare concretamente il diritto di difesa; il mero confronto letterale non è sufficiente.
Il giudice può discostarsi dal minimo edittale valorizzando elementi soggettivi e di personalità dell'imputato, come i numerosi precedenti penali, purché dia adeguata motivazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La tardività della querela è un'eccezione che, se comporta accertamenti di fatto, non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità.
- La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sussiste solo quando la decisione introduca una trasformazione radicale della fattispecie concreta, con reale pregiudizio del diritto di difesa; non è sufficiente una divergenza meramente letterale tra contestazione e decisione.
- Quando l'imputato ha comunque avuto la concreta possibilità di difendersi sull'oggetto dell'imputazione nel corso del processo, non vi è mutamento del fatto rilevante ai sensi del principio di correlazione.
- Il trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha motivato il superamento del minimo edittale in base a criteri pertinenti, come i precedenti penali dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19507/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19508/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19509/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19510/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19511/2025 del 26/05/2025
- ordinanza_penale · 26 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19512/2025 del 26/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →