Cassazione Penale, Sentenza n. 11944/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Alvaro Cosimo impugnava la sentenza di appello lamentando il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato associativo (art. 416-bis) e reati 'fine' contestati (estorsione aggravata con agevolazione mafiosa, turbativa d'asta, intestazione fittizia ai capi O, R, S, T), sostenendo che i fatti costituivano un programma criminoso unico e citando elementi probatori e atti processuali (tra cui riferimenti al procedimento 'Xenopolis') a tutela della contiguità spazio-temporale e della sistematicità. Palermo Rocco impugnava la mancata concessione delle attenuanti generiche e, in subordine, eccepiva la prescrizione del reato, sostenendo che l'annullamento parziale non impediva l'operare della prescrizione.
La decisione
I ricorsi in favore di Alvaro Cosimo sono stati dichiarati infondati: la Corte di Cassazione ha confermato che non sussiste la continuazione tra l'associazione mafiosa e reati non programmabili all'origine, essendo l'estorsione in questione risultata estemporanea rispetto alla programmazione associativa e pertanto non compatibile con l'istituto della continuazione. Il ricorso di Palermo Rocco è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche (la meritevolezza della loro concessione deve emergere con motivazione positiva) e ha escluso che la eccezione di prescrizione potesse trovare spazio in quanto l'annullamento parziale aveva lasciato l'affermazione di responsabilità passata in giudicato, impedendo l'operatività della prescrizione in sede di rinvio. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese delle parti civili.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La Corte distingue il reato associativo dai reati 'fine' non programmabili all'origine: non è automatica la continuazione tra associazione mafiosa e reati occasionali anche se rientranti astrattamente nelle attività del sodalizio
art. 624 cod. proc. pen. (effetti del giudicato in caso di annullamento parziale)
Applicato per affermare che l'annullamento parziale non ha eliminato il giudicato sulla responsabilità penale e che, conseguentemente, la prescrizione non opera in sede di rinvio quando la parte relativa alla affermazione di responsabilità è divenuta definitiva
art. 616 cod. proc. pen. (inammissibilità del ricorso e condanne)
Usato per disporre la condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
principi giurisprudenziali sulla continuazione (Sez. 6, Raiano, 20/01/2021 n. 4680 e Sez. U, Gargiulo, 18/05/2017 n. 28659)
Sez. 6, sent. n. 4680/2021; Sez. U, sent. n. 28659/2017
Per riconoscere la continuazione è necessaria prova di programmazione iniziale dei reati successivi e la sussistenza di indicatori concreti (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, pianificazione almeno nelle linee essenziali)
Sez. Unite, Gialluisi, 29/10/2020 (sulla efficacia del giudicato e prescrizione)
Sez. Unite, sent. n. 3423/2020
Richiamata per spiegare che l'annullamento parziale con esclusione di un'aggravante non elimina l'autorità di cosa giudicata su fatti e attribuzione al reo, limitando la possibilità di dedurre la prescrizione in sede di rinvio
Massime di principio
- La continuazione fra reato associativo (art. 416-bis) e reati 'fine' richiede prova che i reati successivi fossero programmati sin dall'origine; fatti occasionali o estemporanei non consentono il cumulo per continuazione
- Per riconoscere la continuazione occorrono indicatori concreti: omogeneità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità operative, sistematicità e pianificazione almeno nelle linee essenziali
- La concessione delle attenuanti generiche richiede una motivazione positiva: il giudice deve indicare gli elementi che giustificano la mitigazione e non può presumere automaticamente la meritevolezza
- L'annullamento parziale che non investe l'accertamento del fatto crea giudicato sulla responsabilità; in tale ipotesi la prescrizione può risultare preclusa in sede di rinvio
- I ricorsi per cassazione infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese, al pagamento alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili
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