Cassazione Penale, Sentenza n. 23061/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la mancata motivazione e, soprattutto, l'omessa pronuncia da parte della Corte d'appello sulla richiesta, formulata oralmente nel corso della discussione, di riconoscimento della continuazione esterna con la sentenza di condanna n. 346/21 del 19/4/2021 (divenuta irrevocabile il 5/10/2021), proposta in sostituzione della diversa istanza contenuta nell'atto di appello relativa alla sentenza n. 1464/17 del 9/6/2017
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al punto relativo al riconoscimento del vincolo della continuazione esterna. Ha annullato la sentenza impugnata esclusivamente in relazione all'applicazione dell'art. 81 c.p. (continuità) e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari per nuovo giudizio su quel punto. Ha altresì dichiarato, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., l'irrevocabilità della sentenza con riferimento all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato
Norme richiamate
Riguarda il riconoscimento della continuazione tra più reati; la Corte ha annullato la decisione per omissione di pronuncia su questo specifico profilo, ritenendo che il giudice dell'impugnazione debba obbligatoriamente decidere sul punto quando sollevato
Consente di dichiarare l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale; la Cassazione l'ha applicato per confermare la definitività della condanna sul punto della responsabilità
Indica il reato per il quale l'imputato è stato condannato nella sentenza impugnata; è il capo di imputazione confermato quanto alla responsabilità penale
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino; Sez. 2, n. 990 del 13/12/2019, Fusco)
Sez. U, n. 1 del 19/01/2000; Sez. 2, n. 990 del 13/12/2019
Affermano il principio secondo cui il giudice dell'impugnazione ha il dovere di esaminare e decidere sulle richieste dedotte dall'impugnante (in particolare il riconoscimento della continuazione); l'omissione di pronunciarsi su una richiesta così formulata legittima il ricorso in cassazione
Massime di principio
- Se l'imputato, anche oralmente in udienza, modifica o integra l'istanza di riconoscimento della continuazione con riferimento a una diversa sentenza già irrevocabile, il giudice d'appello è obbligato a pronunciarsi espressamente su tale nuova richiesta
- L'omessa pronuncia del giudice di merito sulla continuazione costituisce vizio rilevabile in cassazione e può determinare l'annullamento limitato della decisione sul punto
- L'annullamento per omissione di pronuncia può essere limitato esclusivamente all'aspetto relativo alla continuazione (art. 81 c.p.), con rinvio per nuovo giudizio, mentre il resto della sentenza può essere dichiarato irrevocabile (art. 624 c.p.p.)
- Per preservare i propri diritti l'imputato deve formulare in modo specifico il motivo di gravame relativo alla mancanza di riconoscimento della continuazione e, se possibile, documentare la sentenza oggetto di continuità
- Il giudice d'appello non può rimandare la decisione sull'istanza di continuazione al giudice dell'esecuzione; la valutazione sul punto rientra nel potere-dovere del giudice del gravame
- In fase di difesa strategica è opportuno: a) sollevare espressamente e per iscritto la richiesta di continuazione; b) richiamare e depositare le sentenze pregresse rilevanti; c) ribadire la domanda in udienza per evitare omissioni e per lasciare traccia nel verbale
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