Cassazione Civile, Ordinanza n. 14911/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di due lavoratori dipendenti di una struttura sanitaria pubblica, che chiedevano di ottenere, per i giorni di ferie fruiti in determinati periodi, il pagamento di alcune indennità accessorie: l’indennità di turno prevista dal CCNL applicabile e, per uno dei due, l’indennità per terapie intensive, per l’altra l’indennità per malattie infettive. La corte di merito aveva accolto la pretesa, ritenendo che tali voci dovessero essere incluse nella retribuzione feriale almeno per il quinquennio non prescritto, escludendo la sospensione della prescrizione in costanza di rapporto. L’ente datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo: violazione della disciplina eurounitaria e nazionale sulle ferie retribuite e delle norme costituzionali e codicistiche richiamate; violazione delle norme sulla valutazione delle prove e delle clausole collettive; vizio motivazionale apparente; errata applicazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE. In sostanza, sosteneva che la contrattazione collettiva avesse legittimamente escluso le indennità dalla retribuzione dovuta in ferie e che la motivazione della sentenza d’appello fosse illogica o apodittica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione d’appello che aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori a percepire, durante le ferie, le indennità collegate alle mansioni svolte e allo status professionale, perché la loro mancata corresponsione poteva avere effetto dissuasivo sul godimento delle ferie. La Corte ha escluso che la contrattazione collettiva potesse, da sola, validamente escludere tali voci dalla retribuzione feriale, dovendosi prima verificare la compatibilità di tale esclusione con il diritto dell’Unione europea. Ha inoltre ritenuto insindacabile l’apprezzamento di fatto della corte territoriale circa la non irrisorietà delle indennità e il loro potenziale effetto dissuasivo. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 7 direttiva 2003/88/CE
La retribuzione dovuta durante le ferie deve essere tale da non dissuadere il lavoratore dal fruirne; possono rilevare tutte le voci pecuniarie collegate alle mansioni e allo status professionale.
Richiamato insieme alla disciplina sulle ferie retribuite come norma nazionale da leggere in coerenza con il diritto UE.
art. 36 Cost.
Le ferie sono un diritto costituzionalmente garantito e irrinunciabile; la retribuzione feriale non può essere strutturata in modo da condizionare il momento di fruizione del riposo.
È richiamato quale base della disciplina delle ferie e della loro fruizione nel rapporto di lavoro.
art. 44, commi 3 e 6 CCNL 1° settembre 1995
Clausola collettiva relativa alle indennità di turno e al loro regime, da interpretare però alla luce del diritto UE.
art. 86, commi 3 e 6 CCNL 2018
Clausola collettiva richiamata dalla parte ricorrente, che non può prevalere su una incompatibilità con il diritto dell’Unione.
La doglianza di violazione delle regole di valutazione della prova è stata respinta perché la corte di merito ha deciso sulla base delle risultanze istruttorie.
Non è stata ravvisata alcuna falsa applicazione, avendo il giudice di merito valutato le prove secondo criterio logico e coerente.
art. 132, comma secondo, c.p.c.
Non sussiste il dedotto vizio motivazionale, perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente né apodittica.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dalla parte ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare la misura dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La retribuzione dovuta durante il periodo di ferie annuali deve includere ogni importo pecuniario che presenti un collegamento con le mansioni svolte e con lo status professionale del lavoratore, quando la sua esclusione sia idonea a dissuadere dalla fruizione delle ferie.
- La contrattazione collettiva non può, di per sé, escludere una voce retributiva dalla retribuzione feriale se tale esclusione risulta incompatibile con l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE; occorre una verifica di conformità al diritto dell’Unione e, se del caso, la disapplicazione della clausola interna contrastante.
- Il giudizio sulla potenzialità dissuasiva della mancata corresponsione di specifiche indennità durante le ferie è un apprezzamento di fatto, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale radicale o della mancanza assoluta di motivazione.
- Il principio di irrinunciabilità delle ferie nell’ordinamento interno non esclude che una riduzione della retribuzione feriale possa incidere indirettamente sul momento di fruizione del riposo, condizionando il lavoratore a rinviare le ferie per non subire una perdita economica.
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