Cassazione Civile, Ordinanza n. 14912/2026 del 19/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda del lavoratore, già dipendente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Occidentale, con cui egli chiedeva di accertare la responsabilità del datore di lavoro per i danni asseritamente subiti in occasione di una procedura di esodo anticipato alla quale aveva aderito. Il Tribunale di Genova aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello di Genova aveva confermato il rigetto. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma successivamente ha depositato atto di rinuncia al ricorso chiedendo la compensazione delle spese; l'ente resistente ha preso atto della rinuncia e ha aderito alla compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso non seguita da opposizione della controparte e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non seguita da accettazione formale dell'altra parte, il processo si estingue e il giudice conserva un potere discrezionale in ordine alle spese, mentre nella specie la controparte ha aderito alla compensazione. È stato altresì affermato che, a seguito dell'estinzione, non si applica il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391, comma 4, c.p.c.
"quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante"
La Corte lo richiama per affermare che, in caso di rinuncia al ricorso non accettata formalmente dalla controparte, il giudizio si estingue ma il regime delle spese non è automaticamente quello dell'esclusione della condanna, residuando un potere discrezionale del giudice.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
"Alla declaratoria di estinzione consegue la inapplicabilità dell’art. art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002"
La Corte afferma che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
"nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012"
È richiamata come fonte che ha introdotto la disciplina del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio anche quando non vi sia una formale accettazione dell'altra parte, se questa non si oppone e ne prende atto.
- In caso di rinuncia al ricorso, il regime delle spese non segue automaticamente una regola inderogabile: il giudice può valutare la compensazione o altra regolazione delle spese secondo le circostanze del caso.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione comporta l'inapplicabilità del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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