Cassazione Civile, Ordinanza n. 14916/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il computo di varie indennità nella retribuzione dovuta durante le ferie ai dipendenti di un'azienda sanitaria. In primo grado era stato riconosciuto il diritto di percepire, per i giorni di ferie goduti in determinati periodi, l'indennità di turno, l'indennità per terapie intensive e operatorie e l'indennità per malattie infettive. La Corte d'appello ha respinto l'appello principale del datore di lavoro e, accogliendo in parte l'appello incidentale dei lavoratori, ha esteso il computo anche all'indennità di lavoro notturno, festivo e di pronta disponibilità/reperibilità, con alcune eccezioni soggettive. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 d.lgs. n. 66/2003, dell'art. 36 Cost., dell'art. 2109 c.c. e delle norme del CCNL; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; vizio motivazionale; ulteriore violazione dell'art. 7 della direttiva; violazione dell'art. 1375 c.c. Sosteneva, in sintesi, che la contrattazione collettiva avesse legittimamente escluso tali indennità dalla retribuzione feriale, che la dissuasività fosse stata affermata in modo apodittico, che la giurisprudenza eurounitaria non fosse applicabile in un sistema in cui le ferie sono irrinunciabili e che, comunque, la buona fede impedisse di rimettere in discussione rapporti individuali e prassi collettive consolidate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, li ha esaminati congiuntamente per la loro connessione e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che la retribuzione feriale comprende tutte le somme in rapporto di collegamento con le mansioni e con lo status personale e professionale del lavoratore, quando la loro mancata corresponsione possa dissuadere dal godimento effettivo delle ferie. Ha inoltre chiarito che la contrattazione collettiva non può essere considerata decisiva se la sua previsione contrasta con il diritto dell'Unione, che ha effetto interpretativo ex tunc; il giudice comune non può autonomamente limitare gli effetti della giurisprudenza eurounitaria invocando la buona fede, né il principio di irrinunciabilità delle ferie esclude la rilevanza della diminuzione retributiva come fattore dissuasivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso
art. 7 direttiva 2003/88/CE
il diritto alle ferie annuali retribuite impone una retribuzione ordinaria idonea a non dissuadere il lavoratore dal godimento effettivo delle ferie; il suo significato è quello risultante dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e vale ex tunc
art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003
richiamato come norma interna di attuazione sul diritto alle ferie
art. 36 Cost.
richiamato in relazione al principio di irrinunciabilità delle ferie, che non esclude la tutela contro la diminuzione dissuasiva della retribuzione feriale
art. 2109 c.c.
richiamato quale disciplina codicistica del godimento delle ferie
art. 44, commi 3 e 6, CCNL 1° settembre 1995
contrattazione collettiva invocata dalla ricorrente per sostenere l'esclusione di alcune indennità dalla retribuzione feriale
art. 86, commi 3 e 6, CCNL 2018
contrattazione collettiva invocata dalla ricorrente per sostenere l'esclusione di alcune indennità dalla retribuzione feriale
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati per censurare la valutazione delle prove e dei contratti collettivi, ma ritenuti non violati
art. 132, comma secondo, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio motivazionale, escluso dalla Corte
art. 1375 c.c.
invocato per sostenere che la buona fede impedisse di disapplicare l'assetto collettivo e i rapporti individuali, ma ritenuto non idoneo a limitare gli effetti del diritto UE
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
fondamento della statuizione sull'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato per determinare il contributo unificato dovuto
Massime di principio
- La retribuzione dovuta durante le ferie deve ricomprendere tutte le voci che siano collegate all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione sia idonea a dissuadere dal godimento effettivo delle ferie.
- La contrattazione collettiva non può sottrarre una voce alla retribuzione feriale se tale esclusione contrasta con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia; il giudice nazionale deve verificare prima la conformità della clausola collettiva al diritto dell'Unione.
- Il principio di irrinunciabilità delle ferie non rende irrilevante la diminuzione della retribuzione nei periodi di ferie, poiché anche senza rinuncia totale il lavoratore può essere indotto a differire il riposo per non subire una perdita economica.
- Le pronunce interpretative della Corte di giustizia hanno effetto dichiarativo ed ex tunc: il significato della norma UE si considera esistente fin dalla sua entrata in vigore, salvo eccezionali limitazioni temporali disposte dalla stessa Corte di giustizia nella sentenza interpretativa.
- Il giudice comune non può introdurre autonomamente limiti temporali all'applicazione del diritto UE invocando la buona fede dei rapporti pregressi o l'impatto economico sui datori di lavoro; tali limitazioni possono essere disposte solo dalla Corte di giustizia nei casi e con le condizioni da essa stessa rigorosamente indicati.
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