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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15046/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di addebito relativo alla contribuzione addizionale per il finanziamento delle indennità ASPI/NASpI, prevista dall'art. 2, commi 28 e seguenti, L. 92/2012, applicata dall'INPS ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato di un'università privata legalmente riconosciuta. In primo grado il credito era stato ridotto per intervenuti sgravi; la Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento parziale ritenendo che l'esenzione prevista per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni dal comma 29, lett. d), dovesse estendersi anche alle università non statali, in forza dell'art. 4, comma 8, L. 243/1991, che le assogna alla disciplina delle università statali ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria. L'INPS ha ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 28-30, L. 92/2012 e 4, comma 8, L. 243/1991, sostenendo che la norma del 1991 è generale, mentre quella del 2012 è speciale e sopravvenuta; che l'equiparazione tra università statali e private non è totale; che l'esonero riguarda solo le pubbliche amministrazioni espressamente indicate; e che la disciplina successiva del d.l. 87/2018 confermerebbe l'esistenza dell'obbligo contributivo in capo alle università private.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha ritenuto che l'art. 2, comma 29, L. 92/2012, nel prevedere in via eccezionale l'esonero dalla contribuzione addizionale per alcune categorie, tra cui i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, abbia carattere speciale e di stretta interpretazione, sicché non può essere esteso alle università non statali. Ha inoltre precisato che l'art. 4, comma 8, L. 243/1991 riguarda l'assoggettamento alle assicurazioni obbligatorie, non la misura del contributo addizionale introdotto successivamente per ASPI/NASpI. La causa non è stata decisa nel merito perché occorre verificare se residuino ulteriori ragioni di credito oggetto di sgravio parziale, accertamento demandato al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 28-30, L. 92/2012

    introduce la contribuzione addizionale per i rapporti non a tempo indeterminato e individua tassativamente le ipotesi di esclusione; l'esenzione del comma 29 è norma eccezionale di stretta interpretazione e non si estende oltre i casi espressamente previsti.

  • art. 4, comma 8, L. 243/1991

    prevede che le università non statali legalmente riconosciute siano soggette alla disciplina delle università statali ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria; non disciplina la misura della contribuzione addizionale introdotta successivamente.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001

    è richiamato per definire le pubbliche amministrazioni, tra le quali rientrano le università statali, ma non le università private.

  • art. 1, comma 3, d.l. 87/2018

    è richiamato come elemento sistematico da cui si ricava che per le università private continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, senza estendere ad esse l'esonero contestato.

  • art. 3, comma 2, d.l. 87/2018

    è menzionato per l'aumento della misura della contribuzione; il successivo comma 3 esclude le università private da tale aumento, confermando la persistenza di una disciplina contributiva specifica ma non dell'esenzione invocata.

Massime di principio

  • Le agevolazioni o esenzioni contributive previste da una norma speciale devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese in via analogica a soggetti non espressamente contemplati.
  • Quando una disciplina successiva e speciale regola in modo compiuto una specifica contribuzione, essa prevale sulla norma generale anteriore che disciplina solo in via lata il regime assicurativo di un determinato ente o categoria.
  • L'equiparazione di un ente privato a un ente pubblico per taluni fini assicurativi non implica automaticamente l'equiparazione anche con riguardo alla misura dei contributi o alle esenzioni introdotte in epoca successiva.
  • In sede di legittimità, quando la fondatezza della pretesa dipende anche da verifiche residue sul credito dopo sgravi parziali, la causa va cassata con rinvio se tali accertamenti richiedono valutazioni di merito non compiibili in Cassazione.

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