Cassazione Civile, Ordinanza n. 14952/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale aveva richiesto il pagamento di contributi dovuti per l'anno 2011, a seguito dell'iscrizione d'ufficio del contribuente alla Gestione separata. In primo e secondo grado l'opposizione era stata respinta, perché la Corte d'appello aveva ritenuto corretta l'iscrizione d'ufficio in ragione dello svolgimento di attività di lavoro autonomo che aveva prodotto il reddito dichiarato, e aveva inoltre ravvisato una condotta di evasione ai fini sanzionatori. In cassazione il contribuente proponeva un unico motivo, ma nel corso del giudizio ha depositato memoria dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 1, commi 231-236, della l. n. 197 del 2022, di avere ricevuto la quantificazione dovuta e di avere integralmente pagato la somma in un'unica soluzione; ha quindi chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione relativa alla definizione agevolata e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, norma di interpretazione autentica che chiarisce, ai fini dell'estinzione dei giudizi, che il perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata e che l'estinzione è dichiarata d'ufficio dal giudice sulla base della dichiarazione di adesione e della prova del pagamento. Ha quindi escluso ogni pronuncia sul merito del ricorso e, in assenza di norme speciali, ha applicato l'art. 310, ultimo comma, c.p.c. per le spese, senza porre una statuizione sulle stesse. Ha altresì affermato che, essendo intervenuta l'estinzione, non si applica il contributo unificato aggravato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 1, commi 231-236, L. n. 197 del 2022
"i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti"; "Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023"; "L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione..."
La Corte richiama la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione e la usa come base per dichiarare l'estinzione del giudizio, valorizzando l'adesione e il pagamento effettuato dal debitore.
art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025, conv. in L. n. 108 del 2025
"ai soli fini dell'estinzione dei giudizi... l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute"
È applicato come norma di interpretazione autentica: ai fini dell'estinzione del processo, basta il pagamento della prima o unica rata insieme alla documentazione prevista.
art. 310, ultimo comma, c.p.c.
"Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate"
In mancanza di una disciplina speciale, la Corte applica la regola generale del processo estinto e non adotta una specifica pronuncia di condanna alle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, perché tale conseguenza opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non in caso di estinzione.
Massime di principio
- La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione può produrre l'estinzione del giudizio anche quando il credito azionato abbia natura non tributaria, purché rientri nel perimetro temporale e oggettivo previsto dalla legge.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio, il perfezionamento della definizione agevolata si considera realizzato con il versamento della prima o dell'unica rata, purché sia prodotta la dichiarazione di adesione e la documentazione attestante il pagamento.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata è dichiarabile anche d'ufficio dal giudice quando dagli atti risulti il perfezionamento della procedura secondo la disciplina interpretata autenticamente.
- In caso di estinzione del processo, in assenza di una disciplina speciale, le spese restano regolate dall'art. 310 c.p.c.; non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili o improcedibili.
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